Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29070 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10699/2020 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Luigi Migliaccio, del foro di Napoli;

– ricorrente –

contro

Prefettura Napoli;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 30/9/2019 il Giudice di Pace di Napoli ha respinto l’opposizione proposta da G.R., cittadino del Bangladesh, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Napoli.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con due motivi.

Il Prefetto non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e dell’art. 12, comma 3 direttiva 2008/115/Ce perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione sebbene mancante la traduzione del provvedimento in lingua nota al ricorrente che parla e capisce solo la lingua bangla. Infatti il decreto di espulsione risultava redatto in lingua italiana e tradotto in inglese, lingue ambedue non conosciute dal ricorrente che comprende solo il bangla propria lingua madre, senza l’attestazione del motivo che ne avrebbe impedito la traduzione.

Il motivo è inammissibile in quanto censura un accertamento di merito compiuto dal Giudice di Pace.

Infatti è vero che secondo Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11887 del 15/05/2018 “In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. (Nella specie, il decreto impugnato aveva evidenziato che il ricorrente aveva dichiarato. di comprendere anche la lingua italiana e indicato come preferita la lingua inglese, nella quale il provvedimento di espulsione era stato tradotto, circostanze dalle quali il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, aveva desunto il convincimento che egli conoscesse la lingua inglese)”.

Nella fattispecie il giudice di pace ha motivato adeguatamente in ordine alla mancata traduzione in lingua bangla considerato che il ricorrente risiede in Italia dal 2014, cioè da quasi cinque anni, è in possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana ed ha espressamente dichiarato all’operatore della Questura di Napoli di aver preso visione del provvedimento di espulsione sottoscrivendolo.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 17 e 26, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione e deciso la controversia senza tener conto della raccomandata contenente manifestazione della volontà di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, inviata alla Questura, ma da questa non inoltrata alla competente Commissione per la protezione internazionale.

Il motivo di ricorso è infondato anche se con correzione della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Dispone infatti il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, che “la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente.. presso l’ufficio della questura competente”. Dunque non è ammesso l’invio per posta della domanda stessa, della quale conseguentemente il giudice non doveva tener conto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, respinto senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Prefetto intimato.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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