LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15105/2018 proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DE CRISTOFARO;
– ricorrente –
contro
LO.PA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA, 46, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA SCOPELLITI, rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA LONGO;
– controricorrente –
e contro
CONDOMINIO *****, N.M., Z.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 651/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
L.R. si opponeva all’esecuzione immobiliare intrapresa da Lo.Pa. nei suoi confronti deducendo, per quanto qui ancora rileva, che il credito oggetto di precetto era stato preteso attribuendo erroneamente efficacia a decorrere dall’iniziale domanda, all’assegno di mantenimento stabilito, per la prole, nella sentenza di separazione personale, con cui era stato incrementato l’importo stabilito in sede presidenziale, con interessi di conseguenza computati in modi parimenti erroneo;
il Tribunale rigettava l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello, successivamente alla cassazione della prima dichiarazione d’inammissibilità, per tardività, del relativo gravame;
ad avviso della Corte territoriale, in particolare:
– l’assegno in parola spettava a far data dalla domanda, salve decorrenze differenziate stabilite dal giudicante del merito presupposto, in ragione di modificazioni della situazione economica dei coniugi intervenute fino alla decisione, nell’ipotesi, però, assenti;
– le ulteriori deduzioni afferenti alla pretesa illegittimità della richiesta delle prime tre mensilità dell’assegno in assenza di domanda, e alla necessità di devalutare l’importo stabilito in sentenza fino al momento della decorrenza retrodatata, in tesi, al momento dell’introduzione del relativo giudizio, erano estranee agli originari motivi di opposizione e, dunque, inammissibili;
avverso questa decisione ricorre per cassazione L.R. articolando tre motivi corredati da memoria;
resiste con controricorso Lo.Pa.;
sono rimasti intimati il Condominio San Fermo, creditore intervenuto nella procedura esecutiva, e N.M., quale aggiudicataria del cespite staggio.
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., artt. 708,709 c.p.c., L. n. 898 del 1970, art. 4, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di affermare l’efficacia non retroattiva delle statuizioni contenute nella sentenza azionata come titolo esecutivo, che avevano tenuto conto delle modificazioni nell’assetto reddituale intervenute nel corso del pluriennale giudizio;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente affermato da una parte l’assenza di significative variazioni di capacità reddituale rilevante, e dall’altra che la rideterminazione del “quantum” era stata effettivamente il frutto di una più approfondita verifica degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, con conseguente valenza “pro futuro” perché riferita all’attualità delle esigenze dei figli, le cui necessità di sostentamento erano evidentemente cresciute nel corso del tempo;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615,345 c.p.c., art. 2697 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo precluse le deduzioni relative alle prime tre mensilità e alla devalutazione del credito, quali riassunte in parte narrativa, poiché erano state sollevate con l’atto di appello, cui quello in riassunzione si era riportato, e, sebbene non espresse nell’originaria opposizione, costituenti mere difese e dunque questioni rilevabili anche officiosamente perché, a fronte della contestazione dell’an” del credito azionato, era venuta “sub giudice” tutta la ricostruzione del dovuto, la cui prova ricadeva logicamente sul creditore;
Rilevato che:
preliminarmente è necessario evidenziare, in relazione ai rilievi in controricorso, che risulta asseverazione della decisione e della relata di notifica, decisiva per la prova della tempestività del ricorso per cassazione, non avendo alcun rilievo la formale menzione delle norme ai sensi delle quali la stessa viene effettuata ritualmente dal difensore;
nel merito cassatorio, i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
questa Corte ha chiarito che l’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione personale decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, salve decorrenze differenziate che siano stabilite dal giudice del relativo processo in relazione all’evoluzione intervenuta nel corso del processo (Cass., 03/02/2017, n. 2960, che menziona in motivazione anche Cass., 11/07/2013, n. 17199, evocata in ricorso);
si tratta, cioè, del coordinamento tra il principio della domanda e la natura del giudizio sull’assegno in parola;
nella fattispecie in scrutinio la Corte territoriale ha fatto applicazione di questi principi, osservando, cioè, che non era possibile desumere dal titolo decorrenze differenziate;
in altri termini, quando la sentenza in parola ha escluso che fossero risultate variazioni in ordine alla capacità reddituale, al contempo affermando che si era trattato di una rideterminazione dell’importo all’esito della più approfondita istruttoria e vaglio successivi alla fase presidenziale, non è incorsa neppure in tesi in alcuna carenza di motivazione per irresolubile contraddizione, atteso che il primo profilo concerne i profili fattuali oggetto di quell’apprezzamento giudiziale, il secondo quest’ultimo all’esito del compiuto incarto processuale, ferma restando, nell’ipotesi, in particolare alla luce di quanto si sta per osservare, l’inammissibilità della censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, stante il divieto previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5;
le considerazioni di cui sopra, al contempo, debbono difatti essere intese e coordinate alla luce del principio per cui l’interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell’esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l’operato nell’ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o di sussunzione giuridica, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte di questa Corte, atteso che, in sede di esecuzione, il provvedimento passato in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale della procedura coattiva, ossia come condizione necessaria e sufficiente per svolgerla (Cass., 13/06/2018, n. 15538);
il terzo motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;
e’ stato ripetutamente affermato che i motivi di opposizione esecutiva definiscono il perimetro cognitivo della stessa, salva la rilevabilità d’ufficio della caducazione stessa del titolo esecutivo, e rispetto a essi, che integrano “causa petendi”, l’opponente assume il ruolo di attore e il giudice non può eccedere o divergere nello scrutinio così ammesso (Cass., 28/06/2019, n. 17441, Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6);
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.300,00, oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021