Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29024 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17952/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICA IANNOTTA, ANTONELLA IANNOTTA;

– ricorrente –

contro

MONTE CERVINO SOC. COOP. EDILIZIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO PIETROSANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1706/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la società cooperativa a r.l. edilizia Monte Cervinio intimava a O.F. precetto per il rilascio di un immobile in forza di un titolo giudiziale definitivo ottenuto nei confronti della dante causa a titolo ereditario N.C.;

O.F. si opponeva all’esecuzione deducendo la titolarità di un diritto incompatibile, ossia la proprietà dell’immobile acquisita per usucapione in proprio e quale erede di O.V.;

il Tribunale respingeva l’opposizione osservando che, nel giudizio di opposizione esecutiva era precluso il controllo intrinseco del titolo azionato, e aggiungendo che non potevano trarsi elementi dal distinto giudicato formatosi nel processo possessorio introdotto dalla s.r.l. Monte Cervinio nei confronti di N.C. e O.V., non essendo in quel giudizio accertati fatti utili all’usucapione opposta;

la Corte di appello confermava la decisione escludendo che potesse rilevare la pretesa lesione del contraddittorio nel giudizio esitato nel titolo azionato, e osservando, inoltre, che anche nel giudizio di opposizione revocatoria ordinaria – introdotto dallo stesso O.F. e, dopo due rigetti da parte dei giudici di merito di primo e secondo grado, pendente presso questa Corte – era stata esclusa la sussistenza di un idoneo accertamento giudiziale della pretesa usucapione;

avverso questa decisione ricorre per cassazione O.F. articolando due motivi corredati da memoria;

resiste con controricorso la società cooperativa a r.l. edilizia Monte Cervinio;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., art. 615 c.p.c., comma 2, art. 295 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciare sulla effettiva domanda svolta con l’opposizione all’esecuzione, che non era quella per la pure prospettata lesione del contraddittorio richiamata dalla decisione impugnata, bensì quella di accertamento della sussistenza del diritto dominicale incompatibile con il titolo azionato esecutivamente, con conseguente necessità di sospendere per pregiudizialità il giudizio in attesa degli esiti di quello, parimenti introdotto per la medesima ragione, di opposizione di terzo revocatoria;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., art. 2697, c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di considerare che non si era inteso opporre il differente giudicato possessorio, ma richiamare gli elementi di prova in favore della dedotta usucapione emergenti nei diversi giudizi, possessorio così come di opposizione revocatoria;

Rilevato che:

deve preliminarmente essere rilevata d’ufficio, con effetti complessivamente assorbenti, l’improponibilità dell’originaria domanda dell’odierno ricorrente, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione qui gravata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo (cfr., ad esempio, Cass., 09/10/2015, n. 20252);

tale rilievo officioso è possibile non ostandovi un giudicato interno, per l’assenza di una specifica statuizione sul punto da parte dei giudici di merito che avrebbe imposto, altrimenti, una censura in difetto della quale sarebbe maturata la suddetta preclusione (secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, specie punto 9.3.3.1);

e’ stato chiarito (Cass., 20/11/2018, n. 29850, che richiama Cass., 20/03/2017, n. 7041) che l’opposizione all’esecuzione, diretta o di terzo, è un rimedio contro gli errori concernenti l’esecuzione, e non contro quelli in tesi inerenti al – ovvero opponibili come tali al – titolo giudiziale (come deducendo che questo è già stato adempiuto o che i suoi contenuti sono stati modificati da vicende successive, ovvero l’estensione dell’esecuzione oltre la statuizione): l’opponente, quindi, non potrà servirsene per contestare il contenuto del titolo stesso, posto che, altrimenti, l’opposizione in parola finirebbe col assumere, più o meno latamente, connotati di un rimedio impugnatorio, mentre le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata;

di qui la conclusione per cui nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, come sopra inteso, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione all’esecuzione – che nel caso è quella ai sensi dell’art. 619 c.p.c. – ma deve invece impugnare il provvedimento stesso, nel correlativo contraddittorio e davanti al diverso giudice competente, con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1;

nella fattispecie il ricorrente, seppure precettato quale erede del soggetto passivo del titolo, ha dedotto un diritto incompatibile – la proprietà in ipotesi usucapita – acquisito, in tesi, quale “terzo”, ossia in proprio e quale erede di O.V. (pag. 12 de ricorso in cui si riporta, ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, il contenuto dell’opposizione originaria);

ne deriva che l’opposizione esecutiva non poteva comunque essere proposta: né ai sensi dell’art. 615 c.p.c., quale erede per contestare il titolo come avrebbe potuto fare la dante causa ma nel giudizio presupposto e passato in cosa giudicata, né ai sensi dell’art. 619 c.p.c., per contestarne l’esecuzione affermando di essere titolare, quale terzo, di un diritto incompatibile;

e, infatti, lo stesso ricorrente dà conto di aver appropriatamente proposto l’opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 1, rispetto alla quale, dunque, non vi è alcuna necessità né possibilità di sospensione per pregiudizialità – ed è quindi irrilevante prima che inammissibile ex art. 372 c.p.c., la produzione effettuata in uno alla memoria da parte ricorrente, concernente la decisione di questa Corte sull’opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 1, in parola);

spese compensate per l’intero processo stante il progressivo consolidamento nomofilattico rispetto, in particolare, al tempo del ricorso;

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, posto che non si verte nell’ipotesi di rigetto integrale, improcedibilità o inammissibilità dell’impugnazione (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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