LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19708/2014 R.G. proposto da:
Fintecna Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Ceriana e Paola Lumini, con domicilio eletto presso l’Avv. Attilio Pelosi in Roma via Po n. 28, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
contro
Equitalia Nord Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ersilio Gavino e Giovanni Calisi, presso i quali è elettivamente domiciliata in Genova via Maragliano n. 10/6, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 38/04/13, depositata in data 12 giugno 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
Fintecna Spa impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Genova, aveva rigettato l’impugnazione avverso la cartella di pagamento emessa in relazione alle somme per Ilor per l’anno 1986 ancora dovute in forza della sentenza della Corte di cassazione n. 8121 del 21/02/2001, passata in giudicato, e già richieste con precedente cartella, erroneamente oggetto di sgravio.
Resiste Equitalia Nord Spa con controricorso, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate deposita atto ai soli fini della partecipazione alla discussione.
CONSIDERATO
che:
1. Vanno disattese, preliminarmente, le eccepite inammissibilità sollevate dalla controricorrente Equitalia Nord Spa.
I motivi dedotti dalla ricorrente, difatti, sono sufficientemente specifici e si riferiscono, inequivocabilmente, alla statuizione oggetto di impugnazione, mentre la dedotta carenza di esaustività e di completezza delle censure concerne non l’ammissibilità del ricorso ma, nel caso, la fondatezza e ammissibilità delle singole doglianze.
Pari considerazione ha la dedotta “inconferenza” della premessa, asseritamente non adeguata a chiarire le ragioni della pretesa “non debenza”, che non si traduce in una ragione di inammissibilità del ricorso.
Ne’, infine, sussiste violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che “per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c., comma 3, a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte” (Cass. n. 28695 del 30/11/2017).
2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul primo e sul sesto motivo del ricorso in appello (l’ultimo specificato nell’articolazione successiva del ricorso per cassazione, a pag. 11).
In particolare, con il primo motivo aveva lamentato “Mancata pronuncia su un punto essenziale della controversia. Violazione del principio: corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., contraddittorietà e difetto della motivazione della sentenza gravata”.
Con il sesto motivo aveva dedotto “Mancata indicazione del responsabile del procedimento. Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
2.2. Con riguardo al primo motivo dell’atto di gravame, infatti, il ricorso censura, in primo luogo, una omessa pronuncia del giudice d’appello su un denunciato vizio di omessa pronuncia del giudice di primo grado, come tale non proponibile poiché investe un asserito error in procedendo (il vizio di omessa pronuncia).
Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, (v. Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 6174 del 14/03/2018; Cass. n. 321 del 12/01/2016; Cass. n. 22952 del 10/11/2015) “l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l’omesso esame di un’eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato, venendo in rilievo la diversa questione della riproposizione dell’eccezione in appello”).
Ne’, poi, è ammissibile la deduzione di omessa pronuncia nella parte in cui il motivo fatto valere mirava a contestare l’asserita contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza di primo grado, dovendo la censura, in tali ipotesi, attingere la motivazione del giudice d’appello e sempreché essa sia affetta da vizi denunciabili per cassazione.
2.3. In ordine al sesto motivo dell’atto di gravame, pur dovendosi dar atto che la CTR ha omesso ogni statuizione, ciò non determina l’annullamento della decisione poiché la doglianza, investendo una questione in diritto e non essendo richiesti ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa in questa sede ed è infondata.
Sul punto, infatti, costituisce principio consolidato, cui questo collegio non vede ragioni per discostarsi, quello per cui “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass. n. 11856 del 12/05/2017; Cass. n. 12687 del 13/05/2019), mentre nella fattispecie in giudizio è incontroverso che la stessa cartella è stata notificata anteriormente a questa data (il 15 maggio 2008, v. pag. 4 ricorso).
3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 43, per aver la CTR ritenuto la legittimità della cartella nonostante fosse stata notificata oltre i termini decadenziali ex art. 17 cit., decorrenti dalla pronunzia della Suprema Corte n. 8121 del 2001, sussumendo la fattispecie, per contro, nei termini ex art. 43 cit., trattandosi di somma originata da un presunto rimborso non dovuto.
3.1. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per esser stata la cartella notificata oltre i termini di decadenza.
4. i motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati.
4.1. Occorre sottolineare, invero, che – come riconosciuto dallo stesso ricorrente e accertato in fatto dalla CTR – la somma pretesa in cartella trova la sua fonte nella statuizione della sentenza della. Suprema Corte n. 8121 del 2001, che era stata trasfusa in un primo atto di riscossione – poi, come affermato dalla stessa CTR, erroneamente sgravato dall’Ufficio – e non, direttamente, nell’avviso a suo tempo emesso dall’Ufficio, che costituisce, oramai, solo l’antefatto logico e giuridico della stessa pretesa.
Ne deriva che il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza qualora non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, per aver provveduto alla relativa quantificazione poiché il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (poi art. 25), si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione (in termini v. Cass. n. 5837 del 11/03/2011; Cass. n. 21623 del 23/10/2015; Cass. n. 16730 del 09/08/2016; Cass. n. 15184 del 16/07/2020).
Resta privo di rilievo, invece, che, rispetto al medesimo credito, fosse stata avviata già una prima fase di riscossione, poi oggetto di (erroneo) sgravio, né che sia intervenuta, in tale fase pregressa, una sentenza di annullamento della prima cartella, salva solo l’ipotesi, in quest’ultimo caso, che la pronuncia non abbia statuito che le somme non erano dovute (circostanza, tuttavia, né allegata, né dedotta dalla parte).
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono regolate, per soccombenza, come in dispositivo nei confronti della sola Equitalia Nord Spa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Fintecna Spa al pagamento delle spese processuali a favore di Equitalia Nord Spa, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021