Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.29010 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6564/2019 proposto da:

F.U., rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, pec:

virginiomanfredifrattarelli.ordineavvocatiroma.org;

ed altresì

A.C. SOLUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Manno, e Mauro Bottoni, ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, via Giovanni Bettolo 9, maurobottoni.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrenti –

contro

UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO PAGLIA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Merulana 71; giulianopaglia.ordineavvocatiroma.org;

– resistente e ricorrente in via incidentale –

contro

F.U., rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, pec:

virginiomanfredifrattarelli.ordineavvocatiroma.org

– resistente al ricorso incidentale di U.C.I. –

e nei confronti di:

IMPULS LEASING ROMANIA IMESA ASANGARI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 986/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. F.U. prese a noleggiò dalla società A.C. Soluzioni s.r.l. un veicolo al prezzo di Euro 1.308,00, concordando con la medesima che il pagamento veniva eseguito mediante una cessione di credito, quale prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c., cessione avente ad oggetto una quota parte di un più ampio credito maturato dal F. nei confronti di Relu Asanache, Impuls Leasing Romania, Uniqa Asigurari S.A. e l’U.C.I. a titolo di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.

L’Ufficio Centrale Italiano Sc, tenuto ex lege all’adempimento ai sensi dell’art. 126 Codice delle Assicurazioni, corrispose al F. l’importo di Euro 7.840,00, omettendo però di adempiere in favore della cessionaria. Questa agì allora in giudizio per ottenere dai ceduti o, in caso di incapienza dal cedente, l’importo portato dalla cessione e il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento.

2. Istituitosi il contraddittorio con il F. che chiese il rigetto di ogni domanda nei propri confronti e la condanna dei ceduti alla prestazione e al risarcimento reclamati dalla cessionaria, il Giudice di Pace di Tivoli, ritenendo erroneamente che oggetto della cessione non fosse l’intero importo risarcitorio ma il solo importo corrispondente ai danni da fermo tecnico, quantificò il danno in Euro 400 e condannò l’U.C.I. a pagare alla cessionaria il relativo importo mentre condannò il F. a pagare la cifra residua di Euro 908,00, oltre spese.

3. La A.C. Soluzioni s.r.l. propose appello principale mentre il F. e l’U.C.I. appello incidentale ed il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 986 del 3/7/2018, accolse sia l’appello principale sia l’incidentale di F., mentre rigettò quello di U.C.I. Per quanto ancora è qui di interesse, il Tribunale, ritenuto che la cessione del credito determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immmediati, non solo tra essi ma anche nei confronti del debitore, ha condannato l’U.C.I., in solido con la responsabile del sinistro, a pagare in favore di AC Soluzioni s.r.l. la somma di Euro 1.308,00 ed ha revocato la condanna di F. a pagare la somma di Euro 908,00 all’AC Soluzioni s.r.l., ponendo le spese di entrambi i gradi a carico di U.C.I..

4. Avverso la sentenza F.U. e la società A.C. Soluzioni s.r.l. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sulla base, rispettivamente, di due motivi e di un unico motivo. L’U.C.I. ha proposto due distinti controricorsi nei confronti di F. e di A.C. Soluzioni s.r.l. ed ha svolto in entrambi i casi sette motivi di ricorso incidentale. F.U. ha resistito al ricorso incidentale di UCI con autonomo controricorso.

5. Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. La A.C. Soluzioni e l’U.C.I. hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sul ricorso F..

Il ricorso “principale” è quello proposto da F. con iscrizione a ruolo, tempestivamente perfezionata nei venti giorni dall’ultima notifica, in data 4 marzo 2019.

Detto ricorso non contiene un’esposizione del fatto sufficiente per consentire lo scrutinio dei due motivi.

