Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29053 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTENAZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17012/2015 R.G. proposto da:

T.S. (C.F.: *****), nato a Gela il *****, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di FABER DI T.S. & C s.n.c. (P. IVA: *****), e S.D.

(C.F.: *****), nata a Gela *****, rappresentati e difesi dall’Avv. Claudio Danilo Cricchio presso il quale eleggono domicilio (con studio in Gela, vico Imperia n. 1);

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia (sez. distacc. di Caltanissetta) n. 115/21/2015, emessa il 15 dicembre 2014 e depositata il 12 gennaio 2015;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

FATTI DI CAUSA

1. T.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di FABER DI T.S. & C s.n.c., e S.D. (altra socie al 50% della detta società) ricorrono, con 3 motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) avverso la sentenza, n. 250/01/2010, con la quale la CTP di Caltanissetta aveva accolto l’impugnazione di avvisi di accertamento per l’esercizio 2004 (per il recupero di IVA ed imposte dirette).

2. A seguito di verifica fiscale l’Amministrazione finanziaria, accertata, anche nel contraddittorio con la contribuente, una maggiore percentuale di ricarico rispetto a quella dichiarata sul venduto, emise avviso di accertamento (per il 2004) nei confronti di FABER DI T.S. & C s.n.c. in materia di IVA e IRAP ed accertò un maggior reddito d’impresa che fu imputato, ai fini delle imposte dirette, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai due soci T.S. e S.D. (con conseguente notificazione a ciascuno di essi di avviso di accertamento).

3. I ricorsi avverso i tre provvedimenti impositivi, riuniti in simultaneus processus, furono accolti dalla CTP con statuizione riformata dalla CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione.

4. Il Giudice d’appello, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ritenne le riprese legittimamente eseguite in forza di accertamento analitico-induttivo con ricalcolo del maggior reddito d’impresa in base non alla mera media aritmetica bensì alla media ponderata delle vendite differenziate in base alla tipologia di articoli propri dell’attività commerciale praticata (commercio al dettaglio di articoli di ferramenta), quindi tenendo conto del volume di vendite dei singoli prodotti.

Nel dettaglio, la CTR accertò che, nella specie, l’emersione della (maggiore) percentuale di ricarico (pari a 63,03%) fosse la risultante dell’applicazione corretta del criterio di cui innanzi, in quanto fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti perché determinata in forza di una specifica ed ordinata classificazione degli articoli per (indicate) categorie merceologiche omogenee e specificazione dei volumi di vendite, così da pervenire ad una stima plausibile non contrastata da validi elementi contrari.

5. Contro la sentenza d’appello i contribuenti, come detto, ricorrono con tre motivi mentre l’A.E. si difende con controricorso (con il quale prospetta anche profili di inammissibilità dei singoli motivi).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.

2.1. Con il motivo I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012), si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Esso è individuato dai ricorrenti nell’assenza di cenno alcuno in sentenza in ordine all’eccezione (sollevata nelle controdeduzioni in appello) circa l’inadeguatezza delle quantità di prodotto utilizzate per la determinazione della media ponderata. In particolare, gli argomenti spesi a riguardo dai contribuenti (a confutazione deli risultati dell’accertamento), a detta degli attuali ricorrenti, sarebbero stati dalla CTR del tutto ignorati dalla motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, si sarebbe limitata a statuire nei termini già sintetizzati nella precedente ricostruzione dei fatti di causa.

Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), in materia di accertamento di maggiori imposte dirette, per aver la CTR ritenuto legittimi i provvedimenti impositivi con riferimento al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonostante il riferimento negli avvisi di accertamento al medesimo .P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2.

Con il motivo III, al di là del riferimento normativo di cui alla rubrica (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e nonostante la tecnica utilizzata tanto in essa quanto nella concreta articolazione della censura, si deduce l'”illogicità della sentenza impugnata per avere i Giudici tributari ritenuto pienamente legittimo il metodo a campione attraverso il quale l’ufficio è pervenuto alla determinazione dei maggiori ricavi”. In sostanza, si sostiene la carenza motivazionale in merito alle modalità di determinazione della percentuale di ricarico in applicazione della media ponderale.

2.2. I motivi non hanno pregio per plurimi profili.

2.2.1. I motivi I e III, al netto di inammissibile tentativo di sostituzione, in sede di legittimità, di proprie valutazioni fattuali a quelle del Giudice, sono inammissibili in quanto prospettati in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012. Con essi, difatti, non si prospetta l’omesso esame di fatti (storici), emergenti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, bensì (motivo III) meri vizi motivazionali (non più prospettabili) in termini di illogicità della sentenza, peraltro per aver ritenuto legittimo il metodo a campione utilizzato, con annessa dedotta carenza motivazionale in merito. A quanto innanzi si aggiunge (motivo I) altresì una paventata carena motivazionale in merito alla prospettata inadeguatezza delle quantità di prodotto utilizzate per la determinazione della media ponderata.

2.2.2. Parimenti inammissibile è il motivo II, con il quale difatti ci si limita ad evidenziare che la CTR avrebbe accertato che, nella specie, si sarebbe trattato di (corretto) accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, laddove, a detta dei ricorrenti, gli avvisi di accertamento farebbero riferimento ad un accertamento induttivo puro (di cui al del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d). Con la doglianza, quindi, si dà atto dell’esercizio del tipico potere giurisdizionale del Giudice tributario (di accertamento e sussunzione), non articolando in modo specifico una errata interpretazione della norma ovvero una errata sussunzione in essa del fatto accertato, ponendosi quindi la censura alla stregua di un “non motivo” (sull’inammissibilità della censura in quanto integrante un “non motivo”, si vedano, ex plurimis e limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione). A quanto innanzi devi infine aggiungersi un ulteriore difetto di specificità del motivo in esame (in termini di “autosufficienza”), per non aver riportato nel ricorso (ancorché indirettamente), il contenuto essenziale degli avvisi di accertamento al fine di rendere apprezzabile la doglianza prospettata con riferimento alla diversa tipologia di accertamento che, comunque, rispetto all’accertamento ritenuto in sentenza gode di un regime presuntivo meno favorevole per il contribuente (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 3, 19/05/2021, n. 13598; Cass. sez. 6-3, 23/02/2021, n. 4766; Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

2.2.3. Nel merito cassatorio deve comunque evidenziarsi che le censure in esame, inammissibili nei termini di cui innanzi, riguardano statuizione con la quale la CTR, nella specie, ha fatto corretta applicazione dei principi già sanciti da questa Corte in merito alla legittimità della determinazione del ricarico in applicazione della media ponderale (ex plurimis: Cass. sez. 5, 04/03/2015, n. 4312, Rv. 635062-01; Cass. sez. 5, 18/05/12, n. 7871, Rv. 622907-01; Cass. sez. 5, 17/06/2011, n. 13319, Rv. 618456-01; Cass. sez. 5, 20/03/2009, n. 6852, Rv. 607154-01). Essa, difatti ha ritenuto legittimi gli accertamenti dopo aver accertato la concreta applicazione della media non semplice ma ponderata delle vendite differenziate in base alla tipologia di articoli propri dell’attività commerciale praticata (commercio al dettaglio di articoli di ferramenta), quindi tenendo conto del volume di vendite dei singoli prodotti, ed in particolare determinata in forza di una specifica ed ordinata classificazione degli articoli per (indicate) categorie merceologiche omogenee e specificazione dei volumi di vendite.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

3.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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