LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28481/2019 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in Bologna, via Garibaldi, n. 9, presso l’avv. FRANCESCA VITULO;
– ricorrente –
contro
USL DI MODENA DIREZIONE SOCIO SANITARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA MICELE;
REGIONE EMILIO ROMAGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO FAZIO, ANTONELLA MICELE;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI MODENA ASSESORATO POLITICHE SOCIALI;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
Lette le conclusioni del PM.
FATTI DI CAUSA
1.- G.A. ha agito in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, in qualità di genitore della minore A.A., ragazza affetta da autismo, e dunque bisognosa di prestazioni assistenziali, ed ha convenuto in giudizio il Comune di Modena, la USL di Modena e la Regione Emilia-Romagna. Ha chiesto che venisse accertato il comportamento discriminatorio di questi enti, i quali non avrebbero attuato un idoneo progetto individuale (di assistenza della minore) previsto dalla L. n. 328 del 2000, art. 14; che venisse accertato il mancato riconoscimento del diritto all’assegno di cura a favore del nucleo familiare; conseguentemente che venisse imposto agli enti convenuti di adempiere e che venisse risarcito da questi ultimi il danno causato dalle loro omissioni.
La vicenda processuale che ne è seguita è difficilmente ricostruibile attraverso il ricorso – ed a dire il vero lo è anche il fatto storico, cui si dedica un cenno a pagina 4 – ma può essere ricavata dalla ordinanza impugnata e dai due controricorsi.
2.- In pratica, il Tribunale è stato adito con ricorso ex art. 702 c.p.c., ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, ed ha rigettato le domande proposte dalla ricorrente, dopo aver premesso che il giudice ordinario può conoscere solo della natura discriminatoria della condotta, e di quanto ne segue, e non può di certo ordinare alla pubblica amministrazione di attuare piani di assistenza sociale, o di assistenza economica; ciò premesso il Tribunale ha accertato che un piano attuativo era stato posto in essere cosi come un intervento di sostegno economico, e che conseguentemente non era provato che l’omissione (di tale piano, o del sostegno) fosse discriminatoria, o che lo fossero le modalità con cui il piano era stato attuato; ha poi ritenuto estranea al giudizio, ossia non passivamente legittimata, la Regione Lazio.
La ricorrente ha impugnato questa ordinanza: conosciamo l’esito e le motivazioni addotte dalla corte di appello dalla lettura del provvedimento – che alcunché dice invece il ricorso in proposito – da cui si ricava che i giudici di secondo grado hanno confermato il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna, in quanto non adeguatamente censurato ed hanno altresì confermato nel merito la decisione di primo grado, anche in tal caso per difetto di idonea censura.
3.- Ricorre G.A. con sei motivi: dei tre intimati, hanno resistito con separati controricorsi, la Regione Emilia Romagna e la USL Modena.
3.1- Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Preliminarmente: il ricorso non espone a sufficienza né il fatto storico né la vicenda processuale, ma soprattutto l’illustrazione dei motivi difetta di chiarezza, e quali siano le censure si capisce solo leggendo i due controricorsi.
In particolare, non vengono individuati i fatti costitutivi della richiesta di tutela né nella parte del ricorso dedicata ricostruzione della vicenda processuale e storica, né, almeno in modo sufficiente, nell’incipit dell’illustrazione del primo motivo, che è l’unico che contiene qualcosa al riguardo: in particolare, nulla si dice sulla specifica situazione legittimante e soprattutto sulle ragioni della legittimazione dei convenuti. Non si dice alcunché sul tenore delle difese espletate da chi si costituì. Nulla sul tenore della decisione di primo grado e sui motivi di appello.
Ciò premesso, quando anche si potesse superare questo preliminare rilievo, la Corte osserva che i motivi sono comunque infondati nel merito, per le seguenti ragioni.
5.- Il primo motivo denuncia motivazione apparente e dunque violazione dell’art. 132 c.p.c..
