LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTENAZZA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18959/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE AM s.r.l. in liquidazione (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna n. 1057/20/2014, pronunciata il 26 maggio 2014 e depositata il 30 maggio 2014 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 133/01/2010 dalla CTP di Modena.
2. Il Giudice di primo grado rigettò l’impugnazione proposta contro avviso di accertamento, in materia di IVA e imposte dirette, emesso, per l’esercizio 2003, in forza di un ritenuto maggior reddito d’impresa con riferimento alla vendita di quattro unità immobiliari.
3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, riformò la statuizione di primo grado.
Essa, in particolare, ritenne insufficiente a fondare l’accertamento in oggetto la mera differenza tra i corrispettivi indicati negli atti di vendita e gli importi dei mutui erogati in favore degli acquirenti, per due delle quattro cessioni, ed il mero scostamento del corrispettivo rispetto ai valori OMI, per le altre due cessioni.
4. Contro la sentenza d’appello, come detto, l’A.E. propone ricorso, affidato ad un motivo, mentre il contribuente, correttamente intimato, non si difende.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, ancorché nei termini e limiti di seguito evidenziati.
2. Con motivo unico, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e/o falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 2729 c.c., per aver la CTR ritenuto insufficiente a fondare l’accertamento in oggetto la mera differenza tra i corrispettivi indicati negli atti di vendita e gli importi dei mutui erogati in favore degli acquirenti, per due delle quattro cessioni, ed il mero scostamento del corrispettivo rispetto ai valori OMI, per le altre due cessioni.
2.1. E’ fondato il solo profilo di censura inerente la ritenuta insufficienza, con riferimento a due delle quattro cessioni, della differenza tra i corrispettivi indicati negli atti di vendita e gli importi dei mutui erogati in favore degli acquirenti, in applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla specifica materia.
L’accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di atto di trasferimento (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54), difatti, non impedisce al Giudice di basare il proprio convincimento su un unico elemento (nella specie, per due delle quattro cessioni, la differenza tra prezzo indicato e importo del mutuo), il quale, però, non può essere dato unicamente dai valori OMI (come diversamente avvenuto nella specie per le altre due cessioni), siccome privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi con ulteriori indizi se allegati (ex plurimis, Cass. sez. 5, 25/01/2019, n. 2155, Rv. 652213-01, e statuizioni ivi richiamate, e Cass. sez. 5 04/11/2020, n. 24550, Rv. 659809-01).
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che, in applicazione del principio di cui innanzi, accerterà in concreto l’idoneità ai fini del recupero a tassazione, per due delle quattro cessioni, della differenza tra i corrispettivi indicati negli atti di vendita e gli importi dei mutui erogati in favore degli acquirenti e provvederà alle regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021