LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11694/2014 R.G. proposto da:
Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Mirmina, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Mario Ferri, in via Puccini n. 10;
– ricorrente –
contro
G.S. Verniciature s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Nunzio Boccadifuoco, elettivamente domiciliato in Roma, via Leopoldo Nobili, n. 11, presso lo studio dell’Avv. Mario Menghini;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 4, presso lo studio dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege.
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 35216-14, depositata il 4 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Cons. Salvatore Leuzzi.
RILEVATO
che:
– La G.S. Verniciature impugnava presso la CTP di Siracusa la cartella di pagamento n. *****, adducendo l’inesistenza della notifica a mezzo posta di essa nonché l’erroneità del recupero suo tramite effettuato in relazione all’anno di imposta 2005.
– La CTP anzidetta accoglieva il ricorso.
– La CTR della Sicilia respingeva l’appello dell’agente per la riscossione.
– Il ricorso per cassazione di Riscossione Sicilia s.p.a. è affidato a due motivi.
– Resiste la contribuente con controricorso.
– L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
– Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, Riscossione Sicilia censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, e dell’art. 139 c.p.c., anche con riferimento alla L. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53, nonché dell’art. 160 c.p.c., anche con riferimento all’art. 156 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento.
– Con il secondo motivo di ricorso Riscossione Sicilia s.p.a. adombra, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 148,149 e 160 c.p.c., e dell’art. 2719 c.c., con riferimento anche agli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, per avere la CTR incongruamente statuito l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale.
– I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione; afferiscono entrambi, infatti, al profilo dell’inesistenza della notifica, che viene contraddetta dall’agente per la riscossione.
– Le censure sono fondate e vanno accolte.
– Come ancora di recente ribadito da questa Corte “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.” (Cass. n. 4556 del 2020; Cass., Sez. Un, n. 9962 del 2010).
– Va poi rilevato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, seconda parte del comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 6345 del 2014; Cass. 11708 del 2011; Cass. 6395 del 2014).
– Giova soggiungere che “Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l’altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell’atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare” (Cass. n. 16488 del 2016; n. Cass. 19795 del 2018).
– Costituisce, in definitiva, principio consolidato – cui si intende dare continuità in questa sede – quello per cui la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica.
– Escluso, dunque, che si possa discorrere di inesistenza della notificazione come erroneamente opinato dalla CTR – ove anche si volesse in linea meramente astratta ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della medesima, quest’ultima dovrebbe considerarsi comunque sanata ex art. 156 c.p.c., a seguito della proposizione dell’originario ricorso da parte della contribuente innanzi alla CTP. In tal senso si è infatti – condivisibilmente – già espressa plurime volte questa Corte (v. in particolare Cass. 2761 del 2018; v. anche Cass. n. 8321 del 2013, Cass. 6613 del 2013, Cass. 2272 del 2011, Cass. Sez. Un. 19854 del 2004, Cass. 1109 del 2017).
– Il ricorso va in ultima analisi accolto. La sentenza va cassata e la causa rimessa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Sicilia in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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