Non è chiarissimo su quale capo di sentenza è denunciato il vizio di motivazione apparente. Dalla rubrica sembrerebbe che è censurata la parte della motivazione che ha deciso sul difetto di legittimazione passiva della Regione.
Il motivo è illustrato descrivendo la legislazione in materia di assistenza alle persone bisognose e le condotte discriminatorie che possono derivarne.
Intanto, dunque, è inammissibile, per difetto assoluto di specificità; non è dato intendere quale sia la censura, che di fatto, invero, non c’e’: il motivo ricorda l’esigenza che le persone disabili siano protette ed assistite, che di certo è il quadro di riferimento delle norme, ma non è sufficiente ad integrare un motivo di ricorso: non individua la motivazione soggetta a critica e tanto basta a dirlo inammissibile, in quanto la denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, suppone, come ogni motivo di impugnazione, che si individui la motivazione affetta dal vizio. Invece, scorrendo l’illustrazione non si coglie alcunché né in via diretta né in via indiretta che la individui.
Ad ogni modo, il motivo è infondato anche in quanto la corte di appello ha motivato le ragioni del difetto di legittimazione passiva (pp. 5-7) richiamando quelle offerte dal giudice di primo grado – la circostanza che la Regione non era stata affatto coinvolta dagli altri enti, in primis – ed ha osservato che quelle ragioni non erano state censurate adeguatamente in appello.
E’ apparente la motivazione quando, pur esistendo graficamente, non contiene le ragioni che la giustificano, mentre nel caso presente, come evidenziato, vi sono.
6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c..
Ritiene la ricorrente che la legislazione in materia di protezione dei disabili e dei portatori di handicap, oltre che le regole giurisprudenziali conseguenti, affermano una attenuazione dell’onere della prova, se non una inversione dello stesso onere a danno del convenuto; ritiene che la corte di merito, nell’accertare come non fondata la domanda, ha disatteso tale principio.
Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni. Intanto, la censura non è specifica; non dice in che termini, concretamente, la Corte di appello ha riversato sulla ricorrente un onere probatorio che invece gravava sulla controparte; ma soprattutto non coglie la ratio della decisione impugnata, che è quella di confermare un giudizio di primo grado fondato sulla mancata dimostrazione della discriminazione: in sostanza giudici di merito hanno accertato che gli enti convenuti hanno effettuato le prestazioni previste dalla legge, ritenute tuttavia non soddisfacenti dalla ricorrente, e che, a fronte di tale dato emerso in giudizio, non era stata fornita prova che invece residuasse qualcosa da fare, ossia che fosse stata violata la legge di riferimento, in modo tale che tali omissioni o violazioni integrassero una discriminazione; dunque difetto di prova sufficiente e non già affermazione di prova a carico del ricorrente piuttosto che di altri.
Si badi che solo la decisione di primo grado ha una ratio basata sul difetto di prova, che peraltro è corretta, in quanto riferita ad un presupposto- quello che le condotte contestate fossero discriminatorie- la cui prova gravava sull’attore. La decisione di secondo grado non ha una ratio simile: piuttosto la ragione della decisione è nel fatto che la ratio del primo grado non è stata adeguatamente censurata; con la conseguenza che non v’e’ a ben vedere alcuna pronuncia della corte di appello sulla regola dell’onere probatorio.
7.- Terzo e quarto motivo sono formulati insieme ed insieme vanno esaminati.
Denunciano rispettivamente violazione dell’obbligo di interpretazione conforme e violazione dell’art. 363 c.p.c., comma 3.
La ricorrente ritiene che nel respingere la domanda, le corti di merito, e quella di appello in particolare, hanno proposto una interpretazione delle norme in materia di assistenza, che vengono richiamate nella rubrica del motivo, in modo non conforme ai principi di diritto Europeo e di diritto costituzionale.
