Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29110 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15178/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.Z.P. in fallimento, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Dario Stevanato, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 55/31/13, depositata il 17 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 55/31/13 del 17/12/2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) ha respinto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto l’appello incidentale della curatela fallimentare di B.Z.P. (di seguito curatela) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP) n. 105/05/11, la quale aveva accolto il ricorso della curatela nei confronti dell’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005 e della conseguente cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della omessa dichiarazione di ricavi conseguenti alla costruzione e alla successiva vendita di tredici appartamenti facenti parte di un residence sito nel Comune di *****;

1.2. la CTR, respingendo l’appello dell’Agenzia delle entrate e accogliendo l’appello incidentale della curatela, evidenziava che: a) era determinante, ai fini della decisione, la produzione in giudizio, da parte della curatela, dei contratti preliminari di vendita, dai quali risultava la congruità del prezzo di cessione; b) la data certa della menzionata documentazione poteva essere ricavata indirettamente dalla data di fatturazione e incasso degli acconti; c) non operava la preclusione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5, in quanto detta disposizione non poteva valere nei confronti di un terzo, qual era la curatela; d) proprio in quanto terzo, le sanzioni non potevano essere irrogate nei confronti della curatela; e) venendo meno l’accertamento, le sanzioni non potevano nemmeno essere irrogate al contribuente personalmente;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;

3. la curatela resisteva in giudizio con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR considerato legittima la produzione dei preliminari di vendita non esibiti dal contribuente nonostante l’espressa richiesta dell’Amministrazione finanziaria;

1.1. il motivo è infondato;

1.2. secondo l’ormai consolidato orientamento della S.C., “in tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica” (così, da ultimo, Cass. n. 7011 del 21/03/2018, che, pronunciata su di una fattispecie similare a quella oggetto del presente giudizio, richiama Cass. S.U. n. 45 del 25/02/2000; si vedano, altresì, Cass. n. 10670 del 04/05/2018; Cass. n. 27069 del 27/12/2016);

1.3. si è altresì precisato che “la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale. Infatti, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5, a cui rinvia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile” (Cass. n. 8539 del 11/04/2014; si vedano, altresì, Cass. n. 24503 del 02/12/2015; Cass. n. 16960 del 11/08/2016; Cass. n. 9487 del 12/04/2017);

1.3. orbene, indipendentemente dalla fondatezza della questione posta dall’Agenzia delle entrate in ordine alla qualificazione della curatela come terzo rispetto al fallito in bonis, deve evidenziarsi che la preclusione istruttoria implica: a) la specifica richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria; b) l’avviso al contribuente delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata esibizione (impossibilità di produzione in giudizio); c) il dolo del contribuente, volto a sottrarsi alla verifica a mezzo della mancata esibizione;

1.4. nel caso di specie, deve evidenziarsi che l’Agenzia delle entrate non ha allegato né trascritto la specifica richiesta formulata al fallito da parte dell’Ufficio, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria non ha dimostrato che detta richiesta sia stata accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza (vale a dire, l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in sede contenziosa);

1.5. nemmeno è stato documentato il dolo del fallito, cioè la volontà di quest’ultimo di sottrarre documenti alla verifica, atteso che proprio i contratti preliminari avrebbero potuto costituire un valido elemento indiziario in ordine alla congruità del prezzo di vendita, così come ritenuto dalla CTR;

2. con il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2704, e 2727-2729 c.c., avendo la CTR fatto malgoverno delle regole previste dalla legge in materia di ripartizione dell’onere probatorio, prova presuntiva e certezza della data;

3. con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciandosi motivazione apparente con riferimento all’attendibilità dei preliminari;

4. con il sesto motivo si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame su di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla valenza probatoria attribuita alla sottoscrizione dei preliminari da parte degli acquirenti;

5. i motivi, ampiamente ripetitivi e parcellizzanti un’unica questione, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili;

5.1. la CTR ha affermato che: a) i preliminari di vendita prodotti dalla curatela, avendo efficacia probatoria diretta, svolgono un ruolo determinante e assorbono gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, avendo questi ultimi valenza probatoria solo indiretta; b) “la coincidenza del valore di cessione concordato nel preliminare con il ricavo dichiarato negli atti di compravendita prova l’assenza di evasione”; c) la valenza probatoria dei preliminari trova conferma nelle circostanze che gli stessi sono stati rinvenuti ed esibiti dal curatore, sottoscritti dai promissari acquirenti e confermati dal pagamento delle caparre; d) la data certa degli stessi si evince dalle fatture e dal versamento degli anticipi;

5.2. trattasi di motivazione logica, congrua e niente affatto apparente, con la quale la CTR ha compiuto un apprezzamento di fatto in ordine al materiale probatorio acquisito, legittimamente svalutando gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio e valorizzando la prova contraria offerta dalla curatela, nel pieno rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio e senza incorrere in alcuna delle violazioni di legge denunciate (anche con riferimento alla certezza della data, correttamente apprezzata dalla CTR con riferimento ad elementi esterni ai preliminari prodotti);

5.3. in realtà, l’Amministrazione finanziaria, sotto la veste della violazione di legge e, segnatamente, delle regole concernenti la prova presuntiva, finisce per chiedere una inammissibile rivalutazione nel merito della controversia, avvalorando una diversa e personale lettura degli atti processuali, che, quand’anche legittima, è incompatibile con quella fornita dalla CTR;

5.4. inoltre, la ricorrente finisce col denunciare (sesto motivo) un vizio di motivazione insufficiente non più proponibile in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

6. con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alle sanzioni;

6.1. il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

6.2. il venir meno dell’avviso di accertamento implica che nulla è dovuto a titolo di sanzioni, né nei confronti dell’imprenditore falito, né nei confronti della curatela, subentrata a quest’ultimo;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della curatela, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 258.750,00;

7.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, alle spese borsuali per Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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