LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10464/2020 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 11/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 3/4/2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di B.A. presso il Centro Permanenza per i rimpatri di ***** per ulteriori 10 giorni.
Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione B.A. con unico motivo. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., artt. 2,3 e 5 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 15 par. 4 direttiva 2008/115/CE perché il Giudice di Pace ha convalidato la proroga del trattenimento nonostante la inadeguatezza delle condizioni di vita delle persone trattenute nei centri di permanenza costrette a vivere in spazi angusti inadeguate alle necessità di prevenzione del contagio di Covid 19 ed ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva nonostante il paese di origine del ricorrente (Marocco) abbia disposto la chiusura delle frontiere, a causa della pandemia, rendendo concretamente impossibile il rimpatrio.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 3/4/2020 con il quale il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di B.A. presso il Centro Permanenza per i rimpatri di ***** risulta motivato, sia pure succintamente, in ordine all’esistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.
Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia convalidato la proroga del trattenimento nonostante le condizioni di vita della persona trattenuta nel Centro di permanenza per i rimpatri siano inadeguate alla necessità di prevenzione del contagio del Covid 19 e nonostante il paese di origine del ricorrente stesso (il Marocco) abbia disposto la chiusura delle frontiere, a causa della pandemia, essedno concretamente impossibile il rimpatrio. Così come articolata, tuttavia, la censura si rivela inammissibile perché configura una censura di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna B.A. alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano complessivamente in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021