Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29147 del 20/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15881/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Decathlon Italia s.r.l, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 1, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Raffaello Lupi e Alessia Vignoli giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6886/35/14, depositata il 16 dicembre 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 6886/35/14 del 16/12/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 273/25/13, la quale aveva accolto il ricorso di Decathlon Italia s.r.l. (di seguito Decathlon) avverso il diniego di rimborso concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la richiesta di rimborso dell’imposta era stata formulata dalla società contribuente in relazione ad acquisti di servizi di noleggio di autovetture, imposta detratta nella minore misura prevista dalla legislazione italiana in data antecedente alla sentenza della Corte di giustizia della UE del 14/09/2006 in causa C-228/05;

1.2. la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che il nostro ordinamento tributario era improntato al principio di leale collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, sicché la prima non poteva pretendere il rispetto del percorso defatigatorio previsto dal D.L. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, conv. con modif. nella L. 10 novembre 2006, n. 278, avendo presentato istanza di rimborso prima dell’entrata in vigore della menzionata legge, istanza che doveva essere accolta;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Decathlon resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’Amministrazione finanziaria ha prestato ogni possibile collaborazione in favore della società contribuente ai fini dell’accoglimento della domanda di rimborso;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. (rectius art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la contribuente non ha assolto all’onere della prova in ordine al diritto di procedere a detrazione in misura superiore a quanto previsto dal rimborso cd. forfettario;

3. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati;

3.1. è noto che la disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1, lett. c) e d), che prevede l’indetraibilità totale dell’IVA afferente l’acquisto e l’importazione dei mezzi di trasporto considerati “autoveicoli”, nonché l’IVA sulle relative spese di impiego, manutenzione e riparazione, compresi i carburanti e lubrificanti, è stata dichiarata in contrasto con l’art. 17, n. 7, della sesta direttiva dalla sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, ult. cit.;

3.2. successivamente alla pronuncia della Corte di giustizia, il legislatore nazionale, per non incorrere nelle più severe sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi nascenti dalla sua appartenenza alla UE, si è immediatamente affrettato a dare attuazione al comandamento ivi contenuto con il D.L. n. 258 del 2006, il cui art. 1, facendo espresso richiamo alla citata, prevede testualmente che “i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa, arte o professione acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis.1, comma 1, lett. c) e d), presentano in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso…”;

3.3. tale disciplina – che riguarda gli acquisti relativi al periodo che va dall’1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006 – si applica anche alla controversia per cui è causa, iniziata successivamente all’entrata in vigore della predetta legge il 14/09/2006 (l’istanza di rimborso è stata, infatti, presentata il 13/09/2006 e il ricorso avverso il silenzio rifiuto è stato, dunque, proposto sicuramente in epoca successiva);

3.4. non è dubbio, pertanto, che la società ricorrente avrebbe potuto presentare apposita istanza di rimborso forfettario ai sensi del D.L. n. 258 del 2006 con riguardo agli acquisti effettuati nell’anno 2004;

3.5. ciò, peraltro, non significa che le istanze analitiche (ammesse dallo stesso D.L. n. 258 del 2006) antecedentemente presentate e volte ad ottenere il rimborso integrale dell’IVA non detratta, non siano legittime e non debbano, dunque, essere prese in esame dalla Amministrazione finanziaria nei limiti dei termini decadenziali previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

3.6. ciò premesso in punto di diritto, il primo motivo si rivela infondato, anche se la motivazione della CTR va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.: la validità dell’istanza analitica proposta dalla società contribuente non deriva dal dovere di leale collaborazione dell’Ufficio, ma dall’esistenza del diritto di Decathlon di detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti relativi all’anno 2004, indipendentemente dal fatto che l’istanza sia stata presentata con modalità diverse da quelle previste dalla legge, peraltro entrata in vigore in epoca successiva alla sua proposizione;

3.7. il secondo motivo e’, invece, inammissibile;

3.8. la CTR ha accertato che il credito IVA – dal rimborso del quale la società contribuente non risulta essere decaduta – si evince “dalle registrazioni effettuate nel registro IVA con il relativo prospetto riepilogativo, per un ammontare complessivo di Euro 91.451,00” e tale accertamento di fatto, conseguente all’esame della documentazione prodotta, non può essere posto in discussione con la deduzione di un vizio di violazione di legge, atteso anche il puntuale rispetto della regola di ripartizione dell’onere probatorio;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato;

4.1. avuto conto delle peculiari questioni giuridiche affrontate nella presente controversia e gli arresti solo recenti della giurisprudenza di questa Corte, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;

4.2. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472