Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29071 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12822/2020 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****, Questura Potenza;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 29/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento in data 29/4/2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di G.A. presso il Centro Permanenza per i rimpatri di ***** per ulteriori 20 giorni.

Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione B.A. con due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito all’eccezione di ineseguibilità del rimpatrio dovuta alla chiusura delle frontiere del paese di origine cioè il Marocco a causa della recente pandemia in atto nonché in ordine all’ampio lasso di tempo trascorso dal trattenimento alla richiesta di informazioni alle autorità del Marocco dalle quali non è giunta alcuna risposta.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., artt. 2,3 e 5 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 15, par. 4 direttiva 2008/115/ce perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della mlisura restrittiva mentre non ha tenuto conto della pandemia che mette in grave pericolo la salute del ricorrente costretto a vivere in spazi angusti con molti altri stranieri.

Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo e deve essere accolto, assorbito il secondo.

Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 29/4/2020 con il quale il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di ***** non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, con condanna dell’intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente, che si liquidano in complessive Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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