LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22020-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., F.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 272/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, di accoglimento del ricorso dei contribuenti B.G. e F.P. avverso un avviso di accertamento catastale, con cui l’Agenzia del territorio aveva elevato la rendita catastale di due immobili di proprietà dei contribuenti, ubicati in *****, microzona *****, a seguito della revisione di classamento effettuata ai sensi della L. n. 311 del 2014, art. 1 comma 335;
che la CTR ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, siccome notificato non a mezzo della s.p.a. “POSTE ITALIANE”, ma tramite una società privata;
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,2,3,4 e 5, così come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 890 del 1982, art. 1, commi 57 e 58, e dell’art. 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto poteva fondatamente ritenersi che, in relazione alle raccomandate ordinarie, il regime di riserva in favore della s.p.a. “POSTE ITALIANE” era venuto meno già a decorrere dal 30 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011, che aveva riformulato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, che riservava al fornitore del servizio postale universale gli invii di raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; quindi, dal 30 aprile 2011, l’esclusiva in favore della s.p.a. “POSTE ITALIANE” riguardava anche gli atti tributari sostanziali e processuali, ma solo se la notifica di tali atti fosse avvenuta secondo le regole previste per gli atti giudiziari dalla L. n. 890 del 1982; al contrario, gli altri servizi postali non erano stati riservati in via esclusiva alla s.p.a. “POSTE ITALIANE”, ma, ai sensi del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 5, potevano essere svolti anche da soggetti diversi, subordinatamente al rilascio di una licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico; era poi intervenuta la L. n. 124 del 2017, la quale, con l’art. 2 commi 57 e 58, aveva fatto venir meno anche i residui ambiti di servizio postale attribuiti in via esclusiva alla s.p.a. “POSTE ITALIANE”; inoltre la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 461 (legge di bilancio 2018) aveva novellato tutta una serie di previsioni contenute nella L. n. 890 del 1982, al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione, di cui alla citata L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58; inoltre nessun ulteriore intervento normativo successivo a quello del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, era da ritenere necessario con riferimento agli invii postali eseguiti attraverso le raccomandate ordinarie, atteso che detti invii, fin dal 30 aprile 2011, erano stati espunti dall’ambito dei servizi riservati alla s.p.a. “POSTE ITALIANE”; era pertanto da ritenere che, fin dal 30 aprile 2011, la notificazione postale diretta a mezzo raccomandata ordinaria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 comma 3, anche se eseguita tramite licenziatario postale, era idonea a produrre tutti gli effetti suoi propri, alla medesima stregua delle raccomandate inviate tramite la s.p.a. “POSTE ITALIANE”, non dovendosi applicare, in tali casi, le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari, ovvero i messi comunali ed i messi speciali autorizzati;
che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrare lamenta violazione e falsa applicazione artt. 156 e 291 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la notifica dell’appello erariale era stata ritenuta inesistente, mentre era invece da ritenere affetta da nullità, con conseguente sua possibilità di sanatoria con efficacia ex tunc, stante la regolare costituzione degli appellati;
che gli intimati non si sono costituiti;
che i due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono inammissibili;
che, con essi, l’Agenzia delle entrate ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, ritenendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento fosse una modalità di notifica equiparata a quelle fatte tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ed in quanto era da ritenere ormai abolito il monopolio del servizio postale universale, riservato alla s.p.a. “POSTE ITALIANE”;
che, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di notificazione di atti giudiziari (cfr. Cass. SS.UU. n. 299 del 2020) ha rilevato che, nel quadro giuridico novellato dalla Dir. 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la sussistenza di una oggettiva ragione ostativa, nella specie non evidenziata; e’, pertanto, da ritenere nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017;
che, pertanto, è da ritenere applicabile la sanatoria della nullità della notificazione di un atto giudiziario, eseguita da un operatore di poste private, per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., essendo pacifico che, nel giudizio di appello, gli intimati B.G. e F. Paola si sono regolarmente costituiti;
che, tuttavia, detta sanatoria non rileva ai fini della tempestività dell’appello, mancando la certezza legale della data di consegna dell’appello medesimo all’operatore, per l’assenza di poteri certificativi in capo a quest’ultimo, siccome sprovvisto di titolo abilitativo;
che è necessario pertanto accertare in via preliminare, a prescindere dalla circostanza che gli appellati si siano o meno costituiti in appello (secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione per inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi indisponibili, si da essere rilevabile d’ufficio e da non potersi ritenere sanata dalla costituzione dell’appellato; in tal senso: Cass. SS.UU. n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), la tempestività o meno dell’appello (che va proposto, in caso di mancata notifica della sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c.; in tal senso: Cass. n. 30850 del 2019; Cass. n. 33168 del 2018), prendendo in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza 983 del 2005 della CTP (Cass. SS.UU. n. 18569 del 2016; Cass. n. 4206 del 2020), ma considerando, quale termine ad quem, non già – in ossequio al dettato della citata sentenza Cass. SS.UU. n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato;
che detta verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo le quali la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina la preclusione processuale della sua deduzione in sede di ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito, nel caso di specie, di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, si che correttamente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate è stato dichiarato inammissibile, anche se sotto il profilo della tardività D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione, secondo gli ordinari criteri di distribuzione del carico probatorio (cfr. Cass. SS.UU. n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019) che infatti, acquisito il fascicolo di merito, è stato accertato che la sentenza della CTP di Roma, emessa a seguito del ricorso proposto dai contribuenti F.P. e B.G., è stata depositata il 19 settembre 2016, si che il termine lungo di mesi 6 per impugnare, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, che rimanda all’art. 327 c.p.c., comma 1, andava a scadere il 19 marzo 2017;
che l’Agenzia delle entrate appellante ha allegato al suo appello una sorta di elenco delle raccomandate inviate dalla società privata s.p.a. “NEXIVE”, al cui punto 4 figura il nominativo del Dott. C.G., difensore dei contribuenti, senza firma o timbro, ma con stampata la data di spedizione (16 marzo 2017), nonché una sorta di attestazione del ritiro della posta del mittente sempre datata 16 marzo 2017; ora, accertato, come sopra detto, che il termine iniziale d’impugnazione è quello del deposito della sentenza della CTP (19 settembre 2016), va rilevato che manca agli atti una qualsiasi valida attestazione circa il momento in cui l’appello è stato notificato, anche perché gli intimati, costituitisi in appello con controdeduzioni depositate solo il 20 dicembre 2017, non hanno indicato la data in cui l’Agenzia delle entrate aveva ad essi notificato l’appello;
che, da quanto sopra, consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate;
che appare equo compensare fra le parti le spese di giudizio, essendo stati applicati principi giurisprudenziali affermatisi in epoca successiva rispetto a quelli vigenti al momento della proposizione del ricorso introduttivo.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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