Infatti, nel riferire del giudizio di primo grado, dopo che al punto 5 si è fatto riferimento all’introduzione del giudizio, da parte della A.C. Soluzioni s.r.l., dinanzi al Giudice di Pace di Roma, Sezione Distaccata di Ostia, si omette di indicare chi si era costituito e con quali difese e si passa subito a riferire genericamente che il processo era riassunto davanti al Giudice di Pace di Tivoli, per poi, al punto 7 riferire che il F. si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto di ogni domanda nei propri confronti, con condanna dei ceduti alla prestazione ed al risarcimento reclamati dalla cessionaria. Quindi, si riferisce ai punti successivi quanto segue: 8) “il giudice di primo grado accertava la responsabilità esclusiva di Relu Anasache nella produzione del sinistro stradale, fonte del credito originario ma, ritenendo erroneamente che ad essere oggetto di cessione fosse il solo risarcimento dovuto per i danni da fermo tecnico, invece che una porzione dell’intero credito risarcitorio maturato dal ricorrente per tutti i danni patiti lo quantificava in Euro 400,00 e condannava l’U.C.I. a corrispondere alla cessionaria un pari importo oltre interessi dal 31/3/2010 al saldo e le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna dell’esponente a pagare la differenza pari ad Euro 908,00 oltre spese nella misura di due terzi; 9) la A.C. Soluzioni s.r.l. impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale di Tivoli; F. e l’U.C.I. proponevano appello incidentale; 10) F. chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse accertato che ad essere oggetto di cessione non era il risarcimento dovuto per i danni da fermo tecnico ma una quota parte, pari ad Euro 1.308,00 dell’intero credito risarcitorio maturato, con rigetto di ogni domanda nei propri confronti e condanna dell’U.C.I. all’adempimento integrale in favore di A.C. Soluzioni s.r.l., disponendo altresì la restituzione delle somme versate in forza della sentenza di primo grado; 11) l’U.C.I. contestava l’accertamento della responsabilità esclusiva di Relu Asanache nella causazione dell’incidente stradale del 31/1/2010; 12) il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 986 del 2018 accoglieva l’appello principale di A.C. Soluzioni s.r.l. e quello incidentale di F. rigettando quello di U.C.I. così provvedendo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma del capo a) della sentenza n. 642/2013 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli in data 9/7/13, condanna l’U.C.I. al pagamento in favore di A.C. Soluzioni s.r.l. in solido con la Impuls Leasing Romania Imesa Asagari, della somma di Euro 1308,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; accoglie l’appello incidentale proposto da F. e, per l’effetto, revoca la condanna del medesimo al pagamento della somma di Euro 908,00 ad A.C. Soluzioni s.r.l; pone le spese del giudizio di primo grado, così come liquidate dal Giudice di Pace di Tivoli interamente a carico di U.C.I; rigetta l’appello incidentale proposto da U.C.I. e lo condanna al pagamento, in favore di A.C. Soluzioni s.r.l. delle spese di lite relative al presente giudizio; spese che si liquidano in Euro 78,50 per esborsi e 900 per competenze, oltre spese generali ed accessori; compensa le spese di lite tra le restanti parti”

Il Collegio rileva che, in ragione della carenza di riferimenti alle difese svolte da chi si era costituito in primo grado, risulta indeterminata la rappresentazione delle posizioni assunte dalle parti. Inoltre, tale carenza rende parimenti priva della necessaria chiarezza l’esposizione successiva, che, fra l’altro, per quanto attiene all’appello principale dell’A.C. Soluzioni s.r.l. non indica, sia pure sommariamente, i contenuti, mentre, per quanto afferisce all’appello incidentale del F., riferisce contenuti che restano poco chiari in ragione della carenza di individuazione delle posizioni nel primo grado di giudizio e, per quel che riguarda l’appello incidentale dell’U.C.I., indica un contenuto non solo assolutamente generico, ma comunque assolutamente non chiaro sempre in ragione di quella carenza.

Il Collegio rileva, in conseguenza, che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Esso, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire, alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta, per le ragioni indicate, tali contenuti è inammissibile.

Il Collegio rileva che le carenze indicate quanto alla parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto, non risultano colmate nemmeno dalla lettura dei due motivi.

