LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27329/2020 proposto da:
I.J., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, (Pec: studiolegale.pec.scordamaglia.eu) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
la corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame di I.J., *****, avverso il provvedimento col quale il tribunale della stessa città gli aveva negato la protezione internazionale;
egli ricorre adesso per cassazione deducendo tre motivi;
il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
I. – il primo motivo, che denunzia la violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,10 e 27) in relazione al profilo di non credibilità soggettiva, per inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria, è inammissibile;
quello relativo alla credibilità personale è un giudizio di fatto, che la corte d’appello ha motivato con riferimento alla genericità, incoerenza e non plausibilità intrinseca del racconto posto al fondo della domanda;
il ricorrente a tal riguardo formula una critica di merito, non essendo la corte d’appello in generale tenuta a disporre l’audizione dell’impugnante onde decidere sul fatto (v. Cass. n. 21584-20, Cass. n. 25312-20);
II. – il secondo motivo, che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 8 e art. 14, lett. c)) con riferimento alla non concessa protezione sussidiaria, è inammissibile per genericità, avendo la corte d’appello confermato l’esclusione della condizione di violenza indiscriminata da conflitto armato quanto alla zona di provenienza del richiedente;
tale giudizio, svolto con indicazione delle fonti conoscitive utilizzate, implica una valutazione in fatto insindacabile in cassazione;
III. – il terzo motivo, che relativamente al diniego di protezione umanitaria denunzia la violazione degli art. 5 t.u. imm. e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, è egualmente inammissibile;
questa Corte va ripetendo che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, ancorché non abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente e astrattamente considerato (per tutte Cass. Sez. U n. 29549-19);
ciò sta a significare che il giudice del merito, investito della domanda di protezione umanitaria, non può esimersi dallo svolgere la suddetta valutazione tenendo conto dei termini di comparazione dedotti, naturalmente ove ritenuti attendibili;
nel caso concreto la corte d’appello ha affermato che non erano state dedotte condizioni di emergenza (sanitaria o alimentare) nel paese di provenienza tali da non offrire garanzia di vita in caso di ritorno, e che anche per la rilevata non credibilità personale non era emersa (soprattutto) la sussistenza di una condizione soggettiva tale da determinare il riconoscimento della misura a protezione del rischio di essere nuovamente immesso in contesti sociali, politici e ambientali idonei a determinare la significativa compromissione di diritti fondamentali;
l’attuale doglianza assume invece che era stata data prova delle subite pressioni psicologiche, delle aggressioni narrate e del rapimento della madre per mano della setta degli *****, e che era stata altresì allegata l’esistenza, in Italia, di un rapporto di lavoro a tempo determinato come operaio agricolo;
e’ tuttavia da osservare che la prima affermazione implica un sindacato di fatto, in netto contrasto con la valutazione fatta dalla corte d’appello a proposito della non credibilità dei fatti narrati; mentre la seconda è priva di autosufficienza, non emergendo dal ricorso se e quando la condizione lavorativa sia stata dedotta in appello;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021