Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29020 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17397 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

S.V., (C.F.: *****), avvocato costituito in giudizio di persona;

– ricorrente –

nei confronti di:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata al controricorso, dagli avvocati Ester Ada Vita Sciplino, (C.F.: SCPSRD66S47E974L), Antonino Sgroi, (C.F.: SGRNNN60D29C351B), Lelio Maritato, (C.F.:

MRTLLE64B22D390K), Carla D’Aloisio, (C.F.: DLSCRL71H57G482G), Emanuele De Rose, (C.F.: DRSMNL70L12H501W) e Giuseppe Matano, (C.F.:

MTNGPP58C28H501S);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2843/2017, pubblicata in data 15 dicembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla amera di consiglio del 26 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

S.V. ha promosso azione esecutiva nei confronti dell’INPS, sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. L’INPS ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Foggia.

Il Tribunale di Foggia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il S., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’INPS.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, in merito alla nullità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata dall’INPS (obbligatorietà del PCT nel giudizio di esecuzione)”.

Il ricorrente sostiene che l’opposizione era stata originariamente proposta dall’INPS al giudice dell’esecuzione, con costituzione a verbale di udienza e non con atto telematico, come sarebbe prescritto per tutti gli atti della procedura esecutiva.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di una questione nuova, che non è oggetto della sentenza impugnata e che richiede accertamenti di fatto.

Il ricorrente non chiarisce, d’altronde, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se, in che fase ed in quali precisi termini tale questione era stata eventualmente già avanzata nel corso del giudizio di merito.

In quanto relativa a questione introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, la censura deve pertanto ritenersi inammissibile.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, art. 616 c.p.c., poiché il Giudice ha ritenuto corretto l’operato dell’Istituto, il quale, anziché introdurre il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Foggia, ha riassunto la causa innanzi al Giudice di Pace di Foggia”.

Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il giudice dell’esecuzione (del Tribunale di Foggia), di fronte all’opposizione all’esecuzione proposta dall’INPS, dopo aver rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione, ha semplicemente assegnato il termine per instaurare il giudizio di merito, senza alcuna ulteriore specificazione e quindi senza rimettere espressamente le parti davanti al giudice di pace, competente per valore sull’opposizione.

Secondo il ricorrente, il giudizio di merito dell’opposizione avrebbe dovuto, in tale situazione, essere instaurato davanti al Tribunale di Foggia, ai sensi dell’art. 616 c.p.c.; avendolo l’INPS instaurato davanti al Giudice di Pace di Foggia (cioè il giudice effettivamente competente per valore), questi avrebbe comunque dovuto dichiarare la propria incompetenza funzionale, in favore del Tribunale.

Il ricorrente aggiunge di avere formulato specifica eccezione in tal senso, sulla quale il giudice di pace non aveva assunto una espressa decisione.

Il tribunale ha rigettato il suo motivo di gravame sul punto, ritenendo corretta l’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione davanti al giudice di pace competente, sebbene fosse mancata la relativa espressa specificazione da parte del giudice dell’esecuzione.

La decisione è del tutto conforme ai principi di diritto nella specie applicabili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 616 o dell’art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza”; si afferma altresì che la effettiva verifica della competenza è affidata alla fase del giudizio a cognizione piena (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8044 del 22/04/2020, Rv. 657580 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12378 del 24/06/2020, Rv. 658029 – 01).

Poiché il provvedimento del giudice dell’esecuzione non ha valore di decisione sulla competenza e quest’ultima va verificata esclusivamente nel giudizio di merito, il provvedimento del giudice dell’esecuzione non può determinare alcun vincolo per la parte che instaura il giudizio di merito dell’opposizione a cognizione piena e, quindi, quest’ultima non è affatto tenuta a conformarsi all’indicazione del giudice dell’esecuzione.

La parte interessata potrà, in altri termini, instaurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione esecutiva davanti al giudice espressamente indicato dal giudice dell’esecuzione e (ciò nonostante) quest’ultimo potrà dichiararsi incompetente (su eccezione della controparte, oppure anche di ufficio, laddove sussistano i relativi presupposti); di converso, la parte potrà instaurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione esecutiva davanti a un giudice diverso da quello indicato dal giudice dell’esecuzione e tale giudice non dovrà né potrà, solo per questo, dichiararsi incompetente, dovendo in ogni caso valutare se effettivamente sussista o meno la sua competenza.

A maggior ragione, poi, le indicate conclusioni valgono per l’ipotesi in cui in realtà il giudice dell’esecuzione non indichi in modo espresso il giudice competente per il giudizio di merito a cognizione piena sull’opposizione e si limiti a fissare il termine per l’instaurazione dello stesso: è infatti evidente che, se l’indicazione espressa sulla competenza non ha valore di provvedimento decisorio sulla competenza e non vincola il giudice davanti al quale sia instaurato il giudizio di merito, a maggior ragione non potrà avere siffatto valore un provvedimento che non contenga alcuna espressa indicazione in proposito.

In definitiva, non può che ribadirsi che il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 616 o dell’art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa. Esso quindi non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente), la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena.

Di conseguenza, tanto nel caso in cui il giudice dell’esecuzione indichi il giudice competente, quanto nel caso in cui non lo faccia, limitandosi a assegnare il termine per l’instaurazione del giudizio di merito senza ulteriori specificazioni, la parte che provvede ad instaurare detto giudizio di merito non è vincolata nell’individuazione del giudice e può e deve farlo davanti al giudice effettivamente competente, il quale dovrà, anch’esso senza alcun vincolo, verificare la propria competenza secondo le regole ordinarie, in ragione della domanda proposta.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 480 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che non fossero dovute le spese c.d. successive ed occorrende maturate e necessarie all’attuazione del titolo esecutivo in questione, maturate dalla formazione del titolo alla notifica dello stesso”.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che l’obbligazione oggetto dell’azione esecutiva da lui promossa era stata integralmente estinta prima della notificazione dell’atto di precetto e del pignoramento e che, per quanto riguardava le spese di notifica del titolo (nella specie: decreto ingiuntivo esecutivo), queste, in quanto successive alla formazione del titolo stesso, non potevano essere pretese in via esecutiva sulla base di quel titolo, dovendosi necessariamente, per tali spese, esperirsi una azione ordinaria di cognizione.

La censura non rispetta il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacché non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti su cui essa si fonda, ma nemmeno risultano localizzati i relativi documenti nell’ambito del fascicolo processuale.

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 2; in senso analogo, Cass. Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).

Per valutare la fondatezza nel merito della censura, sarebbe stato necessario il richiamo specifico al contenuto di atti cui il ricorrente fa riferimento in modo estremamente generico e, in particolare, quanto meno al contenuto della relazione di notificazione del decreto ingiuntivo (che si assume anteriore al pagamento), nonché dell’atto di precetto, contenente l’indicazione precisa delle voci con esso richieste e contestate dall’INPS.

4. Con il quarto motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 92 c.p.c., comma 2, per non aver disposto la compensazione delle spese di lite per mutamento della giurisprudenza all’interno della medesima sezione dello stesso Tribunale di Foggia – Terza Sezione Civile”.

Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese processuali, avendo mutato la sua precedente giurisprudenza sul punto decisivo della controversia.

Anche questo è manifestamente infondato e, come tale, esso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il tribunale ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio infatti che la soccombenza della parte opposta (odierno ricorrente) sia stata integrale.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01).

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’istituto controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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