LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28451/2020 proposto da:
A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Mario Di Frenna, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi;
– intimato –
avverso la sentenza n. 28451/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 05/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. A.M. ricorre con unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, della proposta impugnazione perché intervenuta oltre i termini di trenta giorni dalla ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. dal locale tribunale.
Il Ministero ha depositato “Atto di costituzione” tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A.M. ricorre con unico motivo, deducendo la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello perché tardivamente proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata pronunciata dal locale tribunale ex art. 702-bis c.p.c.
Non si sarebbe dovuto applicare infatti il termine di decadenza di cui all’art. 702-quater c.p.c. ma quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dovendo l’appello essere introdotto con ricorso, come previsto dall’art. 19 novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 27, comma 1, lett. f) e non con citazione.
2. Il ricorso è improcedibile per mancanza dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012.
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione infatti là dove la controparte sia rimasta soltanto intimata, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Cass. SU n. 8312 del 2019).
A fronte di ricorso notificato il 27 ottobre 2020, non risulta depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria.
2.1. Ne’ può valere a diversamente ritenere il deposito tardivo della “Memoria di costituzione” da parte della difesa erariale.
2.2. Nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c. (Cass. SU n. 10019 del 10/04/2019; Cass. n. 20322 del 26/07/2019).
3. Vero è pure che, in ogni caso, il ricorso sarebbe inammissibile per tardività.
Nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi dell’art. 19, comma 9 D.L.gs. citato e, nel caso in cui l’ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione (Cass. n. 14669 del 26/05/2021).
4. Il ricorso va dichiarato improcedibile.
5. Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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