LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17364/2015 R.G. proposto da:
L.I., elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Carracci n. 1, presso lo studio dell’avv. Alessandro Alessandri, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Angelo Osnato giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 51/09/15, depositata il 12 gennaio 2015;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 51/09/15 del 12/01/2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da L.I. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara (di seguito CTP) n. 343/06/13, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento concernente IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di accertamenti bancari sui conti correnti intestati alla contribuente;
2. avverso la sentenza della CTR L.I. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con la memoria depositata la contribuente ha evidenziato di avere proposto domanda di definizione agevolata della controversia accolta dall’Agenzia delle entrate, affermando altresì di essersi impegnata a rinunciare al ricorso;
2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate (Cass. n. 21826 del 09/10/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021