Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29100 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9912/2020 proposto da:

K.S., nato a ***** (*****) il *****

elettivamente domiciliato in Torino via Moretta 3 presso lo studio dell’avv. Barbara Cattelan, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1516/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere fuggito dal suo paese perché, coinvolto in una disputa, è stato accusato della morte dei figli del capo villaggio. La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non sussistenti i presupposti della invocata protezione in assenza di rischio individuale o di rischio di danno grave da violenza indiscriminata. In particolare la Corte osserva che la narrazione dei fatti appare generica e non è stato chiarito il motivo per il quale le parti non hanno coinvolto le autorità; che il richiedente non riferisce di un mandato di arresto né risulta che ci sia un processo a suo carico, di cui avrebbe dovuto avere ragionevolmente la notizia; che, in base ad informazioni tratte da fonte ufficiali è da escludere la sussistenza di conflitto armato nella regione sud del paese (*****). Infine, sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari la Corte osserva che il richiedente non ha dimostrato l’effettivo radicamento in Italia ma soltanto di avere svolto le attività contemplate nel percorso di accoglienza e che di contro ha ancora i parenti in *****.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e 27 nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e omesso esame di fatto decisivo.

La parte deduce di avere allegato tutti i fatti e le circostanze inerenti le ragioni della fuga e che pochissime domande sono state formulate a chiarimento; deduce che in assenza di contraddizioni interne e poiché il racconto è stato ritenuto “astrattamente plausibile” dalla Corte d’appello l’autorità giudicante non avrebbe dovuto fermarsi alla constatazione della genericità del racconto, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e in particolare verificare se le dichiarazioni del richiedente fossero o meno in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso. Lamenta che il giudice ha omesso di acquisire quelle informazioni che avrebbero gettato luce sul racconto, perché avrebbero consentito di inquadrare la vicenda nel contesto rurale del ***** ove l’accesso agli strumenti legali per la soluzione delle controversie risulta impossibile.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b). La parte deduce che non è necessario essere sottoposti ad un procedimento penale perché si configuri rischio di danno grave, in quanto la tortura o i trattamenti inumani e degradanti possono essere attuati anche fuori dalla cerchia delle sanzioni stabilite dalle leggi penali.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

1.2.- Il corretto svolgimento della attività di cooperazione istruttoria presuppone che tutti i soggetti coinvolti assolvano i propri compiti, poiché anche il richiedente asilo ha il dovere di cooperare per una corretta istruzione della domanda compiendo ogni ragionevole sforzo per motivarla e circostanziarla (art. 13 Direttiva 2013/32/UE e art. Direttiva 2011/95/UE) mentre il compito del giudicante si esplica in termini di integrazione istruttoria (Cass. n. 16411/2019), trattandosi di cooperazione con la parte e non sostituzione ad essa, sicché le relative modalità di svolgimento devono essere improntate a criteri di trasparenza, di modo che la terzietà dell’organo giudicante non ne risulti compromessa (Cass. 29056/2019). Il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020).

L’onere di allegazione che incombe sul richiedente asilo riguarda anche e soprattutto le circostanze utili alla valutazione del rischio, in concreto e non in astratto, poiché una vicenda, pur essendo veritiera, potrebbe non essere rilevante ai fini della protezione internazionale; vicende simili tra di loro potrebbero essere in alcuni casi rilevanti se da esse discende un pericolo di persecuzione o di danno grave, ed in altri casi non rilevanti affatto, se – per le circostanze concrete – non si profila alcun rischio. Con la precisazione che per rischio rilevante deve qui intendersi strettamente la persecuzione, nei termini previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8 ovvero il rischio di danno grave, nei termini descritti dallo stesso D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; non costituisce rischio rilevante, ad esempio, l’essere esposti alle conseguenze legali di una azione ingiusta commessa, salvo che non si prospetti, in concreto, un trattamento inumano e degradante o una rilevante violazione dei diritti umani nel processo e nella applicazione della pena.

Il richiedente ha quindi l’onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova (Cass. 17185/2020).

1.3.- Nella fattispecie, la Corte, pur osservando che la storia narrata, nella parte che attiene alla vicenda in sé considerata (una lite nel villaggio), è plausibile, ha rilevato un importante difetto di allegazione per quanto concerne il rischio cui sarebbe esposto il ricorrente. Egli non ha riferito della sussistenza di un mandato di arresto, né che sia iniziato un processo nei suoi confronti, né di essersi rivolto alle autorità per dirimere la lite, sicché correttamente la Corte d’appello ha ritenuto il rischio “inconsistente” e comunque non valutabile in concreto. Se nessuna accusa gli è stata mossa, o quantomeno la persona non riferisce di accuse correlate all’evento, non è prospettabile il rischio concreto di un trattamento giudiziario ingiusto (né invero di un qualsivoglia processo) e pertanto la assunzione di informazioni sul sistema giudiziario e sulle sue eventuali pecche è del tutto inutile.

Generica è poi la contestazione contenuta nel secondo motivo sul possibile trattamento inumano e degradante non correlato ad un processo. La parte non specifica a quale trattamento inumano sarebbe esposto in via extragiudiziaria; sul punto delle possibili persecuzioni private, si limita ad accennare genericamente, nella illustrazione del primo motivo, a una “spirale di violenza” in relazione alla quale le aggressioni fisiche e l’assassino sono “eventi ricorrenti” e che la corruzione di polizia sarebbe “un fenomeno endemico”, senza alcun riferimento alla sua vicenda individuale.

Non può quindi considerarsi soddisfatto l’onere di allegazione, né tantomeno quello di una specifica censura alle ragioni della decisione impugnata.

Ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5 ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche i soggetti non statuali, se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio “non possono o non vogliono fornire protezione” contro persecuzioni o danni gravi.

La persecuzione da agente privato rileva quindi solo nel caso in cui l’organizzazione statale non sia in grado, in concreto, di proteggere il suo cittadino; pertanto è essenziale che il richiedente, sul quale incombe l’onere di allegazione (Cass. n. 11175/2020; Cass. n. 24010/2020) specifichi se si è rivolto o meno alle autorità e quale è stata la risposta. Il richiedente asilo che alleghi il rischio di persecuzione o danno grave da agente privato non può limitarsi a narrare di avere subito atti persecutori o aggressioni e minacce, ma deve specificare anche se si è rivolto alle autorità o per quali motivi non è stato possibile rivolgersi ad una autorità statale o ad una organizzazione che controlla il territorio, ovvero ancora per quali ragioni la richiesta di protezione non è stata accolta.

Ciò in quanto il giudice non deve valutare in astratto l’efficienza dei sistemi giudiziari dei paesi terzi, bensì verificare se in concreto e in quella specifica situazione la protezione dello Stato si è rivelata o potrebbe rivelarsi inefficiente, indagine che il giudice non può compiere se il richiedente non illustra i dettagli della propria vicenda individuale anche su questo punto.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese il difetto di regolare costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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