Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29073 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15775/2020 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.to Francesco Maria De Giorgi, del Foro di Lecce;

– ricorrente –

contro

Prefettura Provincia Lecce, Questura Provincia Lecce;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 69/2020 del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza in data 13/2/2020 il Giudice di Pace di Lecce ha respinto l’opposizione proposta da O.I., cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Lecce.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce, sebbene privo di motivazione, senza valutare le ragioni riferite dal ricorrente essendo stata invece l’espulsione disposta dal prefetto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. A) e B), T.U. Imm., per mancato possesso di un valido permesso di soggiorno.

Il motivo è infondato e deve essere respinto in quanto il giudice ha accertato che il decreto era compiutamente motivato. La censura involge questioni di merito inammissibili in questa sede. Si tratta di accertamento di fatto, che non viene censurato in maniera idonea dal ricorrente, il quale pretenderebbe invece che questa Corte riesamini – ciò che invece non le è consentito – il contenuto del decreto di espulsione.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., per violazione del divieto di refoulement, riferendo di una situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine del ricorrente.

Il motivo è inammissibile per novità della censura, che non risulta – dall’ordinanza impugnata – essere stata sollevata in questi termini davanti al giudice di pace.

In ogni caso in riferimento alla disposizione dell’art. 10 Cost., questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. 10686 del 2012; n. 16362 del 2016).

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 18 novembre 2002, art. 4, lett. D), per violazione nullità del provvedimento di espulsione per mancata sottoscrizione del Prefetto. Infatti il Prefetto, secondo il ricorrente, è l’unica autorità dello Stato competente all’adozione del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato mentre i funzionari della Prefettura, tra cui si annovera anche il Viceprefetto o il Capo di Gabinetto, possono essere delegati a sottoscrivere i decreti espulsivi ed autorizzati a firmare solo se è attestata l’assenza o indisponibilità del Prefetto.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Anzitutto è opportuno chiarire che il Viceprefetto è autorizzato a firmare i decreti espulsivi anche qualora non attestata l’assenza o impedimento del Prefetto, e ciò in quanto la specifica attribuzione della materia dell’immigrazione al Prefetto non comporta la non delegabilità delle relative funzioni da parte del Prefetto.

Pertanto deve considerarsi legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso da Viceprefetto aggiunto a ciò delegato, dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato né occorre la motivazione sull’eventuale impedimento da parte del titolare dell’Ufficio (Cass., 30/03/2009, n. 7698; Cass., 14/12/2010, n. 25271). Inoltre non rileva – in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso – la circostanza che nell’atto non sia stata indicata la delega conferita al Viceprefetto che ha adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’emissione del provvedimento di espulsione (Cass., 20/07/2015, n. 15190). Più recentemente secondo questa Corte Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7873 del 29/03/2018 “Non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento”. Nella specie infatti il funzionario era stato espressamente delegato alla firma dei provvedimenti del tipo di quello in esame come risulta dal provvedimento impugnato.

Ciò premesso il motivo deve essere respinto in quanto è infondata la questione di diritto posta dal ricorrente, che presuppone essere l’amministrazione onerata della prova della sussistenza della delega, e non il ricorrente onerato della prova contraria.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, chi impugni il provvedimento del Prefetto deducendone l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue ulteriormente che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass. 11283/2010, 23073/2016, 20972/2018 riguardanti l’analogo – per quanto rileva – provvedimento prefettizio di ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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