Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29091 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11967/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38 presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 2433/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. S.M., cittadino del ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese in seguito alle aggressioni subite da alcuni membri dell'***** dopo che egli, volontario nell’esercito, aveva arrestato un contrabbandiere legato a quel partito ed aveva contravvenuto all’ordine di rilascio che gli era venuto dai suoi superiori che, per tale ragione, lo avevano picchiato accusandolo di far parte della lega del contrario partito *****, allontanandolo dall’esercito – ricorre con sei motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La causa viene all’odierna Adunanza camerale per ordinanza interlocutoria n. 27281 del 2020, con cui questa Corte si è determinata a rinvio in attesa della definizione, all’esito della già fissata pubblica udienza, della questione relativa alla necessità, o meno, dell’audizione del richiedente davanti al tribunale nel caso di apposita sua richiesta, disattesa dal giudice.

L’intervenuta definizione dell’indicata questione per sentenza di questa Prima Sezione civile n. 21584 del 07/10/2020 consente di dare corso all’esame del ricorso.

1.1. Viene segnatamente in valutazione, il primo motivo con cui il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, commi 9-11 e ss. per mancata obbligatoria audizione del richiedente protezione, in assenza di video registrazione.

Va data continuità applicativa, nella condivisa persuasività del principio affermato, all’indirizzo di questa sezione a partire da Cass. n. 21584 cit., secondo il quale, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, salvo che: vi sia deduzione in ricorso di fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (conformi: Cass. 13/10/2020, n. 22049; Cass. 17/11/2020, n. 26124).

In difetto dei precisati presupposti applicativi, il motivo è infondato.

Non vi è deduzione in ricorso di fatti nuovi allegati nel giudizio di merito né di una richiesta di audizione fondata su specifiche circostanze del richiedente e tanto nell’ulteriore evidenza che il tribunale non ha ritenuto necessaria l’acquisizione di chiarimenti nel dare conferma del giudizio di inattendibilità del racconto.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto per omessa motivazione o motivazione apparente, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il tribunale, nel rigettare la domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), aveva motivato con richiamo della scheda informativa ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project) riportata interamente in lingua inglese, in tal modo impedendo di individuare le ragioni della raggiunta decisione.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando di indicare i contenuti del documento che deduce essere stato utilizzato dal tribunale per il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, con esclusione in ***** di una condizione di violenza generalizzata nel contesto di un conflitto armato.

Il motivo è ancora inammissibile perché, ammessa la lingua italiana quale ragione di conoscibilità dell’iter logico svolto dal tribunale, esso non si confronta con quella parte della motivazione, invece e proprio in lingua italiana, che individuando, in esponenti politici e precisi eventi politici e, ancora, nella rivalità tra il partito al governo (*****) ed il principale partito di opposizione (*****) e nei gruppi studenteschi, le categorie interessate da violenza, escludendo l’appartenenza ai primi del richiedente, per ciò stesso non ha poi riconosciuto a quest’ultimo protezione.

Siffatta argomentazione rende altresì infondata la censura, concretandosi la prima proprio in quella motivazione di cui si denuncia l’assenza.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere l’omesso/contraddittorio esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata in *****.

Il motivo è inammissibile perché a fronte delle dedotte violazioni esso mira, in realtà, a sollecitare a questa Corte, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, una diversa lettura del materiale probatorio apprezzato dai giudici di merito, omettendo di indicare, nei rigorosi termini di cui all’art. 366 c.p.c., dove e quando il fatto mancato, da intendersi quale fatto storico-naturalistico, sarebbe stato allegato nel giudizio di merito (Cass. 02/07/2020, n. 13578).

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso ed erroneo esame delle dichiarazioni rese in fase amministrativa e delle allegazioni portate per la valutazione della personalità del ricorrente.

Il richiedente era persona “debole”, integrata in Italia e nel suo Paese, in caso di rientro, egli non avrebbe potuto ricevere protezione, risultando inutile rivolgersi alla polizia o ad altri presidi.

Il giudice deve ritenersi onerato della istruzione della domanda di protezione, dovendosi in materia di protezione internazionale prescindersi dal principio dispositivo del giudizio civile.

Il motivo è inammissibile perché, in quanto generico, esso manca di dedurre sulla vulnerabilità del richiedente senza neppure segnalare, puntualmente, rispetto a quale protezione la denuncia di omessa valutazione debba valere.

Nel resto il motivo manca di autosufficienza non allegando il fatto, nel senso sopra indicato nella disamina del precedente motivo, mancato nella valutazione del giudice del merito ed invocando del tutto genericamente il principio di cooperazione istruttoria gravante sul giudice senza neppure individuare la norma di definizione per i suoi contenuti.

1.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, dell’art. 10 Cost., la contraddittorietà delle fonti citate e la loro mancata attualizzazione; l’apparenza della motivazione.

Il tribunale aveva escluso la protezione sussidiaria nonostante la sussistenza in ***** di una grave situazione di pericolo per la sicurezza individuale. Le fonti indicate al fine di escludere una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine erano state travisate ed erano contraddittorie nei contenuti così da rendere la motivazione adottata insussistente per inconciliabilità delle affermazioni.

Il motivo è inammissibile perché sovrappone critiche tra loro non compatibili (così per la dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., per i vizi tipizzati ai nn. 3, 4 e 5), quali, quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, rimettendo siffatta tecnica al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili per poi ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. (vd.: Cass. n. 26874 del 23/10/2018; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).

Il motivo presenta anche contenuti di infondatezza.

La motivazione sussiste e non si espone a censura di apparenza chiarendo il tribunale, in corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, che nella inattendibilità del racconto, il richiedente non corre rischio al rientro nel Paese di origine per le ipotesi di danno individuale da rischio di condanna a morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante, cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (vd.: Cass. 29/05/2020, n. 10286; Cass. 28/07/2020, n. 16122).

Nel resto il tribunale con il valorizzare l’esistenza in ***** di una situazione di violenza generata da scontri tra individuati gruppi e movimenti, tali da risultare circoscritti a particolari categorie di persone, esclude di quella violenza il carattere generalizzato D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), previo richiamo della giurisprudenza della Corte di Giustizia (caso Diakite’), nella piena applicazione della nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” riconosciuta da questa stessa Corte (Cass. 08/07/2019, n. 18306; Cass. 17/07/2020, n. 15317; Cass. 02/03/2021, n. 5675).

Il decreto impugnato indica, per richiamo ai link consultati, fonti aggiornate ed ufficiali (report EASO dicembre 2017) e le deduzioni difensive, nel riportare quelle che si vorrebbero fonti di contrapposto contenuto (A.I. del 2017), non riescono a dare conto della esistenza di una violenza definita ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.

1.6. Con il sesto motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19 e, ancora, dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3 della Cedu, denunciando la mancata concessione del permesso di soggiorno per seri motivi umanitari e la violazione del divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese di origine o vi possa correre gravi rischi.

Il motivo è inammissibile perché generico non si confronta con le ragioni del diniego esposte nell’impugnato provvedimento che in applicazione della regola di giudizio individuata da Cass. n. 4455 del 2018 e, quindi, posti in comparazione la condizione goduta in Italia dal richiedente con quella a cui lo stesso di vedrebbe esposto al suo rientro in *****, esclusa l’integrazione in territorio italiano e l’esistenza, anche nella inattendibilità del racconto reso, di situazioni di vulnerabilità ha rigettato la domanda anche nell’accertato difetto di allegazione (Cass. 02/07/2020, n. 13573).

2. Il ricorso è in via conclusiva infondato e va rigettato.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazionesimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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