LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14958/2019 proposto da:
M.N.M., elettivamente domiciliato in Roma Via B.
Tortolini, 30, presso lo studio del Dott. Giuseppe, e Alfredo Placidi, e rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Romiti, in virtù di nomina e procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 30/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 da Dott. MACRI’ UBALDA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di M.N.M. di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria, così confermando la decisione della Commissione territoriale di Bologna-Sezione di Forlì e Cesena notificata il 21 dicembre 2017.
Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente: nel 2014, a sedici anni, era venuto alle mani con il fratellastro che, successivamente, era stato trovato morto nel letto e, sebbene lui non fosse responsabile, era stato costretto a scappare dal ***** per sottrarsi alla folla inferocita.
Il Tribunale ha osservato che non aveva reso dichiarazioni precise sui luoghi né sulle circostanze della morte del congiunto; inoltre, dinanzi alla Commissione non aveva riferito che il fratellastro era solito percuotere la madre, circostanza asserita in un secondo momento, e aveva detto che era morto una settimana dopo il litigio, mentre in giudizio aveva fatto risalire l’evento al giorno dopo il litigio. Infine, dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici risultava che aveva fornito delle generalità false. Più in generale, non aveva offerto alcuna giustificazione delle ragioni per le quali non era riuscito a corroborare la sua domanda con elementi di prova, nonostante i perduranti rapporti con la madre e la sorella: aveva prodotto un estratto di nascita senza timbri e non aveva prodotto il certificato di morte del fratellastro o documenti della sua famiglia. Il Tribunale ha aggiunto che in *****, nella zona di provenienza del ricorrente, *****, non vi era una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto interno tale da mettere in pericolo la popolazione. Ha escluso le condizioni di vulnerabilità, precisando che lo studio della lingua italiana non era di per sé idoneo a giustificare il radicamento sul territorio dello Stato.
Il ricorrente presenta tre motivi di censura.
Con il primo eccepisce la nullità del decreto perché la composizione del Tribunale che aveva deciso la causa era diversa da quella che l’aveva trattata e dinanzi a cui c’era stata la discussione.
Con il secondo lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, commi 8, 9, 10 e 11, del D.L. n. 13 del 2017, art. 1 e 2 conv. in L. n. 46 del 2017, degli art. 12, 14, 31 e 46 della Dir. 2013/32/UE nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, perché il Giudice onorario che l’aveva ascoltato era diverso da quello che aveva deciso la causa.
Con il terzo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, artt. 16 e 46 Direttiva 2013/32/UE, 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali, perché il Giudice aveva ritenuto non credibile il racconto, senza considerare i criteri di valutazione legale previsti dalla normativa e omettendo di disporre l’audizione ai fini dei chiarimenti ritenuti necessari.
Il Ministero dell’Interno ha chiesto l’inammissibilità del ricorso consistente in un’alternativa prospettazione dei fatti.
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. La circostanza secondo la quale il Giudice delegante sia stato sostituito da altro giudice prima della decisione è del tutto ininfluente, dal momento che il Giudice onorario, espletata la delega, ha restituito gli atti al nuovo Giudice delegante che è stato componente del Collegio che ha deciso la causa. Va aggiunto che il Giudice delegato ha solo espletato l’istruttoria e che tale prassi è stata avallata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5425 del 2021, Rv. 660688-01.
Non può ritenersi intaccato il principio della immutabilità del giudice, giacché, con riguardo ai procedimenti camerali tale principio non opera con riferimento ad attività svolte in fasi processuali diverse.
La terza censura attiene al merito ed è inammissibile perché mira a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti come accertata dai Giudici di merito, il cui esame è precluso al Giudice di legittimità. L’audizione è stata effettuata e all’esito il Tribunale di Torino ha tratto la conseguenza motivata della non credibilità del racconto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di costituzione in favore del Ministero dell’Interno. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661 del 2019, la cui articolata motivazione si richiama).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021