Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29096 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28270/2020 proposto da:

D.N., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, (Pec: studiolegale.pec.scordamaglia.eu) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame di D.N., proveniente dal *****, avverso il provvedimento col quale il tribunale della stessa città gli aveva negato la protezione internazionale;

egli ricorre adesso per cassazione deducendo tre motivi;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

I. – il primo motivo, che denunzia la violazione di norme di diritto (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,10 e 27) in relazione al profilo di non credibilità soggettiva, per inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria, è inammissibile;

quello relativo alla credibilità personale è un giudizio di fatto, che la corte d’appello ha motivato con riferimento alla genericità, incoerenza e non plausibilità intrinseca del racconto posto al fondo della domanda;

il ricorrente a tal riguardo formula una critica di merito;

del tutto infondata è la critica incentrata sul diritto di ascolto, non solo (e non tanto) perché il giudice non è in generale tenuto a disporre l’audizione dell’impugnante onde decidere sul fatto (v. Cass. n. 2158420, Cass. n. 25312-20), ma altresì e risolutivamente perché dalla sentenza (punto 2.2.1.) emerge che l’audizione è stata svolta benché senza l’esito sperato;

II. – il secondo motivo, che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 8 e art. 14, lett. c)) con riferimento alla non concessa protezione sussidiaria, è inammissibile per genericità, avendo la corte d’appello confermato l’esclusione della condizione di violenza indiscriminata da conflitto armato quanto alla zona di provenienza del richiedente; e tale giudizio, svolto con indicazione delle fonti conoscitive utilizzate, implica una valutazione in fatto insindacabile in cassazione;

quanto invece alle articolate affermazioni del ricorrente a proposito del pericolo di subire in patria trattamenti inumani o degradanti (art. 14, lett. b), è risolutivo osservare come il ricorso sia privo di autosufficienza, non emergendo quando e in qual modo sia stata introdotta in causa una condizione del genere a sostegno della domanda di protezione sussidiaria;

III. – il terzo motivo, che relativamente al diniego di protezione umanitaria denunzia la violazione degli art. 5 t.u. imm. e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, è egualmente inammissibile;

ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente e astrattamente considerato (per tutte Cass. Sez. U n. 29549-19);

ciò sta a significare che il giudice del merito, investito della domanda di protezione umanitaria, non può esimersi dallo svolgere la suddetta valutazione tenendo conto dei termini di comparazione dedotti, naturalmente ove ritenuti attendibili;

nel caso concreto la corte d’appello ha esaminato tutti gli elementi dedotti a sostegno della riferita condizione di vulnerabilità: l’attività di lavoro in Italia, le condizioni di salute e la situazione interna del ***** indicata come termine di paragone; solo che ne ha escluso la forza rappresentativa di una condizione di vulnerabilità personale tale da indurre alla protezione, dal momento che (i) l’attività lavorativa da sola, come detto, non basta; (ii) le condizioni di salute implicavano l’esistenza di una malattia (epatite di tipo alimentare) non grave e suscettibile di regressione spontanea; (iii) la situazione di instabilità interna del ***** non era stata posta a fondamento della domanda e comunque non poteva dirsi dirimente per intensità; si tratta di valutazioni in fatto non dissonanti dall’insegnamento di questa Corte come sopra rappresentato, che l’attuale terzo motivo di ricorso intende rivisitare in netto contrasto coi noti limiti del giudizio di cassazione;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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