LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11536/15 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
L.M., P.N., PE.MA., rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’avv. Francesco Falcitelli, con domicilio eletto presso il suo studio CGP Studio Legale e Tributario, in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 8;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 355/28/15 depositata in data 27 gennaio 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
RILEVATO
che:
1. P.N., L.M. e Pe.Ma., in qualità di ex dirigenti Enel, impugnarono il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate avverso la richiesta di rimborso della maggiore Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta sull’importo agli stessi liquidato a titolo di previdenza integrativa in misura superiore al 12,5 per cento, in violazione della disciplina di cui all’art. 42 T.U.I.R., comma 4, e di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6.
2. All’esito della sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso, e della sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio finanziario, i contribuenti proposero ricorso per cassazione che venne definito da questa Corte con la sentenza n. 29597 del 30 novembre 2011, che, applicando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, annullarono la decisione, rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale affinché “accertasse se e quando i capitali rinvenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali”, e ciò al fine di determinare la parte del rendimento da assoggettare ad aliquota del 12,5 per cento.
3. Riassunto il giudizio, i contribuenti allegarono le certificazioni rilasciate dall’Enel e la C.T.R. accolse l’appello dell’Ufficio finanziario con sentenza n. 725/14/12 avverso la quale venne proposto ricorso per revocazione.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza in questa sede impugnata, accogliendo il ricorso dei contribuenti, revocò la sentenza n. 725/14/12 della C.T.R. del Lazio e, per l’effetto, dichiarò il diritto dei contribuenti al rimborso degli importi indicati in motivazione.
In particolare, i giudici di merito rilevarono che effettivamente la sentenza di cui si chiedeva la revoca era incorsa in un “errore di fatto”, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, là dove si affermava che i contribuenti si erano limitati “ad indicare in un prospetto di parte un conteggio senza il crisma dell’ufficialità, in quanto la determinazione delle somme deve provenire unicamente dall’Enel”, dal momento che i contribuenti avevano, invece, presentato una dichiarazione dell’Enel, sottoscritta dall’ing. B.P., dalla quale risultava inequivocabilmente la composizione di quanto loro liquidato. La mancata presa in considerazione del documento indicato, ritenuto erroneamente non presentato, secondo i giudici regionali, aveva influenzato in modo determinante la sentenza, che si basava su tale presupposto. Entrando nel merito della controversia, considerato che le prestazioni in forma di capitale erano state corrisposte in data 26 luglio 2000, sicché erano maturate entro il 31 dicembre 2000, e che i contribuenti avevano presentato già in primo grado la certificazione rilasciata dall’Enel, a firma B., non smentita dall’Ufficio, nella quale era indicato il rendimento conseguito, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, ritennero fondata la domanda di rimborso.
4. Contro la suddetta decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con quattro motivi, cui resistono i contribuenti mediante controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce, in relazione al giudizio rescindente, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Premesso che l’errore revocatorio denunciato consiste “nell’avere la sentenza poi revocata erroneamente supposto che i ricorrenti avrebbero chiesto l’esecuzione del rimborso senza avere prodotto il documento, rilasciato dall’Enel, da cui si potesse ricavare il “rendimento netto”, mentre dagli atti del giudizio risultava che i ricorrenti avevano depositato l’apposita certificazione rilasciata dall’Enel nella quale veniva chiaramente evidenziato il rendimento conseguito nel periodo di interesse, nonché l’ammontare dei contributi soggetti a tassazione separata, assume la ricorrente che la sentenza revocata poggiava su più ragioni concorrenti, dal momento che essa si fondava non solo sul presupposto che il contribuente non avesse dato prova dell’esattezza delle somme, essendosi limitato ad indicare in un prospetto di parte un conteggio senza il crisma dell’ufficialità, ma anche sull’ulteriore presupposto che la prova del rendimento imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo doveva essere attestata da un determinato Ufficio dell’Enel (ossia “dall’Ufficio per la Formazione e la gestione dei Quadri Dirigenti della Direzione Generale”).
Nell’evidenziare che le certificazioni prodotte dai contribuenti non erano state emesse da tale ultimo ufficio, tanto che erano state sollevate in sede di riassunzione contestazioni in merito alla loro valenza probatoria ed alla sussistenza di validi poteri rappresentativi in capo al firmatario della certificazione, l’errore di fatto, secondo la ricorrente, non poteva considerarsi decisivo poiché era stata censurata solo una delle due rationes decidendi.
Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che nelle certificazioni prodotte risultavano genericamente indicati i “rendimenti conseguiti nel periodo sopraindicato”; la Corte di Cassazione aveva ripetutamente affermato che certificazioni analoghe a quelle prodotte nel giudizio di merito erano prive di rilievo probatorio, con la conseguenza che l’errore di fatto in cui era incorsa la C.T.R. non rivestiva le caratteristiche di decisività richieste dall’art. 395 c.p.c.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate, in relazione al giudizio rescissorio, censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e per violazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché i giudici di appello, benché nel giudizio di riassunzione fosse stata specificamente contestata la valenza probatoria della certificazione allegata, avevano erroneamente affermato che l’Ufficio non aveva mai “smentito” le certificazioni a firma B. rilasciate dall’Enel s.p.a. Peraltro, ad avviso della ricorrente, essendo stata contestata la sussistenza del diritto al rimborso, non era necessaria la specifica contestazione della certificazione, come rilevato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 646 e 647 del 2002.
