LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19218/2020 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Questore Provincia Torino;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 26/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 26/2/2020 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato il trattenimento di E.A. presso il ***** per ulteriori 30 giorni.
Risulta dal decreto del gdp impugnato che lo straniero era stato trattenuto con provvedimento del questore del 30 novembre 2019, convalidato dal gdp il 4 dicembre successivo, ed era stata quindi concessa una proroga con decreto del gdp del 27 gennaio 2020. Con il decreto impugnato il gdp ha concesso una ulteriore proroga di 30 giorni il 26 febbraio 2020.
Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione E.A. con quattro motivi e memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso articolato in quattro motivo, il ricorrente denuncia nei primi tre motivi vari profili di nullità del provvedimento impugnato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga, motivazione apparente e mancanza di motivazione ex artt. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., perché il Giudice di Pace non ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva mentre con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, sostanzialmente l’errore del gdp, il quale ha motivato l’ennesima proroga (la terza, secondo il ricorrente; quantomeno la seconda, stando a quanto risulta dal provvedimento impugnato) senza indicare – nonostante l’espressa eccezione della difesa – quali fossero “gli elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione”, solo in presenza dei quali è legittima la seconda proroga, ai sensi dell’art. 14, comma 5 t.u.imm.
La complessiva censura è fondata, avendo il gdp basato la concessione della proroga sulla sola circostanza che la questura aveva inviato richieste di accertamenti a varie autorità, e non sull’accertamento degli elementi concreti di cui sopra (cfr. Cass. 6066/2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento senza rinvio con condanna dell’intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato. Condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente, che si liquidano in complessive Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021