LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7790/2019 proposto da:
D.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO BASTA;
– ricorrente –
contro
S.S., COMUNE DI CARMIANO;
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 20798 del 2018, depositata il 20/08/2018;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. D.A.F., proprietario di un terreno edificabile sito nel Comune di *****, dopo aver vittoriosamente espletato la prima fase del giudizio possessorio, convenne in giudizio S.S., davanti al Tribunale di Lecce, chiedendo che in sede di merito la convenuta fosse condannata alla rimozione, a sue spese, del cartellone pubblicitario insistente sul suolo pubblico adiacente alla proprietà dell’attore. Chiese, altresì, che la convenuta fosse condannata all’esecuzione di ogni lavoro necessario per ottemperare all’ordine di rimozione, nonché al risarcimento dei danni, sul rilievo che l’installazione del cartellone rappresentava uno spoglio violento e clandestino e comunque una turbativa del possesso.
Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio di primo grado l’attore chiese di poter estendere il contraddittorio al Comune di Carmiano, il quale si costituì rilevando l’assenza di ogni sua responsabilità rispetto all’accaduto.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò la convenuta alla rimozione del cartellone, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’attore e condannò la S. al pagamento delle spese di parte attrice.
2. La pronuncia fu impugnata dall’attore e la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello, confermando la decisione di primo grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello Lecce ha proposto ricorso il D.A. con atto affidato a sette motivi.
Hanno resistito S.S. e il Comune di Carmiano con due separati controricorsi.
Questa Corte, con ordinanza 20 agosto 2018, n. 20798, ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle relative spese in favore dei due controricorrenti.
Dopo aver richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza 14 luglio 2017, n. 17450, e nell’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765, di questa Corte, il Collegio ha osservato che il ricorso, pur avendo ad oggetto una sentenza notificata a mezzo PEC, non era corredato “della stampa del messaggio di posta certificata, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, nonché dell’attestazione autografa di conformità all’originale della relata di notificazione, effettuata via PEC, a quella cartacea depositata”.
4. Contro l’ordinanza n. 20798 del 2018 propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., D.A.F. con atto affidato ad un solo motivo.
S.S. e il Comune di Carmiano non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Fissato quindi per l’udienza pubblica del 22 aprile 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che questa Corte, nel pervenire alla decisione di improcedibilità, non avrebbe tenuto in considerazione che la sentenza della Corte d’appello di Lecce impugnata in quella sede (la n. 467 del 2016) fu notificata in data 13 maggio 2016, a mezzo PEC, dall’avv. Mauro Putignano, difensore di S.S., all’avv. Gabriella Cassano, difensore dell’odierno ricorrente nel giudizio di appello davanti alla Corte leccese. L’avv. Cassano, dopo aver estratto copia della sentenza dal fascicolo telematico, aveva stampato sia la relata di notifica della sentenza da parte dell’avversario che il messaggio PEC di notifica; dopo di che aveva sottoscritto una dichiarazione, in data 30 giugno 2016, trascritta nel ricorso per revocazione, contenente l’attestazione di conformità. Quell’attestazione, idonea a soddisfare il requisito di procedibilità, era presente nel fascicolo e la Corte di Cassazione non ne avrebbe tenuto conto. L’attestazione da parte del difensore può avvenire anche su foglio separato, per cui la dichiarazione dell’avv. Cassano era da ritenere sufficiente, tanto più che nessuna delle controparti ha mai disconosciuto l’autenticità della copia analogica della relata di notifica della sentenza.
2. Osserva il Collegio che la prima attività da compiere per valutare l’ammissibilità del ricorso è una corretta ricostruzione dei fatti di causa.
2.1. Risulta dagli atti che nel giudizio che è sfociato nell’ordinanza oggetto della presente revocazione,la Corte d’appello di Lecce pronunciò sentenza in data 6 maggio 2016, che fu notificata il successivo 13 maggio 2016, a mezzo PEC, dall’avv. Putignano, difensore della S., all’avv. Cassano, difensore del D.A. nel giudizio di appello.
A seguito della notifica, D.A.F. propose ricorso per cassazione notificato in data 6 luglio 2016, col patrocinio dell’avv. Alfonso Basta (che è anche l’odierno difensore). All’atto di proposizione del ricorso fu allegata, come correttamente rileva la parte ricorrente, l’autenticazione di conformità della sentenza impugnata, redatta in data 30 giugno 2016 dall’avv. Cassano.