3. Con il terzo motivo, rubricato “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, e degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, la difesa erariale lamenta che la C.T.R. non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio, perché dapprima ha esattamente riconosciuto che il rendimento di polizza non può che essere il rendimento derivante dall’impiego sul mercato dei capitali raccolti dal fondo e, in un secondo momento, fraintendendo il principio espresso dalle Sezioni Unite, ha affermato che il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato coincide con le “somme corrispondenti al rendimento di polizza”, per poi concludere che, nel caso in esame, doveva essere assoggettata alla ritenuta del 12,5 per cento la parte di capitale erogato al contribuente, riferibile al rendimento di polizza, in tal modo omettendo di accertare se il rendimento a cui le certificazioni alludevano corrispondesse o meno al rendimento derivante dall’impiego sul mercato delle somme affluite nel Fondo.
4. Con il quarto motivo, in via subordinata al secondo ed al terzo motivo, la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e si duole che la C.T.R. avrebbe tralasciato di esaminare se le somme affluite nel fondo P.I.A. fossero state o meno impiegate sui mercati finanziari e quale fosse stato l’importo del rendimento derivante da tale impiego.
5. Giova rammentare che la revocazione è una impugnazione straordinaria a critica vincolata, per cui i motivi di revocazione sono specifici, tassativi ed insuscettibili di estensione analogica (Cass., sez. U, 25/07/2007, n. 16402).
L’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, prescrive che “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione (…) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” e precisa che “Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
5.1. L’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass., sez. 3, 28/06/2005, n. 13915; Cass., sez. 1, 3/02/2006, n. 2425; Cass., sez. U, 20/07/2001, n. 9882).
5.2. In particolare, si è evidenziato che l’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell’esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Con la precisazione che il suddetto errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (Cass., sez. U, 10/08/2000, n. 561; Cass., sez. U, 18/12/2001, n. 15979; Cass., sez. U, 18/09/2008, n. 23856; Cass., sez. U, 7/03/2016, n. 4413; Cass., sez. L, 13/06/2017, n. 14656; Cass., sez. L, 5/04/2017, n. 8828; Cass., sez. 5, 22/10/2019, n. 26890).
5.3. Si e’, quindi, chiarito, che non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche errata – di revocazione (Cass., sez. U, 28/05/2013, n. 13181; Cass., sez. L, 11/07/2016, n. 14108; nello stesso senso, Cass., sez. L, 5/04/2017, n. 8828; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27570; Cass., sez. 5, 22/10/2019, n. 26890).
5.4. La giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 27/12/2017, n. 30994 e giurisprudenza ivi citata a p. 3.4; conf., Cass., sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997), “ha perimetrato l’errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione”.
Resta, dunque, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., sez. 1, 14/04/2017, n. 9673; Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994).
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno sottolineato che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione (Cass., sez. U., 27/12/2017, n. 30994).
6. Fatta questa premessa, nel caso di specie i contribuenti, nel proporre ricorso ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, hanno denunciato che, sebbene fosse stata depositata certificazione proveniente dall’Enel s.p.a. indicante il rendimento netto conseguito nel periodo in contestazione, la sentenza di cui invocavano la revocazione non l’aveva presa in considerazione, omettendo di esaminarla e di darne conto nella sentenza, tanto che i giudici di merito avevano erroneamente affermato che la domanda di rimborso era stata formulata senza produrre documentazione rilasciata dall’Enel da cui potesse evincersi il “rendimento netto”.
6.1. La C.T.R., con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto il ricorso per revocazione, rilevando che la sentenza d’appello aveva affermato che i contribuenti si erano “limitati ad indicare in un prospetto di parte un conteggio senza il crisma dell’ufficialità”, mentre in realtà essi avevano depositato dichiarazione dell’Enel, a firma dell’ing. B.P., dalla quale risultava in modo inequivoco la composizione di quanto loro liquidato.
6.2. E’ palese che l’errore prospettato dai contribuenti non rientra nell’ipotesi di errore percettivo, ma in un presunto errore tipicamente valutativo, estraneo come tale al mezzo di impugnazione di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
La denuncia espressa con il ricorso per revocazione allude al fatto che la C.T.R. non avrebbe dato la giusta rilevanza ad alcune fonti di prova, omettendo del tutto di prenderle in esame, ma il mancato apprezzamento di alcune fonti di prova non costituisce vizio revocatorio, bensì esercizio del potere valutativo che compete al giudice di merito, eventualmente denunciabile come errore di giudizio in sede di ricorso per cassazione nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
6.3. Difatti, l’esame dei documenti esibiti, nonché la valutazione degli stessi, come pure la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. L, 21/07/2010, n. 17097; Cass., sez. 1, 2/08/2016, n. 16056; Cass., sez. 6-5, 7/04/2017, n. 9097).
6.4. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza ora impugnata, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ritenendo che il vizio con il quale si imputava alla sentenza di merito un’erronea valutazione delle prove raccolte integrasse errore di fatto ascrivibile, non già ad un errore di giudizio, bensì ad un errore di percezione, poiché non ha tenuto conto che l’errore revocatorio non è ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti o abbia proceduto ad un’erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo così in un errore di giudizio denunziabile con ricorso per cassazione (Cass., sez. 2, 5/07/1973, n. 1902).
7. In conclusione, va, quindi, accolto il primo motivo del ricorso erariale, con assorbimento dei restanti motivi, e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione.
Le spese del giudizio di merito devono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di vizio revocatorio. Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito.
Condanna i controricorrenti al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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