LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9892/2020 proposto da:
A.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Mario Novelli, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 1273/2020, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 04/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. A.F. ricorre con unico motivo avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato, per manifesta infondatezza, in difetto di “elementi nuovi”, il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale “reiterata” D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 29, comma 1, lett. b).
2.11 Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, A.F., cittadino dello Stato del *****, censura il decreto in epigrafe indicato facendo valere la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Il ricorrente deduce di aver proposto “domanda reiterata” ai sensi dell’art. 29 cit. che dapprima la competente Commissione territoriale e quindi il Tribunale di Ancona avevano ritenuto priva di “nuovi elementi” legittimanti la rivalutazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato pur a fronte di allegata documentazione che attestava la veridicità del narrato reso in sede amministrativa dal richiedente.
3. In via preliminare deve darsi atto che le Sezioni Unite civili di questa Corte, nel pronunciare su questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto in tema di protezione internazionale, per una interpretazione della portata precettiva della norma in esame, ritenuta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, hanno affermato con la recentissima sentenza n. 15177 del 1 giugno 2021 il seguente principio:
“il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.
4. La procura speciale allegata al ricorso reca in calce la sola attestazione di autenticità, da parte dell’Avvocato Mario Novelli, della firma apposta dal ricorrente, per l’adottata formula “Per accettazione dell’incarico ed autentica di firma” nulla attestando invece in ordine alla data, indicata nell’atto come quella del 27 febbraio 2020, ed alla sua posteriorità rispetto al decreto impugnato, ai sensi e termini del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, come interpretato dalle richiamate SSUU.
5. Facendo applicazione del richiamato principio il ricorso è pertanto inammissibile essendo la procura nulla, non avendo il difensore certificato, anche solo con una unica sottoscrizione, insieme all’autenticità della firma del conferente, anche la data della procura successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
6. Non occorre provvedere sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.
7. Quanto al versamento del contributo unificato in adesione all’ulteriore principio di diritto affermato da SSUU n. 15177 citt., e per il quale “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 18 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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