Ritiene inoltre che il principio di diritto volto ad affermare questa interpretazione conforme possa essere espresso d’ufficio da questa Corte.
Sembrerebbe che tale censura si articoli su due aspetti: la corte di merito avrebbe interpretato le norme in materia di assistenza in modo non conforme ai principi di diritto Europeo e di diritto costituzionale sulla regola dell’onere della prova (pp. 21.22), e, in modo altrettanto difforme, avrebbe inteso una prova, ossia una dichiarazione del Garante dell’Infanzia Regionale che giustificava gli enti convenuti in giudizio son l’argomento che la normativa di riferimento era lacunosa e certamente non univoca.
Anche questo motivo è inammissibile.
Non v’e’ stata alcuna violazione del principio di interpretazione conforme, non avendo, quanto al primo aspetto e per come si è già detto, la corte di merito invertito l’onere della prova violando la regola che si ricaverebbe da ordinamenti sovranazionali, ed avendo invece la corte ritenuto che l’accertamento del Tribunale, sul carattere discriminatorio della condotta, non era stato adeguatamente censurato dalla ricorrente: in sostanza, non v’e’ alcuna argomentazione nella ordinanza impugnata da cui possa ricavarsi che l’onere della prova è stato posto illegittimamente a carico della ricorrente – che pure, si badi, quanto alla natura discriminatoria delle condotte ha onere di provarla – ma piuttosto l’argomentazione è nel senso che la ratio del giudice di primo grado non era censurata a sufficienza; dunque non onere di provare, ma onere di impugnare. Quanto poi alla interpretazione data di un documento probatorio, o asseritamente tale, ossia la lettera del Garante, è di tutta evidenza che non di interpretazione conforme può discutersi, essendo questa attività attinente ai documenti normativi – ma di valutazione del valore probatorio, che è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito.
8.- Il quinto motivo denuncia violazione dall’art. 92 c.p.c..
Secondo la ricorrente la corte avrebbe errato nel non compensare le spese, data la novità della questione.
Il motivo è infondato.
Quel motivo di compensazione presuppone che la questione di diritto – e, per certi versi, la fattispecie concreta – siano del tutto nuove, mai poste all’attenzione della giurisprudenza; e dove l’esito del giudizio è determinato proprio, in tutto o in parte, dall’assenza di precedenti utili: non è il caso che ci occupa, che invece è simile ad altri casi, e dove l’esito del giudizio non è stato condizionato dalla novità, ma dal difetto della prova di quanto si asseriva, ossia dal difetto di prova di una condotta discriminatrice.
Senza tacere del fatto che “in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. 11329/ 2019).
9.- Il sesto motivo chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l’assistenza sociale dei disabili.
Non è chiaro quali esse siano: a pagina 26 l’indicazione delle norme è lasciata in bianco (“degli art…); mentre a pagina 27 si adombra l’incostituzionalità di regolamenti regionali, che come noto, non ammissibile, secondo la nostra Costituzione che segue un criterio formale per individuare gli atti soggetti a controllo di legittimità costituzionale, ossia, leggi ed atti aventi forza di legge.
Ad ogni modo, v’e’ assoluto e chiaro difetto di rilevanza, se si considera che la pretesa della ricorrente non è stata rigettata sulla base dell’applicazione di una legge incostituzionale, ma in base ad un giudizio di fatto circa l’assenza di intenti discriminatori; cosi che, pur se in astratto fosse accolta la questione di incostituzionalità, non varrebbe ad infirmare quel giudizio che resta fondato su un accertamento di fatto preciso.
Ciò, senza tacere della circostanza che oggetto del giudizio di merito era – e non poteva diversamente essere – solo l’accertamento della natura discriminatoria delle condotte degli enti pubblici, ossia di condotte che la legislazione vigente disapprova e sanziona; cosi che non si è fatta in quei giudizi una questione de iure, bensì di fatto.
Il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2050,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021