LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14308 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:
M.M., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Nobile Viviano, (C.F.:
VVNNBL70A10F138S);
– ricorrente –
nei confronti di:
C.G.A., (C.F.: *****), avvocato costituito personalmente in giudizio POSTE ITALIANE S.p.A. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Rossana Cataldi (C.F.: CTLRSN60B46F839W);
– controricorrenti –
nonché
UNICREDIT S.p.A., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.:
*****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2785/2017, depositata in data 23 ottobre 2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
M.M. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso di una procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa nei suoi confronti da C.G.A. con pignoramento dei crediti vantati dalla debitrice verso Poste Italiane S.p.A., Unicredit S.p.A. e San Paolo Banco di Napoli S.p.A..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Torre Annunziata.
Ricorre la M., sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso il C. e Poste Italiane S.p.A..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge e delle norme di diritto in materia di notifica ex art. 148 e 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1992, ex artt. 1, 7 e 8 e comunque error in iudicando ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4, per omessa pronuncia, difetto assoluto di motivazione ed omesso esame circa fatti controversi decisivi per il giudizio in violazione dell’art. 360, n. 5, in relazione alla questione della mancata notifica del titolo esecutivo asseritamente notificato in proprio alla sig.ra M. in assenza di valida relata di notifica postale ex art. 149 c.p.c., effettuata presso la residenza soltanto anagrafica e nullità della notifica dell’atto di precetto del 16/4/2015 e del successivo atto di pignoramento presso terzi del 4/6/2015 presso la residenza soltanto anagrafica della esecutata a mani di persona erroneamente indicata come familiare capace e convivente in luogo diverso dalla residenza anche soltanto anagrafica”.
Il ricorso è inammissibile.
2. La ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi promosso nei suoi confronti, assumendo di non avere mai ricevuto le notificazioni del titolo esecutivo (che risulta avvenuta nel marzo 2009), del precetto (che risulta avvenuta in data 16 aprile 2015) e del pignoramento presso terzi (che risulta avvenuta in data 4 giugno 2015), in quanto tali notificazioni sarebbero state tutte effettuate presso il luogo della sua residenza anagrafica (in *****), dove però ella in realtà non risiedeva di fatto: sostiene infatti che sin dal 2009 risiederebbe di fatto presso la sorella Ca., a *****, lavorando in Emilia Romagna come supplente scolastica.
Deduce inoltre: la nullità della notificazione del titolo esecutivo del marzo 2009 per la mancanza della sottoscrizione dell’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento; la nullità delle notificazioni del precetto e dell’atto di pignoramento, in quanto effettuate mediante consegna dell’atto a mani della suocera, qualificatasi familiare convivente, ma che in realtà non sarebbe affatto con lei convivente, in quanto abiterebbe in un diverso appartamento, sebbene al medesimo indirizzo e numero civico (ma in un diverso piano).
Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo, in primo luogo, corretta la condotta del creditore notificante, che, dopo avere acquisito le risultanze dei registri anagrafici in ordine alla residenza della debitrice, ha effettuato al relativo indirizzo le notificazioni ad essa dirette, non essendogli in alcun modo possibile avere conoscenza di una sua eventuale diversa dimora abituale di fatto.
Ha, in ogni caso, ritenuto non sufficientemente provata la stessa circostanza che la debitrice opponente avesse effettivamente dimora abituale di fatto in luogo diverso da quello della sua residenza anagrafica (considerando a tal fine non sufficiente la documentazione di rapporti di lavoro di breve durata con alcuni istituti scolastici situati nella regione Emilia Romagna).
Ha quindi considerato regolarmente effettuate tutte le notificazioni.
3. Il ricorso non rispetta il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, ma nemmeno sono localizzati i relativi documenti nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).
Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 2; in senso analogo, Cass. Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).
Nella specie, tutte le censure proposte attengono alle notificazioni degli atti esecutivi e preesecutivi, ma nel ricorso non vi è la trascrizione delle relative relazioni di notificazione (ad eccezione dell’avviso di ricevimento della notificazione del titolo esecutivo, avvenuta a mezzo del servizio postale nel 2009, che è riprodotto graficamente), né il loro contenuto risulta richiamato specificamente. Tanto meno viene indicata l’esatta allocazione dei relativi documenti nel fascicolo processuale.
Per quanto riguarda la notificazione del titolo del 2009 (che è l’unica in relazione alla quale vi è nel ricorso una riproduzione, peraltro del solo avviso di ricevimento), è opportuno precisare che il suo eventuale vizio non potrebbe comunque avere alcun rilievo ai fini della presente controversia, se non in caso di dimostrazione della nullità delle successive notificazioni del precetto e del pignoramento (avvenute nel 2015), in quanto il difetto di notifica del titolo va fatto valere con opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni dalla notifica del successivo atto, e cioè del precetto (ovvero, in mancanza, del pignoramento): di conseguenza, il vizio può essere denunziato successivamente solo laddove risultino effettivamente nulle anche le notificazioni del precetto e del pignoramento.
Con riguardo a tali ultime notificazioni, però, come già rilevato, il difetto di specificità delle censure, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta assorbente.
4. A soli fini di completezza espositiva, pare opportuno aggiungere che:
– per quanto riguarda la questione della dedotta residenza di fatto della opponente diversa da quella anagrafica, il tribunale ha ritenuto insufficiente la prova delle allegazioni dell’opponente, sulla base di adeguata motivazione (non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede); le censure, per tale profilo, si risolvono dunque nella contestazione di un accertamento di fatto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità;
– per quanto riguarda la questione della dedotta consegna degli atti a persona non legittimata a riceverli, va ricordato che, ai sensi dell’artt. 139 c.p.c., è consentita la consegna dell’atto non solo a persona di famiglia (comma 2; dalla presenza nell’abitazione del destinatario si fa discendere una presunzione di abituale convivenza, sebbene suscettibile di prova contraria) ma, in mancanza, laddove nello stabile non vi sia portiere, anche ad un vicino di casa che accetti di riceverla; di conseguenza (tenuto conto che la ricorrente non allega neanche che vi fosse portiere nello stabile) la consegna dell’atto ad un familiare (suocera), anche sulla base delle allegazioni della ricorrente stessa, potrebbe nella specie comunque ritenersi legittima, se non ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, almeno ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3; senza considerare che, in realtà, non vi è alcuna certezza che la consegna dell’atto non sia avvenuta nell’abitazione della ricorrente ma in quella diversa della suocera (d’altronde, come già visto, il mancato specifico richiamo, nel ricorso, del contenuto delle relazioni di notificazioni impedisce di effettuare qualunque valutazione in concreto sul punto).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno di essi in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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