Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29037 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17742 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, presso il cui studio in Roma, Viale Regina Margherita, n. 294, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 12/6/2015, depositata in data 9 gennaio 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: Equitalia Centro s.p.a. aveva notificato a G.F. un avviso di iscrizione ipotecaria che era stato da questa impugnato, fra l’altro, deducendo l’inesistenza giuridica dell’avviso e delle cartelle di pagamento; la Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva rigettato il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che l’agente della riscossione, producendo unicamente l’estratto di ruolo e copie degli avvisi di ricevimento, non aveva assolto all’onere, su di esso gravante, di provare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria;

Equitalia Centro s.p.a. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura;

la contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112, c.p.c., in quanto, nell’affermare che la ricorrente non aveva assolto all’onere di provare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, prodromica all’avviso di iscrizione ipotecaria, non ha considerato che la intimata non aveva contestato la mancata produzione delle cartelle di pagamento, ma solo gli indirizzi indicati negli avvisi di ricevimento e la sottoscrizione degli stessi, con la conseguenza che il giudice del gravame ha definito la controversia facendo riferimento ad una questione (la mancata produzione delle cartelle di pagamento e la non equipollenza dell’estratto di ruolo) non prospettata da controparte;

il motivo è inammissibile;

lo stesso, invero, non assolve all’onere di autosufficienza, non avendo parte ricorrente allegato o riprodotti gli atti difensivi della intimata da cui evincere l’esatto contenuto delle ragioni di doglianza prospettate sia in primo che in secondo grado, in particolare che la questione della mancata produzione della cartella di pagamento e della non equipollenza dell’estratto di ruolo prodotto dalla ricorrente non era stata oggetto di doglianza nel giudizio;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio;

in particolare, la ricorrente lamenta che il giudice del gravame, affermando che non vi era la prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in quanto gli avvisi di accertamento non erano riconducibili agli estratti di ruolo, si è pronunciata su di una questione estranea ai motivi di appello prospettati, poiché gli stessi erano relativi unicamente all’omessa notifica delle cartelle;

evidenzia, a tal proposito, che le cartoline di ricevimento recavano il numero delle cartelle di pagamento, così come gli estratti di ruolo, sicché era possibile addivenire alla conclusione della riferibilità di questi alle cartelle e, inoltre, che la contribuente aveva presentato, per sua esplicita dichiarazione, ricorso avverso le cartelle di pagamento;

il motivo è fondato;

va osservato, in primo luogo, che il profilo di censura che attiene alla estraneità della pronuncia del giudice del gravame alle ragioni di doglianza proposte dalla contribuente in sede di appello, oltre che già esaminata con il primo motivo di appello, non è riconducibile alla censura della sentenza per vizio di motivazione della sentenza di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che ha riguardo unicamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

in secondo luogo, il diverso profilo di censura che attiene alla riconducibilità del numero della cartella di pagamento a quello riportato nell’estratto di ruolo, oltre che non essere conferente con la ratio decidendi della pronuncia, basata sulla inidoneità della prova prodotta ai fini dell’accertamento della regolarità della notifica, è privo di specificità, non avendo parte ricorrente assolto all’onere di specificare e riprodurre il contenuto sia dell’estratto di ruolo che degli avvisi di ricevimento, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare la rilevanza della ragione di censura;

e’, invece, fondata la ragione di censura con la quale parte ricorrente evidenzia che la contribuente aveva evidenziato, in sede di ricorso originario, di avere proposto autonomo ricorso avverso gli atti presupposti all’avviso di iscrizione ipotecaria, cioè alle cartelle di pagamento;

tale circostanza, invero, avrebbe potuto avere valenza decisiva ai fini della definizione della controversia, in quanto l’avvenuta presentazione del ricorso contro le cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di iscrizione di ipoteca avrebbe potuto avere rilevanza in ordine alla questione della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento;

l’omesso esame di questo punto decisivo della controversia, dunque, comporta il vizio di motivazione della sentenza; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per avere erroneamente ritenuto che, ai fini della prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento, sia necessaria la produzione sia della cartella di pagamento che dell’avviso di ricevimento, essendo, invece, sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento; il motivo è fondato;

questa Corte ha precisato, con riguardo alle modalità di assolvimento dell’onere di notifica della cartella di pagamento, che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento e della relativa data è assolta dall’agente della riscossione mediante la produzione o della relazione di notificazione (nel caso di notifica eseguita nelle forme ordinarie, tramite ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati o tramite messi comunali o agenti della polizia municipale) o dell’avviso di ricevimento (nel caso di notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), recanti il numero identificativo della cartella (Cass. civ., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass. civ., 30 luglio 2019, n. 20444), le quali hanno anche ribadito la non necessarietà della produzione in giudizio della copia della stessa;

gli atti presupposti, espressamente menzionati in quello impugnato, in quanto già destinati alla stessa parte, infatti, devono ritenersi da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato;

la sentenza censurata, dunque, non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed è incorsa nel vizio di violazione di legge;

in conclusione, è infondato il primo motivo di ricorso, sono fondati il secondo ed il terzo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite del giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei limiti indicati, cassa la decisione censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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