LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17967/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.m2.mailcert.avvocaturastato.it);
– ricorrente –
contro
S.C., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Giorgio Sagliocco, e con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Pasquale Iannuccilli, in Roma, alla via Lima n. 7;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 187/32/2013 depositata in data 23/05/2013 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/04/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione del contribuente, riconoscendo il suo diritto al rimborso delle imposte pagate e conseguentemente riformato la pronuncia della CTP che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di autotutela parziale relativo allo sgravio dei versamenti per l’anno 2000 per addizionale regionale IRPEF ed IRAP e altri tributi;
– avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; il sig. S. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente ritenuto infondata la pretesa tributaria originaria in forza della circostanza secondo la quale il provvedimento di autotutela parziale adottato dall’Ufficio avrebbe operato una ulteriore azione accertatrice ricostruendo il reddito imponibile, fondando quindi la sua decisione extra petita – su un fatto costitutivo non dedotto dal contribuente e comunque non provato;
– il motivo è infondato;
– dalla lettura della sentenza impugnata si evince come in realtà la CTR non abbia commesso alcun vizio di extrapetizione; la stessa ha solo deciso sulla domanda intesa a riconoscere l’impugnabilità del provvedimento di autotutela parziale;
– in tal senso, la considerazione presente in sentenza relativa all’accertamento dell’esistenza dell’esercizio di una “nuova azione accertatrice”, non è altro che una mera illustrazione di un passaggio logico giuridico, sulla base del quale la CTR ha ritenuto impugnabile l’autotutela parziale;
– il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente sindacato la legittimità dell’avviso di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione nei termini;
– il terzo motivo si incentra sulla violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21; del D.L. n. 594 del 1994, art. 2 quater, conv. in L. n. 656 del 1994; del D.M. n. 37 del 1997, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la CTR ritenuto impugnabile il provvedimento di autotutela parziale, in difetto di interesse pubblico al suo annullamento;
– i ridetti motivi possono trattarsi congiuntamente, in quanto frammentazione di una medesima censura, e risultano ammissibili (diversamente da quanto eccepito in controricorso) poiché individuano con sufficiente precisione i capi della pronuncia impugnata contro i quali dirigono le loro doglianze;
– all’esito del loro esame, gli stessi si rivelano fondati;
– al riguardo, è appena il caso di ricordare il principio per cui “in tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa” (Cass. n. 7511/2016); il che nel presente caso non e’, avendo – come si evince dalla sentenza impugnata e da quanto trascritto in ricorso per cassazione a pagg. 7-8 dell’atto – l’Ufficio semmai ridotto la pretesa originaria, e non ampliato la stessa;
– in ogni caso, poi, i motivi risultano fondati in quanto l’intera motivazione della sentenza gravata muove dal presupposto erroneo in diritto in forza del quale il diniego di autotutela costituisce atto autonomamente impugnabile di fronte al giudice tributario;
– così non e’: in forza di giurisprudenza ormai costante di questa Corte (tra le molte, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21146 del 24/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 24032 del 26/09/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018) nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, non la legittimità della pretesa tributaria, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente;
nel presente caso, in concreto, le ragioni di rilevante interesse generale né sussistono né sono state invero mai dedotte da parte ricorrente, come anche qui si evince dalla lettura del ricorso di primo grado di fronte alla CTP;
– pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata;
– non risultando necessario alcun accertamento di fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente;
– la soccombenza regola le spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021