LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18363/2020 proposto da:
U.J.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione difeso dall’Avv.to Mura Sabrina;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 874/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza in data 4/11/2019, ha respinto l’impugnazione avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Cagliari in ordine alle istanze avanzate da U.J.O. nato in ***** il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perché era aderente ed attivista del movimento politico indipendentista ***** e dopo la morte del padre, avvenuta nel corso della manifestazione del *****, temeva per la propria incolumità.
La Corte di Appello di Cagliari in particolare ha ritenuto il ricorrente non credibile ed ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte omesso di pronunciarsi sul conflitto ultratrentennale relativo alla *****.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per omessa e apparente motivazione perché in alcun modo considerata la lotta per l'***** e l’appartenenza del ricorrente al movimento ***** da cui il rischio pressoché certo che, se rimpatriato, si troverebbe in una situazione di conflitto generalizzato con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) b) e c);
Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.
Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) decreto succitato, va osservato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020). A tal riguardo, deve ritenersi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), o di altre fonti internazionali citate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, da richiedersi agli enti a ciò preposti. La Corte ha adempiuto a tale dovere citando le fonti aggiornate dalle quali ha desunto le informazioni sulla situazione del paese di provenienza. In particolare ha accertato che lo stato di Imo dal quale proviene il ricorrente non è compreso tra quelli della zona Nord e Nord-est in cui si sono verificati attentati terroristici e quindi che il ricorrente proviene da zona sicura.
La Corte di merito non ha riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, prime due lettere A) e B) in quanto la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi per quanto già detto. La Corte non è incorsa pertanto in nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione apparente, avendo al contrario motivato la mancanza di pericolo cui è soggetto il ricorrente.
Inoltre la Corte ha ampiamente motivato sulla mancanza di credibilità del ricorrente D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c) valutando che le dichiarazioni rese non erano coerenti e plausibili e pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera dii consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021