LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9994/2015 R.G. proposto da:
Prismy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’avv. Marco Machetta, rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Farace giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5286/27/14, depositata il 13 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 5286/27/14 del 13/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP) n. 95/04/13, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di Prismy s.r.l. avverso una cartella di pagamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa, per quanto ancora interessa in questa sede, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, per l’omissione delle dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2006 e 2007 e per il conseguente disconoscimento del credito IVA esposto nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2008;
1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) correttamente l’Agenzia delle entrate aveva proceduto all’emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato; b) l’inottemperanza all’obbligo di tempestiva dichiarazione implicava l’impossibilità di portare il credito IVA maturato in detrazione;
2. avverso la sentenza della CTR Prismy s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo di ricorso Prismy s.r.l. contesta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR riconosciuto la detraibilità del credito IVA, sicuramente esistente in quanto risultante dalle liquidazioni periodiche;
2. il motivo è fondato nei termini che seguono;
2.1. la semplice omissione della dichiarazione relativa ai due anni di imposta precedenti non implica, di per sé, l’impossibilità per il contribuente di portare l’IVA in detrazione;
2.2. con una recente sentenza, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);
2.2.1. dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui alla Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17 (cd. sesta Direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa;
2.2.2. la menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;
2.2.3. peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla detraibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo, applicabile ratione temporis: da ultimo, si veda anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018);
2.3. nel caso di specie, la CTR ha erroneamente ricollegato l’insussistenza del diritto di detrazione alla semplice omissione della presentazione della dichiarazione annuale, senza verificare in concreto l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per il riconoscimento del diritto, salva sempre la decadenza biennale;
3. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio, spettando comunque al giudice del rinvio verificare se il contribuente abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’esercizio del diritto di detrazione e se non sia dallo stesso decaduto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021