LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20087/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
S.D., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Antonio Berardi e con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Antonio Baliva in via C. Poma n. 4;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 383/24/15 depositata il 15/04/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio e confermando la sentenza di primo grado dichiarava pertanto illegittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2006 e 2007;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– l’unico motivo di ricorso censura la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 564 del 1994, art. 2-quater, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, a fronte di atti impositivi oggetto di autotutela parziale, confermato la pronuncia della CTP che aveva dichiarato cessata la materia del contendere;
– il motivo è evidentemente fondato;
– invero, risulta della sentenza impugnata che nella pendenza del giudizio di merito di fronte alla CTP a fronte di apposita istanza di autotutela del contribuente “l’Ufficio in data 04.04.2012 provvedeva ad emettere due nuovi e distinti avvisi di accertamento con i quali annullava gli avvisi di accertamento impugnati, procedendo a nuovi computi delle imposte asseritamente dovute dal contribuente: chiedendo: il rigetto dei ricorsi per la parte non riconosciuta in sede di autotutela e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio” (pag. 2 ultimo periodo della sentenza qui impugnata);
– orbene, è evidente che si è trattato di autotutela solo parziale, con la quale l’Ufficio non ha revocato né annullato in toto, ma solo in parte rettificato, diminuendola, la pretesa azionata con gli atti impositivi per cui è causa, senza rinunciare affatto al residuo credito per tributi non espressamente riconosciuto come non dovuto in sede di autotutela;
– in argomento, questa Corte ha ancora di recente chiarito (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020) che in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale;
– conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza è quindi integralmente cassata con rinvio al giudice d’appello subalpino per nuovo esame;
– il giudice del rinvio dovrà infatti accertare in fatto e in diritto la debenza o meno, alla luce delle ragioni poste a base degli avvisi di accertamento e delle eccezioni svolte nei ricorsi dal contribuente, la sussistenza o meno della pretesa di maggiori tributi, escludendo da essa gli importi oggetto di annullamento in autotutela.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021