Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29017 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16674/2018 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sabotino n. 46, presso lo studio dell’avvocato Romano Claudio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ceriello Luca;

– ricorrente –

contro

Z.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 684/2018 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 26/04/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1) Z.A. impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Monza n. 684 del 15/03/2018 che ha confermato quella (n. 197 del 2017) del Giudice di Pace della stessa sede, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, proposta da Z.A. dinanzi al detto Giudice di Pace, nell’ambito di esecuzioni intraprese in forza di due ordinanze, di cui una in procedura di espropriazione presso terzi e l’altra all’esito di procedimento sommario ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e segg.

2) Z.F. è rimasto intimato.

3) Non sono state depositate memorie.

3.1) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

4) All’esito dell’adunanza del 26 aprile 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4) L’impugnazione è tempestiva, in quanto la sentenza è stata notificata lo stesso giorno della pubblicazione, ossia il 15/03/2018 e l’impugnazione di legittimità risulta ritualmente proposta con atto notificato al difensore di Z.F. il 14/05/2018, nei sessanta giorni dalla notifica, cosicché è rispettato il termine dell’art. 325 c.p.c., comma 2.

5) I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Monza.

5.1) Il primo motivo fa valere nullità della sentenza per motivazione mediante richiamo di altre sentenze e, comunque, di altri provvedimenti resi in contenzioso tra le stesse parti.

5.2) Il mezzo richiama impropriamente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e il n. 5, in relazione all’art. 132 c.p.c..

5.3) Il motivo è inammissibile, anche a riqualificarlo come rientrante nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Tribunale di Monza, quale giudice di appello, ha adottato una tecnica di motivazione che è entrata a fare parte dell’ordinamento positivo a seguito della modifica dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, disposta dalla L. 18 giugno 2009, art. 52, comma 5, a decorrere dal 04/07/2009 (Cass. n. 14786 del 19/07/2016 Rv. 640759 – 01) laddove si fa riferimento ai precedenti giudiziali, che, nella specie, sono intervenuti tra le stese parti, e sono esaustivamente indicati.

Sul punto del richiamo ai precedenti, di cui all’ultima parte dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17640 del 06/09/2016 Rv. 640819 – 01) alla quale il Collegio presta adesione e intende dare seguito, afferma che: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”.

5.4) La prospettazione difensiva della ricorrente, che assume che i detti provvedimenti siano stati riformati è generica e, in ogni caso, non adeguatamente prospettata, in quanto in gran parte fondata su valutazione del tutto soggettiva.

6) Il secondo motivo fa valere vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 624,626 e 627 c.p.c., ed afferma “l’inefficacia esecutiva dell’ordinanza r.g.e. 5670/2013”.

La tesi è basata sull’asserita erronea instaurazione, per vizio di notifica imputabile a Z.F. e al suo difensore, del giudizio di merito conseguente alla fase di sospensione dell’esecuzione.

Il motivo, sebbene dotato di un apparato argomentativo di qualche rigo più esteso di quello che sorreggere il primo, e’, parimenti inammissibile in quanto non si esplica, ancora una volta quale sarebbero gli errori, relativi alla fase di sospensione dell’esecuzione e a quella successiva di instaurazione del merito, nei quali è incorso il Tribunale, né quali erano le deduzioni in primo grado che sarebbero state disattese.

Per la parte di censure afferenti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo è ampiamente inammissibile per cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, in quanto non deduce alcun elemento fattuale diverso rispetto a quelli già oggetto di cognizione giudiziale nelle due fasi del merito.

7) Il terzo motivo, ancora formulato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si appunta sull’art. 2901 c.c. e sugli artt. 282 e 702 ter c.p.c. e “scissione dell’efficacia esecutiva tra capo principale e capo accessorio”.

Il mezzo si incentra su una asserita illegittimità della scissione tra gli effetti costitutivi dell’ordinanza, che aveva accolto l’azione revocatoria proposta da Z.F. nei confronti di Z.A. e del di lei coniuge e i suoi capi di condanna, in specie di quello al pagamento delle spese di lite, ma anche in questo caso, come nei precedenti, l’esposizione è confusa e, comunque, il mezzo appare radicalmente infondato, data la pacifica provvisoria esecutorietà del capo relativo al pagamento delle spese di lite, come di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 10826 del 05/06/2020 Rv. 657967 – 01): “Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede. (Nella specie, la S. C. ha confermato la decisione di merito, disattendendo la censura del ricorrente per cassazione secondo il quale l’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza e la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di opposizione all’esecuzione non passata in giudicato non erano esecutive neppure per il capo di condanna alle spese)”.

8) Il quarto motivo è un cd. non-motivo, in quanto si limita a chiedere la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

9) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di fattispecie di inammissibilità, anche di carattere testuale, con riferimento all’individuazione dei motivi, deve essere dichiarato del tutto inammissibile.

10) Nulla per le spese di lite, in quanto Z.F. è rimasto intimato, non svolgendo alcuna attività difensiva.

11) L’inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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