Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29103 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28522/2020 proposto da:

I.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Roppo, per procura speciale in calce al ricorso:

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1182/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 11/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. I.A. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione dell’ordinanza del locale tribunale che aveva disatteso la domanda di protezione internazionale e di quella di riconoscimento della protezione umanitaria per gravi ragioni.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente “Memoria di costituzione” al dichiarato fine di partecipare all’eventuale discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I.A. ricorre con due motivi, illustrati da memoria.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., per motivazione inesistente o apparente e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte d’appello aveva escluso la credibilità del richiedente in termini assolutamente generici per non avere il primo circostanziato il proprio racconto là dove il dichiarante aveva riferito di una propria militanza quale leader giovanile del PDP e di aver subito la repressione da parte della polizia dopo la dichiarata vittoria all’esito delle consultazioni elettorali da parte dell’altro partito, contrapposto a quello del dichiarante. Il racconto era stato ritenuto credibile da I primo giudice con una motivazione con la quale la corte d’appello avrebbe dovuto confrontarsi. Nulla era stato scritto sulla versione fornita dal dichiarante che non era stato neppure credito quanto alle violenze patite dai pastori “fulani” che operavano nell'***** e tanto per richiamo a fonte non specificata e non verificabile.

Vi era stato un omesso esame delle fonti indicate dal ricorrente ed i fatti rilevanti portati all’attenzione dei giudici di appello. Le fonti citate dai giudici di appello (ECOI/EASO ***** 2019) attestavano in ***** l’impossibilità di garantire un rientro in condizioni di accettabile sicurezza.

Il motivo è inammissibile perché sovrappone critiche tra loro non compatibili (così per la dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c. per i vizi tipizzati ai nn. 3, 4 e 5), quali, quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, rimettendo siffatta tecnica al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili per poi ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. (vd.: Cass. n. 26874 del 23/10/2018; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).

La motivazione sussiste e non si espone alla dedotta censura di apparenza anche per contrasto con la motivazione adottata dal primo giudice che del racconto aveva ritenuto la credibilità. La Corte d’appello riporta infatti che il tribunale non aveva ritenuto coerente il racconto sugli attacchi dei pastori “fulani” portati alle popolazioni dell'*****, paese in cui si era rifugiato il richiedente dopo gli affermati scontri con le forze di polizia nell'***** dopo le elezioni del 2013, e che su tanto le istanze di protezione erano state disattese nella inverosimiglianza degli episodi narrati.

Con siffatto passaggio non si confronta il motivo di ricorso che genericamente richiama il diverso giudizio di credibilità formulato dal primo giudice mancando di richiamare la parte del provvedimento del tribunale che denuncerebbe l’illogicità del ragionamento articolato dalla Corte di merito.

Nel resto il riferimento alle fonti citate nel provvedimento impugnato per la contrapposta lettura datane rispetto a quella ritenuta dai giudici di appello sulla situazione, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), del fenomeno dei pastori “fulani” che “uccidono più di ***** anche nella zona dell'*****” (p. 11 ricorso) è di mera alternativa lettura ed ha quindi un contenuto di pieno merito non deducibile come tale in cassazione (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost. e, ancora, dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente e quindi vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sull’omessa valutazione di fatto decisivo anche con riferimento alla situazione socio-lavorativa del richiedente in Italia.

I gravi motivi che giustificano la protezione umanitaria non sono solo quelli previsti dal cd. diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, e recepito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1 come modificato dal D.L. n. 130 del 2020. Non era stata approfondita la situazione di vulnerabilità del ricorrente per il richiesto giudizio comparativo da svolgersi sulla base di rapporti internazionali aggiornati ed all’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia. Era mancata la valutazione del lungo periodo di assenza del richiedente dal Paese di origine.

Il motivo è inammissibile là dove non si confronta con quella parte della motivazione impugnata in cui la Corte d’appello richiama la mancata allegazione da parte del richiedente di condizioni di vulnerabilità dovute a motivi di salute psicofisica o di età (p. 8 sentenza) e quindi nel dare contenuto al diritto alla protezione per motivi umanitari non solo all’art. 8 CEDU e quindi al diritto alla vita privata.

Per principio di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

Il mancato raffronto quanto all’estremo dell’integrazione in Italia con la motivazione impugnata nella parte in cui i giudici di appello devalutano le esperienze lavorative a tempo determinato del richiedente rende inefficace la critica, fermo comunque l’inosservato onere di allegazione ritenuto dalla Corte di merito in punto di vulnerabilità personale del richiedente.

La motivazione rispettosa dei contenuti minimi a rilievo costituzionale (art. 111 Cost.) si sottrae poi a censura per il dedotto vizio, che come tale è infondato, ogni altra deduzione investendo in modo inammissibile, per alternative letture, il merito pieno del censurato accertamento.

Il ricorso è in via conclusiva infondato e a rigettato.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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