Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29013 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12768/17 proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Napoli, p.za Giulio Rodinò n. 18, difeso dall’avvocato Viviana De Bello, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MI.RA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Ludovisi n. 35, difeso dall’avvocato Massimo Esposito, in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 10.3.2017 n. 1109;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. La società Equitalia Sud s.p.a. (che in seguito si fonderà per incorporazione nella società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) nel 2003 emise un preavviso di fermo amministrativo di cinque veicoli di proprietà della società Mira s.r.l., esercente l’attività di autonoleggio.

L’11 aprile 2005 la Mira propose opposizione, qualificata come “ex artt. 615-617 c.p.c.”, avverso il suddetto provvedimento, chiedendo altresì la condanna della Equitalia al risarcimento del danno.

Dopo il deposito del ricorso la Equitalia emise il provvedimento di fermo già preavvisato, e lo trascrisse nei pubblici registri.

La società opponente ottenne in via di urgenza la sospensione cautelare dell’efficacia del fermo.

Infine, all’esito del giudizio di merito, con sentenza 8 gennaio 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, ritenuta la propria giurisdizione, accolse l’opposizione e condannò Equitalia al risarcimento del danno, liquidato nella somma di 111.805 Euro.

2. Il Tribunale motivò la propria decisione ritenendo che:

a) sia il preavviso di fermo amministrativo, sia il fermo stesso, erano nulli perché l’agente della riscossione non ne aveva dato preventiva notizia al contribuente e non aveva di conseguenza atteso il termine dilatorio di legge tra l’avviso e l’iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 ed 86;

b) il preavviso di fermo ed il fermo erano immotivati, motivazione tanto più necessaria in un caso in cui vi era sproporzione tra il credito vantato dall’erario ed il danno derivante al contribuente dal fermo amministrativo.

La sentenza venne appellata dalla Equitalia.

3. La Corte d’appello di Napoli con sentenza 10 marzo 2017 n. 1109 rigettò il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:

a) la doglianza con cui l’appellante lamentava la violazione, da parte del Tribunale, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, era inammissibile, poiché la sentenza di primo grado era fondata su tre diverse rationes decidendi (mancato rispetto del termine dilatorio D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50; mancato avviso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86; sproporzione tra credito esattoriale e danno derivante dal fermo), ma la società ricorrente non aveva impugnato l’affermazione della nullità del fermo per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 (violazione dell’obbligo di avviso). Tale omissione rendeva inammissibile il gravame, in quanto la statuizione non impugnata era di per sé sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata;

b) il motivo di appello col quale la Equitalia lamentava la sovrastima del danno era del pari inammissibile, poiché “l’appellante non ha indicato il diverso intervallo temporale per il quale, a suo avviso, sarebbe stato corretto calcolare il danno, impedendo così di comprendere quale sia il progetto alternativo di decisione che, in base all’art. 342 c.p.c., deve accompagnare l’impugnazione”.

La Corte d’appello, dopo aver affermato ciò, ha aggiunto che in ogni caso l’impugnazione sul quantum debeatur era “generica e confusa”, e che “l’estrema vaghezza delle censure mosse alla sentenza impugnata è del tutto inidonea a soddisfare il requisito motivazionale minimo” imposto dall’art. 342 c.p.c.”.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Equitalia Servizi di Riscossione con ricorso fondato su quattro motivi.

5. La causa, già fissata per la pubblica udienza del 6 febbraio 2020, con ordinanza interlocutoria 5 giugno 2020 è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla possibilità che i collegi giudicanti di appello potessero essere integrati – come è avvenuto nel caso di specie – da un giudice ausiliario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza 17.3.2021 n. 41, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62-72, conv. nella L. 9 agosto 2013, n. 98) che incardinarono nelle Corti d’appello i “Giudici Aggregati d’Appello”, magistrati onorari destinati ad integrare i collegi giudicanti, al dichiarato fine di accelerare lo smaltimento dell’arretrato. Ha, tuttavia, aggiunto che tale illegittimità produrrà i suoi effetti solo a partire dal 31.10.2025, e cioè all’esito del completamento della complessiva riforma, ancora in itinere, della magistratura onoraria.

2. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 100,329 e 346 c.p.c..

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre diverse censure.

2.1. Con una prima censura (p. 6, secondo capoverso, del ricorso) la società ricorrente investe il giudizio di inammissibilità dell’appello, che ad avviso della Corte territoriale non aveva impugnato tutte le differenti rationes decidendi poste dal tribunale a fondamento della propria sentenza.

Tale censura è motivata con le seguenti parole: “come si ricava dalla pagina 8, penultimo capoverso, dell’atto di appello (allegato nella produzione dell’odierna ricorrente), la motivazione in ordine all’art. 86, è stata fornita richiamando il G.d.L. per il costante e univoco orientamento nell’affermare la attualità della previgente disciplina, che ha confermato anche con i recenti arresti le sia SS.UU. n. 19667/2014 e n. 15354/2015”.

2.2. Con una seconda censura (p. 6, terzo capoverso), la società ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che il contribuente era stato regolarmente avvisato della iscrizione del fermo amministrativo sui suoi veicoli.

