LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10161/2020 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Sava, 40 presso lo studio dell’avvocato Iacovelli Emanuela, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Prefettura Provincia Roma;
Questura Provincia Roma;
– intimato –
avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 16 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
FATTO E DIRITTO
I.A., cittadino *****, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di regione.
Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione.
Contro il provvedimento del GdP, lo straniero propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre, la Prefettura di Napoli non risulta costituita.
Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1 e dell’art. 19 reg. CEDU, dell’art. 3 CEDU e dell’art. 13Cost., dell’art. 5 della Carta dei Diritti e delle Libertà dell’Uomo e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, per essere stata disposta l’espulsione verso uno Stato in cui lo straniero può essere oggetto di persecuzione ovvero può rischiare di essere rinviato presso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, in violazione del disposto normativo di cui alla rubrica. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per assenza di una valida motivazione del rigetto del ricorso introduttivo.
In via preliminare e dirimente, il ricorso è improcedibile, per mancata produzione di copia del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione convenuta esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso improcedibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021