In particolare, dalla lettura del primo – deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., difetto di motivazione quanto alla compensazione delle spese di lite tra F.U. e l’U.C.I. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) – le carenze segnalate quanto al fatto sostanziale e processuale non risultano colmate, di modo che lo scrutinio del motivo non risulta possibile: invero, mancando una chiara individuazione, per quanto segnalato prima, delle posizioni assunte dal ricorrente e dall’U.C.I. all’atto della costituzione e del loro specifico atteggiarsi in sede di appello, non risulta prospettato dal ricorso quanto necessario per comprendere la critica svolta nel motivo.

Lo stesso rilievo merita anche il secondo motivo – violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – non senza doversi rilevare che, nelle sue deduzioni, se lo si potesse esaminare a prescindere dalla carenza del requisito del n. 3 dell’art. 366 c.p.c., si dovrebbe rinvenire una carenza ai sensi dell’art. 366, n. 6, giacché manca qualsiasi indicazione del come e del quando il ricorrente avesse pagato quanto oggetto della domanda restitutoria su cui assume l’omessa pronuncia.

L’inammissibilità del ricorso principale del F. comporta l’inefficacia del ricorso incidentale dell’U.C.I., attesa la sua natura di impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c., ed avuto riguardo al comma 2 di tale norma.

2. Venendo al ricorso successivo (risulta iscritto sempre il 4 marzo 2019, ma dopo quello F.) della A.C. Soluzioni s.r.l., poiché l’ultima notificazione – quella ad Impulse Leasing Romania Imesa Asangari srl – risulta perfezionata l’8 febbraio 2019, il deposito doveva avvenire entro il 28 febbraio 2019, che cadeva di giovedì. Essendo il deposito stato fatto in data 4 marzo 2019, ne segue la tardività del deposito e dunque l’improcedibilità del ricorso.

L’improcedibilità del ricorso determina l’inefficacia di quello incidentale dell’U.C.I, giusta dell’art. 334 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. Un., n. 9741 del 2008), e ciò sempre per la natura di impugnazione incidentale tardiva del detto ricorso incidentale.

Il Collegio rileva, peraltro, che l’unico motivo del ricorso di A.C., se si procedesse al suo scrutinio, risulterebbe inammissibile con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.

Con l’unico motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) lamentando che il giudice abbia del tutto omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno formulata fin dal primo grado del giudizio e ribadita in appello con la quale si chiedeva la restituzione delle somme sostenute per l’attività stragiudiziale e per l’acquisizione della documentazione necessaria all’istruzione del presente giudizio, nella misura documentata di Euro 300 e di Euro 26,84, oltre al danno emergente conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute nella misura che risulterà di giustizia all’esito dell’espletanda CTU, con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.

L’inammissibilità del motivo discenderebbe dalla circostanza che la sentenza, nella penultima proposizione prima del “P.Q.M.”, così si esprime: “Deve inoltre essere accolta la domanda dell’appellato F. nella propria comparsa di risposta, con cui si è costituito in giudizio nel termine di legge e diretta, per le medesime ragioni contenute nell’atto di appello e qui condivise, ad ottenere la riforma della sentenza appellata nella parte in cui condanna il F. al pagamento in favore dell’appellata della somma di Euro 908,00 dovendo, viceversa, porsi a carico di U.C.I. l’intero importo della fattura emessa da A.C. Soluzioni”.

Ebbene, ciò che si dice nelle ultime tre righe viene ignorato dal motivo e, dunque, esso non si correla alla motivazione, donde la sua inammissibilità alla stregua del principio di diritto consolidato, di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione non massimata, da Cass., sez. Un., n. 7074 del 2017.

L’improcedibilità del ricorso determina l’inefficacia di quello incidentale dell’U.C.I., giusta dell’art. 334 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. Un., n. 9741 del 2008), e ciò sempre per la natura di impugnazione incidentale tardiva del detto ricorso incidentale.

3. Conclusivamente i ricorsi F. e A.C. Soluzioni s.r.l. sono dichiarati inammissibile il primo e improcedibile il secondo, mentre i ricorsi incidentali di U.C.I. inefficaci. Le spese sono compensate fra tutte le parti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti F. e A.C. Soluzioni s.r.l., del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso F. e improcedibile il ricorso A.C. Soluzioni srl ed inefficaci i ricorsi incidentali di U.C.I.. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, F. e A.C. Soluzioni s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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