Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2902 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10001-2019 proposto da:

R.D.V.P.F., R.D.V.S.M., in proprio e nella qualità di procuratori speciali di R.V.E.M., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANNUCCI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6262/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che i contribuenti R.D.V.S.M. e R.D.V.P.F., sia in proprio che quali procuratori speciali di R.D.V.E.M., propongono ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essi proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva respinto il loro ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva rettificato la categoria di appartenenza di un’unità immobiliare di loro proprietà sita in Roma, via ***** (centro storico microzona 1) elevata dalla categoria A/4 classe 4 alla categoria A/2 classe 4, con incremento della rendita catastale da Euro 2.641,68 ad Euro 4.459,61.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione ed errata applicazione L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR aveva disatteso il principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ogni provvedimento amministrativo doveva essere motivato, non essendo sufficiente il mero richiamo a fonti normative; e la sentenza impugnata aveva fatto discendere l’applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dalla semplice suddivisione del territorio del Comune di Roma in microzone, senza verificare l’effettiva correttezza dei parametri posti a base del riclassamento, riferita all’unità immobiliare di proprietà di essi ricorrenti; ed anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 249 del 2017, pur avendo ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva comunque riaffermato la sussistenza dell’obbligo di motivazione;

che, con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998, del D.P.R. n. 1142 del 1949 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata aveva altresì violato il regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo e segnatamente il D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, in materia di definizione di microzona; l’art. 8 del medesimo testo di legge in materia di revisione dei criteri di classamento, che dovevano aver luogo tramite procedure valutative automatizzate; l’art. 9 del medesimo testo di legge, che aveva fissato le modalità con le quali doveva aver luogo la revisione del classamento per ciascuna zona censuaria; e dall’esame di tale ultimo articolo emergeva la volontà del legislatore di sottrarre l’attuazione della legge sulla revisione del classamento alla discrezionalità della p.a.; al contrario la revisione del classamento era stata fatta dall’ufficio in modo parziale e su determinazioni autoritative, fondate su complessi calcoli statistici, che non avevano tenuto conto dei profili di difformità fra l’unità immobiliare di proprietà di essi ricorrenti e le unità immobiliari prese a raffronto per elevare la categoria dell’immobile di loro proprietà; era altresì ravvisabile la violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949 in quanto non erano state tenute in considerazione le reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle singole unità immobiliari; invero essi ricorrenti avevano documentalmente provato la diminuzione del valore di mercato dell’immobile oggetto della revisione catastale e le sue reali caratteristiche (edificio privo di ascensore, in parte privo d’impianto di riscaldamento, con porta d’ingresso posta alla sommità della scala condominiale); invero già nel 2007 il Comune di Roma aveva invitato essi ricorrenti a regolarizzare la posizione catastale dell’immobile di loro proprietà; ed essi avevano presentato il 26 giugno 2008 all’Agenzia del territorio una dichiarazione di variazione catastale dell’immobile, mutando l’originaria categoria A/4 classe 2 in categoria A/4 classe 4; tuttavia l’amministrazione non aveva effettuato la variazione di classamento proposta entro i successivi 12 mesi ed aveva proceduto in modo illegittimo ad un’ulteriore rideterminazione del classamento applicando la citata L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335;

che, con il terzo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, del D.P.R. n. 701 del 1994, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il riclassamento operato dall’Agenzia del territorio non aveva tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare di loro proprietà, la quale aveva già formato oggetto di rideterminazione della rendita proprio ad opera di essi ricorrenti, i quali avevano in precedenza depositato DOCFA, con la quale erano state illustrate le gravi problematiche dello stabile in cui era ubicato l’appartamento di loro proprietà e le difformità di quest’ultimo rispetto a tutti gli altri presenti nella microzona di riferimento ed in particolare rispetto agli immobili presi dall’Agenzia delle entrate a raffronto per elevare la categoria di quello di loro proprietà;

che l’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso;

che i ricorrenti hanno altresì presentato memoria illustrativa; che i tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato con sufficiente precisione il contenuto motivazionale minimo, necessario per rendere adeguata a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa sia la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, sia, a maggior ragione, la modifica della relativa categoria di appartenenza, richiedendo una rigorosa motivazione dell’atto di revisione della categoria di appartenenza o del nuovo classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie, di un mutamento di rendita, conseguente ad una elevazione della categoria catastale di unità immobiliari private ubicate in microzone comunali, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona e le caratteristiche proprie di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);

che è pertanto richiesto che l’avviso di accertamento precisi le ragioni che hanno indotto l’ufficio a modificare d’ufficio il classamento o la categoria originarie, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi, idonei unicamente a giustificare l’avvio della procedura di revisione della categoria o del classamento; l’amministrazione comunale è tenuta cioè ad indicare in modo dettagliato e riferito a ciascun edificio quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inadeguati i richiami ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalla situazione concreta;

che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, pur convalidando la legittimità del peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con la legge finanziaria del 2005, ha tuttavia richiesto che l’obbligo di motivazione incombente sull’ufficio venisse assolto in modo rigoroso, si da consentire ai contribuenti di percepire le concrete ragioni che avevano giustificato il provvedimento, occorrendo quindi tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato di appartenenza e della microzona, in cui l’unità immobiliare è collocata, essendo tutti tali elementi idonei nel loro complesso a qualificare l’unità medesima (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);

che, con specifico riferimento all’elevazione della categoria catastale di un immobile sito nel Comune di Roma, qual’è quello che ha formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nella presente sede, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sulla più elevata attribuzione di categoria a quella singola unità immobiliare, in modo da consentire ai contribuenti di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo il provvedimento di attribuzione di nuova categoria catastale che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerate rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, nonchè al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, occorrendo altresì specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati sono stati ricavati ed elaborate con riferimento alla specifica unità immobiliare che ha formato oggetto di revisione catastale, in termini di più elevato classamento, ovvero in termini di attribuzione di una più elevata categoria (cfr. Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso in esame e, potendosi decidere la causa nel merito, viene accolta la domanda iniziale proposta dai contribuenti;

che, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda iniziale proposta dai contribuenti, con compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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