Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29065 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32080-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GALILEO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 278, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CABRAS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CABRAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7572/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, emessa in sede di riassunzione di un giudizio, a seguito di annullamento con rinvio di una precedente sentenza emessa dalla medesima CTR, disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19830/16; la sentenza impugnata ha respinto il ricorso in riassunzione dell’Agenzia delle entrate, avendo ritenuto che la s.p.a. “GALILEO” avesse correttamente dedotto per l’anno d’imposta 2006 costi ritenuti dall’ufficio non inerenti e non documentati, confermandone la deducibilità, compresi i costi dei servizi CED, con la sola esclusione delle spese di alberghi e ristoranti.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e sostanzialmente mancante, con riferimento all’art. 132 c.p.c., e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché violazione art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; invero la sentenza impugnata era carente di qualsivoglia motivazione, non soddisfacendo essa quel contenuto “minimo costituzionale” che la motivazione deve avere per non incorrere in violazione di legge; invero la CTR aveva confermato la deducibilità delle spese, ritenute non deducibili dall’ufficio, senza tuttavia indicare quali fossero i documenti idonei a corroborare l’assunto della società contribuente;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 109 TUIR, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in caso di deducibilità fiscale di un costo, era onere della società contribuente provare l’esistenza e l’inerenza delle spese, mediante elementi certi e precisi; al contrario, la documentazione prodotta dalla società contribuente era gravemente lacunosa e tale da rendere le voci dei costi oggettivamente indeterminabili;

che la società intimata si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che il primo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4294 del 2018; Cass. n. 107 del 2015) è concorde nel ritenere che, nel processo tributario, anche in sede di riassunzione, la motivazione di una sentenza d’appello ben può essere redatta “per relationem” rispetto alle pronunce precedenti, purché essa sia autosufficiente e cioè riproduca i contenuti delle sentenze precedenti, rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della loro congruenza logico-giuridica; è dunque richiesto che la motivazione non si limiti alla mera indicazione di quanto già deciso in precedenza, ma che elabori il materiale con argomentazioni autonome, onde consentire di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo;

che, nella specie, la sintetica motivazione della sentenza impugnata è affidata alle seguenti parole: “La Commissione, esaminati gli atti, conferma la deducibilità degli importi in quanto adeguatamente documentata, con la sola esclusione degli importi di alberghi e ristoranti. Rispetto ai servizi CED, ritiene anche in questo caso, stante l’adeguata documentazione, conseguente ai riparti fra la s.r.l. “SAIS SERVICE” e la s.p.a. “GALILEO”;

che le parole sopra riportate, estremamente generiche, non evidenziano il ragionamento valutativo svolto dalla CTR in sede di riassunzione del giudizio, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, di annullamento con rinvio di una precedente sentenza emessa dalla medesima CTR, soprattutto se si tiene presente che la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la precedente sentenza emessa dalla CTR del Lazio appunto sul rilievo che i motivi di appello dell’Agenzia delle entrate non erano generici, ma contenevano censure precise e determinate della pronuncia di primo grado, sulla quale la CTR era tenuta a pronunciarsi;

che, pertanto, la stringata motivazione della sentenza impugnata è da ritenere affetta dalle gravi anomalie sopra enunciate, con conseguente sua collocazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come contenuto minimo di cui deve essere fornita una sentenza;

che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso;

che, in definitiva, assorbito il secondo motivo di ricorso, va accolto il primo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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