Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29122 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15726-2020 proposto da:

F.V., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO IRTUSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CROTONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSE rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2019 della CORTE. D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1212/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone con la quale era stata respinta la domanda, proposta da F.V. nei confronti del Comune di Crotone, di cui era dipendente, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’indennità spettante per la “posizione di alta professionalità”, asseritamente ricoperta nell’ambito della struttura autonoma istituita dalla giunta dell’Ente territoriale con Delib n. 252 del 2010. I giudici di secondo grado hanno condannato il F. al pagamento delle spese del grado e hanno dato atto, altresì, dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento, a suo carico, dell’ulteriore contributo unificato dovuto per il rigetto dell’appello.

2. Per la cassazione ricorre F.V. con un solo motivo, cui resiste con controricorso il Comune di Crotone.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la Corte distrettuale aveva omesso di esaminare e, quindi, di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale era stata censurata la pronuncia di primo grado, laddove con essa era stato condannato esso ricorrente al pagamento del contributo unificato nonostante questo fosse stato regolarmente corrisposto al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, ritenendo, quindi corretta la sentenza del Tribunale su tale punto.

3. Con il secondo motivo, in via subordinata, si censura la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9,13,14 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale, implicitamente, respinto il motivo di appello volto a censurare la sentenza del Tribunale di Crotone laddove con essa era stato esso ricorrente condannato al pagamento del contributo unificato nonostante questo fosse stato regolarmente corrisposto al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, ritenendo corretta la sentenza del Tribunale su tale punto.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello, conseguentemente a quanto sopra denunciato- ritenuto in modo erroneo soccombente il ricorrente ed avere quindi condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali del grado di appello e all’ulteriore pagamento del contributo unificato.

5. Preliminarmente, osserva il Collegio che la trattazione del presente ricorso debba essere rinviata a nuovo ruolo atteso che, come risulta dalla nota della Cancelleria di questa Corte comunicata al Collegio, al Difensore del controricorrente, per un errore di inserimento dei dati, non è stata effettuata la comunicazione dell’avviso dell’adunanza, della proposta del relatore e dell’avviso di protocollo.

6. La suddetta comunicazione va, quindi, rinnovata, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, con fissazione di una nuova adunanza camerale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando la Cancelleria di provvedere a nuova comunicazione, alle parti costituite, dell’avviso della nuova adunanza, della proposta del relatore e dell’avviso di protocollo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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