Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29159 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24740/2020 R.G. proposto da:

B.H., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Ameriga Petrucci, giusta procura del 21 settembre 2020;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 1006/2018 del Tribunale di Potenza, depositato in data 19 luglio 2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

RILEVATO

CHE:

1. B.H., di nazionalità *****, propone ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Potenza gli ha riconosciuto la sola protezione umanitaria, confermando per il resto il provvedimento emesso in data 23 aprile 2018 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, con il quale gli era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni altra forma complementare di protezione.

2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, l’inattendibilità del racconto (persecuzione politica), siccome generico e non veridico, con conseguente assenza di alcun rischio in caso di rimpatrio; il Tribunale ha, peraltro, ritenuto sussistente la condizione di vulnerabilità (distacco da 8 anni dal Paese d’origine, lasciato a soli 13 anni, con conseguente sradicamento irreversibile dal tessuto sociale e lavorativo del posto), concedendo – quindi – la protezione umanitaria.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4 in relazione all’art. 106 Cost., comma 2, avendo utilizzato il G.O.P. per un procedimento di competenza collegiale”;

b. Secondo motivo: “2. Diniego dello status di rifugiato Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, deducendo motivazione apparente e comunque errata in tema di credibilità intrinseca del richiedente;

c. Terzo motivo: “3. Diniego della protezione sussidiaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 “, deducendo l’erronea valutazione del rischio nel paese d’origine;

2. Il ricorso è complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., atteso che le singole censure si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice sulle questioni dedotte, come di seguito illustrato.

3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto in contrasto con l’orientamento di questa Corte, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5425 del 26/02/2021.

4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili laddove deducono la nullità della sentenza per aver motivato con affermazioni perplesse e obiettivamente incomprensibili, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato testimonia dell’esatto contrario, avendo il Tribunale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016.

5. Il secondo motivo è per il resto inammissibile, laddove lamenta la violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità. Invero, il carattere non contraddittorio e circostanziato delle dichiarazioni – ritenuto dal tribunale nella specie insussistente con giudizio puntualmente motivato e quindi incensurabile se non nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sono criteri di valutazione espressamente indicati dalla legge e la verifica negativa su di essi basata è di per sé sufficiente – senza necessità di ulteriori approfondimenti – a escludere la credibilità e quindi l’utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020).

6. Il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché, a fronte delle puntuali considerazioni espresse dal tribunale, che indica informazioni tratte da due accreditate e aggiornate fonti internazionali, afferma apoditticamente che le stesse non sarebbero sufficienti, senza peraltro opporre argomenti precisi e puntuali, ma limitandosi a generiche e astratte considerazioni sui pericoli connessi al rimpatrio.

7. Le illustrate ragioni di inammissibilità del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, non essendo dunque necessario, ai fini della decisione, attendere la pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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