Sulla base di tali elementi il Procuratore generale, redigendo la propria requisitoria scritta, ha sostenuto l’inammissibilità della revocazione richiamando il precedente di cui all’ordinanza 29 novembre 2018, n. 30846, di questa Corte; secondo la quale l’autenticazione della copia della sentenza d’appello non può essere compiuta, una volta che sia stato nominato un difensore per il ricorso per cassazione, da un altro avvocato. Tale argomentazione, però, non è condivisa dal Collegio; l’ordinanza oggetto della presente revocazione, infatti, non fa leva su questo argomento per pervenire alla conclusione di improcedibilità, né vi è la prova che alla data del 30 giugno 2016 – cioè quando l’avv. Cassano asseverò la conformità della sentenza notificata – fosse stato già officiato l’avv. Basta (il ricorso, come si è detto, fu notificato il 6 luglio 2016). Non a caso, infatti, il ricorrente nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., ha sostenuto di aver conferito il mandato all’avv. Basta in data 5 luglio 2016.
2.2. Ciò premesso, la Corte rileva che il ricorrente ha trascritto nell’odierno ricorso il testo dell’asseverazione di conformità resa dall’avv. Cassano, la quale è del seguente tenore: “Dichiaro che la copia della suestesa sentenza, depositata in cancelleria il 6 maggio 2016 e notificata all’avv. Mauro Putignano – per conto della controparte S.S. – in data 13 maggio 2016, è estratta dal fascicolo telematico ed è conforme all’originale presente nello stesso”. Da tale attestazione il ricorrente trae la convinzione che questa Corte, dichiarando l’improcedibilità del ricorso, sarebbe incorsa in un errore di fatto, ritenendo (erroneamente, appunto) che la dichiarazione dell’avv. Cassano non contenesse anche l’asseverazione del messaggio PEC e della relata di notifica del provvedimento.
E’ opportuno ricordare, a questo proposito, che l’ordinanza n. 20798 del 2018 oggi impugnata si è attenuta a quelli che erano, all’epoca, i principi vigenti in materia di autenticazione delle sentenze notificate a mezzo PEC, desunti dalla sentenza n. 17450 del 2017 e dall’ordinanza n. 30765 del 2017 di questa Corte; né assume alcun rilievo il fatto che la giurisprudenza sia successivamente mutata in senso meno rigoroso. Come ha condivisibilmente osservato il Procuratore generale nella requisitoria scritta, infatti, “i mutamenti della giurisprudenza reggono l’attività che vi si svolge contestualmente, non quella esaurita”; senza contare che i principi, ormai consolidati, di cui alla sentenza 25 marzo 2019, n. 8312, delle Sezioni Unite di questa Corte non potrebbero comunque trovare applicazione, ai fini di una sanatoria, nel caso odierno, posto che l’irregolarità dell’attestazione fu contestata dal Comune di Carmiano nel precedente giudizio di cassazione.
Se ne trae la conclusione, pertanto, che la decisione di improcedibilità a suo tempo pronunciata era conforme all’orientamento di quel momento e non avrebbe potuto essere diversa neppure facendo applicazione della successiva giurisprudenza.
2.3. Si può giungere, quindi, al vero cuore del problema.
La revocazione per errore di fatto presuppone, per pacifica e indiscussa giurisprudenza che trova il proprio fondamento nell’art. 395 c.p.c., n. 4), che la sentenza sia affetta da “un errore di fatto risultante’ dagli atti o documenti della causa”. Tale errore sussiste “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”.
L’ordinanza oggi impugnata, come si è detto, ha concluso per l’improcedibilità del ricorso rilevando che l’asseverazione resa dall’avv. Cassano non era corredata “dell’attestazione autografa di conformità all’originale della relata di notificazione, effettuata via PEC, a quella cartacea depositata”. Ora, posto che il contenuto di quella dichiarazione, che il Collegio ha verificato, corrisponde a ciò che l’odierno ricorso ha trascritto, ne risulta in modo evidente che l’asseverazione aveva ad oggetto solo la copia della sentenza, non quella della relata di notifica (che è proprio la carenza colta dall’ordinanza qui impugnata).
Il ricorrente, per supportare la propria censura, osserva che quell’asseverazione “contiene non solo la dichiarazione di conformità della sentenza impugnata, ma anche la data di notifica della stessa”; ed aggiunge che la dichiarazione del difensore, che ha qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui attesta la conformità, era da ritenere “conclusiva e riassuntiva dell’atto cui si riferisce, contenendo la data di notifica (13.5.2016) della sentenza impugnata così come riportata nel messaggio PEC, anch’esso allegato all’atto”. In altre parole, per quanto è dato comprendere, il ricorrente sostiene che quell’asseverazione, per le modalità ed il contesto in cui fu resa, doveva ritenersi comprensiva anche dell’asseverazione della relata di notifica. Ma se questa è l’argomentazione – e non può che essere così – è evidente che il motivo di revocazione non prospetta un errore di fatto, quanto invece un errore di diritto; il Collegio, cioè, avrebbe errato nell’intendere l’asseverazione come limitata alla sentenza, mentre essa comprendeva, nell’assunto del ricorrente, anche quella della relata di notifica.
La doglianza così prospettata, però, è evidentemente inammissibile, trattandosi appunto di una censura in diritto e non in fatto; dal che discende l’inammissibilità della revocazione.
3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021