Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29076 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19374/2020 proposto da:

L.K., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini, 8 presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, Questura Nuoro;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 15/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento in data 15/6/2020 il Tribunale di Cagliari ha convalidato la proroga del trattenimento di L.K. disposta dal Questore in data 14/6/2020. Avverso il predetto provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione L.K. con un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, art. 13 Cost., D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5, 6,8 perché il Giudice ha convalidato il provvedimento di proroga sebbene la proroga fosse stata disposta quando erano già scaduti i termini della proroga precedente.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti il Questore aveva disposto una precedente proroga del trattenimento dello straniero pacificamente scaduta il 16/5/2020, cui era seguita altra proroga per ulteriori 30 giorni con scadenza, dunque, in data 15/6/2020.

Il provvedimento di proroga qui in discussione è stato adottato in data 14/6/2020 e quindi tempestivamente prima della scadenza della precedente proroga del trattenimento che deve essere individuata nello spirare del termine precedente e non nella data del provvedimento di proroga (adottato il 12/5/2020).

La tesi opposta, secondo cui il dies a quo della proroga del trattenimento decorre dalla data del provvedimento che la dispone e non dalla scadenza del termine precedente, non è percorribile. Infatti la proroga è il prolungamento di una scadenza, dunque decorre di regola dalla scadenza stessa. Di ciò il giudice tiene, o deve tener conto, quando dispone la proroga, anche se emette il relativo provvedimento prima della scadenza; sicché non è esatta l’osservazione del ricorrente secondo cui disallineare l’inizio del periodo di proroga rispetto alla data del provvedimento comporterebbe il rischio di basare la proroga stessa su una situazione di fatto non più attuale.

Ne consegue che alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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