Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29084 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11707/2020 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Perugia, via Campo di Marte n. 6, /D, presso lo studio dell’avv. Lombardi Baiardini, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Firenze Sez. Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 142/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da D.D., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di avere intrapreso nel paese di origine un conflitto ideologico con i fratelli sulla possibilità di cessione o meno di un appezzamento di terreno lasciatogli in eredità dal padre. Il richiedente ha, altresì, riferito di essere passato alle vie di fatto con un fratello e di avere risposto all’aggressione percuotendo il congiunto con un bastone. Il fratello, in conseguenza delle lesioni venne ricoverato in ospedale e l’odierno ricorrente fu oggetto di minacce di morte tali da indurlo a non tornare al Paese per timore di essere ucciso.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha reputato la vicenda poco credibile, in riferimento agli strascichi persecutori in quanto dalla stessa non emergerebbe alcuna ipotesi di persecuzione ma solo il timore personale di repressione per le percosse inflitte. La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto l’assenza, nelle dichiarazioni della richiedente, di ragioni che giustifichino la protezione. Pertanto, non gli ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure l’umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5, e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3,8 e 32, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere valutato la Corte d’appello di Perugia la credibilità sulla base dei parametri stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto l’inverosimiglianza della vicenda narrata; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4, 5, 6, e art. 14, lett. b) e c) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., e degli artt. 2,3,4,5 e 9CEDU, per la mancata cooperazione istruttoria relativamente agli accertamenti sulla situazione giudiziaria e delle forze dell’ordine del paese di origine del richiedente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3,8 e 32 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 1.1. nonché del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., e per omesso di un fatto decisivo ai fini del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure sul giudizio di non credibilità reso dalla Corte d’appello, che è un giudizio discrezionale anche se non arbitrario, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato come nella specie.

Il secondo motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito della vicenda, dolendosi del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi che la Corte d’appello non era tenuta ad esercitare alla luce del giudizio di non credibilità.

Il terzo motivo è inammissibile perché il ricorrente, al fine di provare l’integrazione sociale, non riporta dove la documentazione prodotta sia stata depositata nel giudizio di merito, in particolare, dove e quando abbia dedotto e documentato tutte le attività svolte per dimostrare l’inserimento nel tessuto sociale italiano.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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