LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25166/2020 proposto da:
O.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Roppo, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2118/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. O.J. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell’impugnazione del Ministero dell’interno ed in riforma dell’ordinanza del locale tribunale, ha rigettato la richiesta della tutela umanitaria dal primo proposta.
Il Ministero si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. O.J., cittadino della *****, con il primo motivo fa valere la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.
La vicenda personale del richiedente era stata sufficientemente circostanziata nel racconto reso e la Corte di merito aveva mancato al suo dovere di collaborazione istituzionale previsto dalle norme sull’onere probatorio, omettendo ogni esame sulla situazione del Paese di provenienza. La motivazione era anche mancante nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e dell’art. 10 Cost.. La sentenza impugnata nel rigettare la domanda non sì era confrontata con la motivazione del giudice di primo grado sulla vulnerabilità del richiedente e la sua condizione nel Paese di provenienza. La Corte non avrebbe considerato la vessazione sofferta dallo straniero nel passaggio in Libia.
3. Il ricorso, rispetto al quale può darsi congiunta trattazione ai motivi proposti perché connessi, è inammissibile per genericità e non autosufficienza. Il ricorrente deduce la violazione dell’onere di collaborazione istruttoria senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
La Corte d’appello, in applicazione del modello motivatorio di cui al precedente di questa Corte di cassazione n. 4455 del 2018, avvia il giudizio di comparazione tra la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel Paese d’origine e quella goduta in Italia, per poi escludere che il rimpatrio possa determinare del ricorrente la privazione della titolarità ed esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo minimo, e tanto nel rimarcato carattere generico del racconto reso e nel difetto di episodi personali che valorizzino del richiedente la condizione di vulnerabilità, nel rilievo della loro mancata allegazione (Cass. n. 13573 del 02/07/2020; Cass. n. 18808 del 10/09/2020).
L’estremo dell’integrazione in siffatto contesto viene per l’effetto devalutato e l’intero giudizio così come articolato dalla corte di merito non attinto da acritica concludente nella sua genericità.
Rispetto all’indicata motivazione il ricorrente denuncia il traumatismo derivatogli dalla sua permanenza in Libia ma nella omessa valutazione, genericamente contestata, nel giudizio della corte d’appello, neppure allega di avere tempestivamente dedotto sul punto davanti ai giudici di merito.
Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021