Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29156 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22633/2013 R.G. proposto da:

F.M., rappresentata e difesa dagli avv. Loris Tosi e Giovanni Marini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marino Ferro e Glauco Manzia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Francesco de Sanctis, 4;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 29/7/13, depositata il 18 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– F.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 18 febbraio 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di tre cartelle di pagamento, emesse a seguito di controllo formale delle dichiarazioni rese dalla Hotel Grief s.r.l., medio tempore cessata, e aventi ad oggetto imposte non versate da tale società, oltre interessi e sanzioni, relative agli anni 1996, 2000 e 2001;

– dalla sentenza impugnata si evince che le cartelle di pagamento erano state notificate alla ricorrente nella sua veste di liquidatore, nonché socio della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, (nella formulazione all’epoca vigente);

– il giudice di appello ha respinto il gravame interposto evidenziando che le cartelle erano state ritualmente notificate alla società e da questa non tempestivamente impugnate, per cui l’originario ricorso proposto dalla ricorrente si presentava tardivo e, dunque, inammissibile;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Equitalia Nord s.p.a.;

– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento effettuata nei confronti della Hotel Grief s.r.l. – la prima effettuata il 31 dicembre 2002 e le altre due il 31 dicembre 2006 – fosse idonea a determinare la decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione anche nei suoi confronti, benché le stesse le fossero state comunicate solo nell’ottobre 2009;

– sotto altro aspetto, ha evidenziato che l’Amministrazione finanziaria non aveva rispettato il termine decadenziale previsto per la notifica delle cartelle di pagamento, avuto riguardo alla inidoneità, a tale fine, delle notifiche effettuate alla società;

– il motivo è infondato;

– occorre premettere che, in relazione alla invocata responsabilità della ricorrente quale ex socia della cessata Hotel Grif s.r.l., l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni passive dell’ente non si estinguono – il che determinerebbe un ingiusto sacrificio del diritto dei creditori sociali

– ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070);

– conseguentemente, il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della società di capitali estinta è direttamente azionabile nei confronti dei soci quali successori ex lege della società medesima, sia pure nel rispetto del limite di cui all’art. 2495 c.c.;

– si osserva, sul punto, che l’esistenza di un siffatto limite di responsabilità non è di ostacolo all’accertamento della fondatezza del credito erariale e alla precostituzione di un titolo nei confronti dei soci, non potendosi negare la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione finanziaria a tali provvedimenti, avuto riguardo alla natura dinamica dell’interesse ad agire e, in particolare, alla possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio (cfr. Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass. 7 aprile 2017, n. 9094);

– con il secondo motivo la contribuente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia in ordine ai motivi di illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate sollevate con il ricorso introduttivi;

– il motivo è infondato, in quanto la Commissione regionale si è pronunciato in merito, affermando che il mancato accoglimento dell’appello determinasse l’assorbimento di tali motivi e, dunque, che la decisione confermativa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario per tardività facesse venir meno l’interesse alla pronuncia sui motivi di illegittimità prospettati che, logicamente, presupponevano l’ammissibilità dell’impugnazione;

– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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