Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29035 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10918/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Risanamento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate Riscossione (già Equitalia Sud S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 21, n. 8255/21/17, del 22 settembre 2017, depositata il 6 ottobre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;

1. La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione di una iscrizione ipotecaria e sulle cartelle relative a diversi crediti tributari che la contribuente dichiarava non essere state portate a sua conoscenza oltre al rilievo di specifici difetti dell’atto di iscrizione ipotecaria. L’impugnazione era dichiarata inammissibile in primo grado per ritenuta tardività della proposizione, giudicata erronea in secondo grado: ma il ricorso era tuttavia respinto sulla base di una ritenuta nullità dell’intero procedimento per il mancato accoglimento da parte dell’amministrazione della richiesta della contribuente di ottenere copia delle relate di notifica delle cartelle presupposto e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. La società contribuente e il concessionario non si sono costituiti;

2. Con il primo motivo, l’amministrazione contesta l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dall’avvenuto deposito in giudizio delle relate relative alle cartelle e alla comunicazione di iscrizione ipotecarie, il cui esame è stato del tutto pretermesso dal giudicante nella sua motivazione consistita esclusivamente nella ritenuta nullità dell’intero procedimento per la mancata risposta positiva alla richiesta della contribuente di ottenere la consegna di quelle stesse relate;

3. Il motivo è fondato ed è assorbente. La sentenza nemmeno riassume quale sia stato lo svolgimento del processo si limita ad affermare apoditticamente che le “cartelle esattoriali indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sono state regolarmente notificate al contribuente” per poi concludere, al di fuori di ogni supporto normativo di giustificazione fondante, che “la mancata consegna alla contribuente delle relate di notifica, a seguito di specifica richiesta in ordine a chi, come e quando siano state notificate le cartelle esattoriali, è motivo di nullità delle cartelle medesime e conseguentemente dell’intero procedimento amministrativo”;

4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con assorbimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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