LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17731/2020 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.to Salvatore Centonze, del foro di Lecce;
– ricorrente –
contro
Prefettura Lecce;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 137/2020 del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il 02/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza in data 19/11/2019 il Giudice di Pace di Lecce ha respinto l’opposizione proposta da G.S., cittadino senegalese, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Lecce.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. B) perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce per una ragione diversa costituita dal trattenimento oltre il termine di 90 giorni stabilito dalla legge, essendo stata invece l’espulsione disposta dal prefetto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) t.u.imm., per omessa dichiarazione di soggiorno L. n. 68 del 2007, ex art. 1, comma 2.
Il motivo è fondato e deve essere accolto in quanto il giudice non può giustificare il decreto di espulsione per una ragione diversa da quella indicata nel decreto stesso, Infatti secondo Sez. 1, Sentenza n. 9499 del 28/06/2002 “Nel giudizio ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 8, 9 e 10, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubblica, a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione, essendo le ipotesi di violazione descritte dalla vigente normativa, quali cause giustificatrici della espulsione prefettizia, rigorosamente contenute nelle distinte lettere a), b) e c) dell’art. 13, comma 2 D.Lgs. cit., sì da indurre a ritenere che l’atto espulsivo sia a carattere vincolato. (Nell’affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che, disposta l’espulsione dello straniero per essersi questo sottratto ai controlli di frontiera e verificata l’insussistenza, in fatto, di tale ipotesi, non poteva l’espulsione essere confermata dal giudice per il diverso motivo, non contestato, della mancanza del permesso di soggiorno).”
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 4, perché il Giudice di Pace ha ritenuto non concediibile un termine congruo al ricorrente per lasciare volontariamente il paese in alternativa al rimpatrio a mezzo della forza pubblica in quanto lo stesso aveva dichiarato nella scheda o foglio notizie di non voler prendere contatto con la propria ambasciata mentre, al contrario, tale dichiarazione non autorizzava a far ritenere la volontà del ricorrente di non ottenere la misura del rimpatrio volontario o altra meno afflittiva di quello disposta.
Il motivo è inammissibile in quanto involge questioni in ordine all’esecuzione della misura espulsiva, inammissibili in questa sede, non riguarda invece la legittimità del decreto.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa pronuncia in relazione alla eccepita nullità del provvedimento di espulsione per mancata sottoscrizione del Prefetto. Infatti il Prefetto, secondo il ricorrente, è l’unica autorità dello Stato competente all’adozione del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato mentre i funzionari della Prefettura, tra cui si annovera anche il Viceprefetto o il Capo di Gabinetto, possono essere delegati a sottoscrivere i decreti espulsivi ed autorizzati a firmare solo se è attestata l’assenza o indisponibilità del Prefetto.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Anzitutto è opportuno chiarire che il Viceprefetto, se delegato, è autorizzato a firmare i decreti espulsivi anche qualora non attestata l’assenza o impedimento del Prefetto, e ciò in quanto la specifica attribuzione della materia dell’immigrazione al Prefetto non comporta la non delegabilità delle relative funzioni da parte del Prefetto.
Pertanto deve considerarsi legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso da Viceprefetto aggiunto a ciò delegato, dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato né occorre la motivazione sull’eventuale impedimento da parte del titolare dell’Ufficio (Cass., 30/03/2009, n. 7698; Cass., 14/12/2010, n. 25271). Inoltre non rileva – in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso – la circostanza che nell’atto non sia stata indicata la delega conferita al Viceprefetto che ha adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’emissione del provvedimento di espulsione (Cass., 20/07/2015, n. 15190). Piiù recentemente secondo questa Corte Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7873 del 29/03/2018 “Non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento.” Nella specie infatti il funzionario era stato espressamente delegato alla firma dei provvedimenti del tipo di quello in esame come risulta dal provvedimento impugnato.
Ciò premesso il motivo deve essere respinto.
Va premesso quanto statuito da Cass. 3388/2005 in tema di opposizione a sanzione amministrativa, regolata da un procedimento analogo a quello dell’impugnazione del decreto espulsivo: “Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Pertanto, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l’opposizione ad ordinanza – ingiunzione, dell’argomentazione svolta in uno dei motivi di opposizione, considerato, appunto, che il vizio di omessa pronuncia è escluso dalla pronuncia sull’accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall’amministrazione nei confronti del destinatario dell’ordinanza – ingiunzione, detto accertamento rappresentando l’oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione. Escluso il vizio di omessa pronuncia, il mancato esame di un motivo, da parte del giudice dell’opposizione, giustifica, peraltro, l’annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza impugnata a condizione che le questioni di fatto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive ai fini dell’accertamento dei fatti sui quali si fonda la pretesa punitiva dell’amministrazione ovvero che, trattandosi di questioni in diritto, le stesse non siano infondate: nel primo caso dovendo essere denunciato un vizio di motivazione, nel secondo un vizio di violazione di legge. Tuttavia, quando il motivo non esaminato dal giudice dell’opposizione propone infondate questioni di diritto, lo scarto esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l’annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384 c.p.c., comma 2), integrando la decisione di rigetto pronunciata dal giudice dell’opposizione mediante l’enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato”.
Nella specie, acquisito che il giudice di pace ha statuito sull’impugnazione, implicitamente rigettando anche il motivo basato sul difetto di delega, è infondata la questione di diritto posta dal ricorrente, che presuppone essere l’amministrazione onerata della prova della sussistenza della delega, e non il ricorrente onerato della prova contraria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, chi impugni il provvedimento del Prefetto deducendone l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue ulteriormente che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass. 11283/2010, 23073/2016, 20972/2018 riguardanti l’analogo – per quanto rileva – provvedimento prefettizio di ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto per il primo motivo, inammissibile il secondo e rigettato il terzo. Nulla per le spese. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il terzo, cassa e rinvia al Giudice di Pace di Lecce in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021