LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17042/2014 R.G. proposto da:
C.R., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Colloridi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanna Sebastio, sito in Roma, via Germanico, 109;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Greco, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Mazzini, 56;
– controricorrente –
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Lecce, n. 193/24/14, depositata il 22 gennaio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– C.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Lecce, depositata il 22 gennaio 2014, che ha dichiarato inammissibile l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la cartella era stata notifica al contribuente per obbligazioni tributarie relative all’anno 2005, assunte dalla cessata Società cooperativa Millennium a r.l., di cui era socio;
– il giudice di appello ha confermato il giudizio di inammissibilità del ricorso originario espresso dalla Commissione provinciale, in quanto avente ad oggetto non vizi propri dell’atto impugnato, ma vizi derivati, il cui esame era precluso dalla mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento;
– il ricorso è affidato a quattro motivi di ricorso;
– resistono con distinti controricorsi, sia la Equitalia Sud s.p.a., sia l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare l’illegittimità della cartella per inesistenza della notifica, in quanto eseguita direttamente dall’agente della riscossione per mezzo del servizio postale;
– il motivo è inammissibile;
– la parte omette di riprodurre, quanto meno per le parti salienti, il contenuto del ricorso originario e dell’atto di appello, necessari, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione sottoposta con il motivo di impugnazione non siano “nuova” e di valutarne la rilevanza e la fondatezza, non essendo possibile procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);
– in tal modo non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato;
– comunque, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità anche sotto il diverso profilo della mancata riproduzione della contestata notifica, necessaria al fine di valutare la rilevanza, nel caso in esame, della questione prospettata;
– con il secondo motivo la contribuente deduce la violazione e omessa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, conv. con modif., nella L. 24 novembre 2003, n. 326, per aver il giudice di appello omesso di rilevare la non assoggettabilità di esso contribuente, la cui responsabilità era stata accertata in virtù della sua qualità di ex socio della società di capitali estinta e autore delle violazioni, alle sanzioni irrogate;
– il motivo è fondato;
– a seguito della (accertata) estinzione della debitrice principale (la Società cooperativa Millennium a r.l.) le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non si trasmettono ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato da tale decreto, art. 2, comma 2, nonché, in materia societaria, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (così, Cass. 7 aprile 2017, n. 9094);
– pertanto, la pretesa erariale esercitata a tale titolo con la cartella di pagamento notificata al contribuente è infondata e tempestiva è la contestazione da quest’ultimo sollevata sul punto, trattandosi di vizio dell’atto impugnato e non derivato dal prodromico avviso di accertamento, il quale si è limitato a contestare le violazioni tributarie commesse dalla società e a quantificare il relativo debito fiscale di quest’ultima;
– con il terzo motivo si duole della violazione e mancata applicazione dell’art. 2495 c.c., per aver la Commissione regionale omesso di considerare che, in una situazione quale quella in esame di sopravvenuta estinzione della società di capitali debitrice, la sua responsabilità, quale ex socio della stessa, poteva essere affermata solo in caso di riscossione di somme all’esito della liquidazione e sino alla concorrenza del loro ammontare;
– il motivo è infondato;
– occorre rammentare che l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni passive dell’ente non si estinguono – il che determinerebbe un ingiusto sacrificio del diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070);
– l’esistenza di un siffatto limite di responsabilità, peraltro, non è di ostacolo all’accertamento della fondatezza del credito erariale e alla precostituzione di un titolo nei confronti dei soci, non potendosi negare la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione finanziaria a tali provvedimenti, avuto riguardo alla natura dinamica dell’interesse ad agire e, in particolare, alla possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio (cfr. Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass. 7 aprile 2017, n. 9094);
– con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione della sentenza impugnata;
– evidenzia, in proposito, che la Commissione regionale non avrebbe offerto una “motivazione convincente”, omettendo di prendere in considerazione le circostanze, puntualmente dedotte, relative alla sua estraneità alla compagine sociale nel momento in cui gli è stato notificato l’avviso di accertamento, alla mancata distribuzione di somme ai soci all’esito della liquidazione della società e nella sopravvenuta estinzione della stessa;
– il motivo è inammissibile;
– occorre premettere che dall’illustrazione del motivo emerge che la censura ha per oggetto l’insufficienza della motivazione e non già l’assenza o apparenza della stessa (in relazione alla quale sarebbe infondata in quanto l’argomentazione del giudice di appello, vertente sulla mancata impugnazione dell’atto prodromico; risulterebbe idonea a far comprendere l’iter logico-giuridico seguito);
– ciò posto, si osserva che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame l’insufficienza della motivazione non è più deducibile quale vizio di legittimità (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Lecce, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il quarto e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021