2.3. Con una terza censura, infine (p. 6, quarto capoverso), sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, le rationes decidendi su cui si fondava la sentenza di primo grado erano soltanto due (e cioè: a) la violazione del D.P.R. n. 602, art. 50; b) la violazione dell’art. 86 del medesimo D.P.R.). Osserva la ricorrente che la sentenza di primo grado non fondò affatto la propria decisione sulla sproporzione fra il credito vantato dall’Equitalia e il danno causato con il fermo amministrativo; e che di tale sproporzione il Tribunale parlò solo incidentalmente per pervenire alla liquidazione del quantum.

2.4. La prima delle suesposte censure è inammissibile.

La ricorrente, in sostanza, ascrive alla Corte d’appello di non avere compreso che l’atto d’appello investì la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ritenne nullo il fermo amministrativo per mancato rispetto del termine dilatorio di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50; sia nella parte in cui aveva ritenuto nullo il fermo amministrativo per mancanza del preavviso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86.

Denunciare in sede di legittimità un errore del giudice d’appello, consistito in tesi – nell’avere malamente interpretato tanto l’atto d’appello, quanto la sentenza di primo grado, è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui erroneo esame il ricorrente si duole: e dunque la sentenza di primo grado e l’atto d’appello.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuoi dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020, Rv. 660190 – 01, con precipuo riferimento al ricorso per cassazione con cui si censuri il giudizio di inammissibilità del gravame formulato dal giudice d’appello; Sez. 5 -, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021, Rv. 660233 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

2.4.1. Di questi tre oneri, nel caso di specie la società ricorrente non ha assolto il primo.

Il ricorso, infatti, non trascrive e non riassume né i passi salienti della sentenza di primo grado che si assumono malamente interpretati dalla Corte d’appello, né i passi salienti del proprio atto d’appello.

Va da sé che è del tutto insufficiente, a tal fine, contrastare la sentenza d’appello sostenendo che “la motivazione in ordine all’art. 86 è stata fornita richiamando il G.d.L.”. Una affermazione così criptica, infatti, non è idonea ad assolvere l’onere richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

2.4.2. Amor di verità e di etica impone di aggiungere, in ogni caso, che alle pp. 8-10 del proprio atto d’appello la società Equitalia aveva censurato la sentenza di primo grado sostenendo che l’avviso di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, non s’applica all’istituto del fermo amministrativo. In quelle pagine, tuttavia, effettivamente nulla si dice in merito alla statuizione con cui il giudice di primo grado aveva rilevato che “il fermo si esegue mediante iscrizione nei registri immobiliari a cura del concessionario, che ne dà comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede: nulla di tutto ciò è avvenuto”.

2.5. La seconda delle suesposte censure è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, una volta ritenuto inammissibile il gravame, non poteva né doveva esaminarne il merito.

2.6. La terza delle suesposte censure resta assorbita dal rigetto della prima.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 86.

Sostiene che ai provvedimenti di fermo amministrativo non si applica l’art. 50, comma 2, del suddetto D.P.R. (e dunque non vige, per essi, l’obbligo di avviso ivi previsto), e che la Corte d’appello non era entrata nel merito di tale questione.

3.1. Ambedue i motivi sono inammissibili.

Infatti né il vizio di violazione di legge, né quello di omessa pronuncia, sono concepibili quando il giudice di merito non esamini una certa questione perché ritenuta assorbita da una questione pregiudiziale di rito.

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie: la Corte d’appello, ritenuto che il gravame non aveva censurato tutte le rationes decidendi poste dal tribunale a fondamento della propria decisione, l’ha ritenuto inammissibile senza esaminarne il merito.

In casi di questo tipo, l’unica questione sindacabile in sede di legittimità è lo stabilire se fu corretta o scorretta la valutazione di inammissibilità del gravame, e cioè l’unica questione decisa dal giudice di merito è invece inconcepibile per la logica, prima ancora per il diritto, la sindacabilità in sede di legittimità di una questione che il giudice di merito non ha esaminato perché ritenuta assorbita.

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 356 c.p.c. e il “vizio di motivazione”.

Dopo aver premesso che con tale motivo intende censurare la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame volto a contestare la liquidazione del danno compiuta dal Tribunale, la ricorrente espone una argomentazione così strutturata:

-) nel giudizio di merito sia il consulente tecnico d’ufficio, sia il Tribunale avevano trascurato alcuni elementi decisivi di prova;

-) se questi elementi di prova fossero stati esaminati la liquidazione del danno sarebbe stata diversa ed inferiore;

-) la Corte d’appello avrebbe dovuto perciò procedere ad una rinnovazione della c.t.u..

4.1. Il motivo è inammissibile.

Con riferimento alla questione del quantum debeatur la Corte d’appello ha dichiarato il gravame inammissibile per genericità.

Tale statuizione, giusta o sbagliata che fosse, non viene censurata dal ricorso per cassazione, il quale si limita a riproporre censure squisitamente di merito, come tali non solo già di per sé inammissibili, ma addirittura non pertinenti rispetto all’effettivo contenuto decisorio della sentenza d’appello.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. alla rifusione in favore di MIRA s.r.l. in liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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