LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12246/2019 proposto da:
S.A.M., elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato nella cancelleria della Corte di cassazione, e rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Sforza, con studio in Bologna, alla via Farini, 37;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 da Dott. MACRI’ UBALDA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di S.A.M. di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria, così confermando la decisione della Commissione territoriale di Bologna notificata il 29 novembre 2017.
Il ricorrente, di origine *****, etnia ***** e religione *****, aveva chiesto la protezione internazionale per il timore di subire violenze dagli abitanti del villaggio, che avevano già ucciso il padre, imam locale, ma di famiglia cattolica. Il Tribunale ha rigettato l’istanza perché il ricorrente non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, in quanto aveva accennato a contrasti sorti con gli abitanti del villaggio senza saper spiegare le ragioni dei dissidi teologici, pur avendo studiato religione, non aveva chiarito le ragioni della morte del padre né il motivo per il quale non si fosse rivolto alla polizia. Inoltre, ha segnalato plurimi profili di incoerenza, in particolare in ordine alla vicenda del padre. Alla Commissione territoriale aveva parlato di episodi di violenza ai danni del padre da parte degli abitanti del villaggio che non avevano accettato la sua conversione, mentre al Tribunale non aveva parlato di violenze e aveva ricondotto le ostilità, non già alla conversione, bensì al fatto che era diventato imam appena diventato musulmano. Ha altresì evidenziato che il ricorrente non aveva documentato quanto asserito, in particolare non aveva depositato neanche il certificato di morte del padre, e che non aveva presentato la domanda sulla base di un’autonoma e personale scelta, bensì in adempimento di una complessa procedura di identificazione e lecita permanenza sul territorio dello Stato secondo il Regolamento di Dublino. Dopo aver precisato sulla base delle fonti internazionali che la zona di provenienza del ricorrente era una delle più sicure del Senegal, anche considerato il transito in Libia, il Tribunale ha escluso la sussistenza di condizioni di vulnerabilità.
Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale sulla base di due motivi. Con il primo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis e D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, perché era stato delegato per la trattazione un giudice onorario di tribunale, che non faceva parte del Collegio giudicante.
Con il secondo contesta l’esame di un fatto decisivo quale la minore età (12 anni) al momento della fuga dal Paese di origine.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 5425 del 26/02/2021, Rv. 660688-01 hanno affermato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta. Va precisato che il modello del cosiddetto “affiancamento” del magistrato onorario al magistrato professionale è del tutto legittimo. Come affermato da Cass., Sez. 1, n. 3356 del 2019, Rv. 652464-01, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione. E’ stato pure osservato che la scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata indicata pure dalla Delib. 15 giugno 2017 del Consiglio Superiore della Magistratura, sul tema “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017”, nella quale si legge: “successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57, art. 2, comma 5, lett. b) per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti”; è possibile “prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l’altro allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”; “al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti”. In ogni caso, l’eventuale mancanza della costituzione dell’ufficio per il processo in materia di protezione internazionale non è poi rilevante, in quanto si tratta di una questione organizzativa degli uffici giudiziari, che non ridonda in termini di nullità, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sulla costituzione del giudice.
Ne’ può ritenersi intaccato il principio della immutabilità del giudice, giacché – secondo un orientamento consolidato di questa Corte l’art. 276 c.p.c. dev’essere interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione (Cass., Sez. 6-1, n. 4925 del 2015, Rv. 634690-01 e Sez. 6-2, n. 15660 del 2020, Rv. 658777-01). E’ stato, dunque, condivisibilmente affermato il principio secondo cui “in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorarlo di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali” (tra le più recenti, Cass., Sez. 1, n. 22050 del 2020, Rv. 659235-01).
Il secondo motivo è del pari infondato perché dalle dichiarazioni rese dal ricorrente ed esaminate dal Tribunale è emerso che aveva sedici anni quando ha intrapreso il suo viaggio e che aveva trascorso circa ventidue mesi nei suoi spostamenti in Africa. Il ricorrente, quindi, ha dedotto circostanze di fatto diverse ed anzi in contrasto da quelle evidenziate dalla sua difesa. Nel merito, il ricorso non si confronta con la decisione impugnata secondo cui il racconto del ricorrente non era credibile e si limita a reiterare le medesime doglianze di fatto già rivolte al Tribunale che ha motivatamente confermato il giudizio della Commissione territoriale, all’esito di uno scrupoloso vaglio critico delle dichiarazioni. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. 1, ord. n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01).
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Ministero dell’Interno.
Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021