Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29087 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6749/2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato nella cancelleria della Corte di cassazione, e rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Sforza, con studio in Bologna, alla via Farini, 37;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 da Dott. MACRI’ UBALDA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di B.S., di origine ***** della regione del ***** nel distretto del *****, di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, così confermando la decisione della Commissione territoriale di Bologna notificata il 13 ottobre 2017.

Secondo il Tribunale le dichiarazioni rese dal ricorrente erano generiche e intrinsecamente inattendibili: nella memoria introduttiva aveva parlato degli omicidi di quattro persone, mentre alla Commissione e al Giudice di tre persone; inizialmente, aveva negato di conoscere l’identità degli assassini, mentre, successivamente, aveva detto che li aveva visti, ma non aveva voluto rivelare i loro nomi; l’episodio del rapimento, centrale nella ricostruzione della vicenda, era rimasto oscuro nei suoi caratteri essenziali, perché aveva affermato che era stato rinchiuso più volte in una stanza, il che implicitamente presupponeva che ne fosse uscito, mentre non aveva parlato della fuga nel bosco prima di organizzare il viaggio all’estero.

Il Tribunale ha rilevato inoltre a) che il ricorrente non aveva offerto alcuna plausibile spiegazione della mancanza di documentazione a sostegno della prospettazione, venendo meno agli obblighi di collaborazione; b) non aveva presentato la domanda di protezione internazionale con sollecitudine, ma solo in adempimento della complessa procedura di identificazione e lecita permanenza sul territorio dello Stato secondo il Regolamento di Dublino; c) al momento della compilazione del modulo C3 non aveva comunicato alcuna esigenza specifica o causa di vulnerabilità; d) da EURODAC era emerso che aveva presentato domanda di protezione internazionale anche in Germania e in Grecia, circostanza negata in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale.

L’inattendibilità delle sue dichiarazioni rendeva dubbia anche la tortura e il taglio del dito indice della mano destra, che ben poteva aver perso per l’attività di muratore. Il Tribunale ha infine valutato sulla base delle fonti internazionali le condizioni della zona d’origine del richiedente la protezione e ha osservato che il ***** si collocava al livello più basso tra le zone in cui si erano verificati incidenti con vittime nel 2017 in *****.

Quanto alle condizioni di vulnerabilità ha osservato che il ricorrente, di anni 29, era in Italia da tre anni, non presentava problemi di salute, non aveva svolto attività di lavoro ma solo di volontariato e in patria aveva tutti i suoi riferimenti familiari. Quindi, il percorso di integrazione era solo avviato.

Il ricorrente presenta due motivi di censura.

Con il primo eccepisce la nullità del decreto del Tribunale di Bologna per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis e D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4 perché era stato delegato un giudice onorario di tribunale alla sua audizione in data 12 settembre 2018.

Con il secondo lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo, quale le violenze e torture subite ed esitate nell’amputazione del dito della mano prima della fuga dal suo Paese. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto irrilevante il certificato medico secondo cui l’amputazione era compatibile con le denunciate torture del 2014.

Presenta controricorso il Ministero dell’Interno che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato in assenza dei presupposti di legge.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 5425 del 26/02/2021, Rv. 660688-01 hanno affermato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta. Va precisato che il modello del cosiddetto “affiancamento” del magistrato onorario al magistrato professionale è del tutto legittimo. Come affermato da Cass., Sez. 1, n. 3356 del 2019, Rv. 652464-01, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione. E’ stato pure osservato che la scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata indicata pure dalla Delib. 15 giugno 2017 del Consiglio Superiore della Magistratura, sul tema “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017”, nella quale si legge: “successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57, art. 2, comma 5, lettera b) per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti”; è possibile “prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l’altro allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”; “al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti”. In ogni caso, l’eventuale mancanza della costituzione dell’ufficio per il processo in materia di protezione internazionale non è poi rilevante, in quanto si tratta di una questione organizzativa degli uffici giudiziari, che non ridonda in termini di nullità, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sulla costituzione del giudice.

Ne’ può ritenersi intaccato il principio della immutabilità del giudice, giacché – secondo un orientamento consolidato di questa Corte l’art. 276 c.p.c. dev’essere interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione (Cass., Sez. 6-1, n. 4925 del 2015, Rv. 634690-01 e Sez. 6-2, n. 15660 del 2020, Rv. 658777-01). E’ stato, dunque, condivisibilmente affermato il principio secondo cui “in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali” (tra le più recenti, Cass., Sez. 1, n. 22050 del 2020, Rv. 659235-01).

Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non si è confrontato con la diffusa motivazione del decreto impugnato che ha indicato plurime ragioni a sostegno della sua inattendibilità, finendo con il ritenere inverosimile anche la spiegazione della perdita del dito e della sua riconducibilità alla tortura attestata nel certificato medico. Pertanto, il fatto indicato dal ricorrente come decisivo, non solo è stato esaminato dai Giudici, ma è stato anche considerato irrilevante perché non credibile, a seguito del complessivo giudizio di inattendibilità del ricorrente. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. 1, ord. n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di costituzione in favore del Ministero dell’Interno.

Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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